Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10192 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33794-2019 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI e ISPETTORATO TERRITORIALE

DEL LAVORO DI SALERNO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domiciliano per legge;

– ricorrenti –

contro

B.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

PALMIERI ed elettivamente domiciliato a Roma, via Cortina d’Ampezzo

269, presso lo studio dell’Avvocato FRANCESCO DE SANTIS per procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 675/2019 della CORTE D’APPELLO DI SALERNO,

depositata il 16/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato, in sede di rinvio, l’appello del ministero del lavoro avverso la sentenza con la quale il tribunale di Vallo della Lucania aveva accolto l’opposizione che B.G., con ricorso del 11/4/2006, aveva proposto nei confronti dell’ordinanza della Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno, notificata in data 17/3/2006, che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 44.460,00, a titolo di sanzione amministrativa, per avere omesso di comunicare, in qualità di amministratore di una società a responsabilità limitata, l’assunzione di cinquantasette lavoratori.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che, a seguito di visita ispettiva del 23/2/2001, l’illecito amministrativo era stato contestato al B., nella indicata qualità, a mezzo di notifica in data 22/6/2001, e che l’ordinanza ingiunzione, poi impugnata, era stata emessa in data 8/3/2006 e trasmessa per la notifica in pari data, ha ritenuto che, in mancanza di previsione di altri termini, il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione sia quello di prescrizione, pari a cinque anni, previsto dalla L. n. 698 del 1981, art. 28, con decorrenza dal giorno in cui la violazione è stata commessa e che, di conseguenza, prendendo come riferimento temporale la data dell’ispezione, e cioè il 23/2/2001 (e non anche quella relativa ai fatti contestati, concernenti contratti stipulati nell’estate del 2000), la facoltà di emettere l’ordinanza ingiunzione si è prescritta, per il decorso di cinque anni, alla data in cui, l’8/3/2006, il provvedimento sanzionatorio è stato emesso.

Il ministero del lavoro e politiche sociali e l’ispettorato territoriale del lavoro di Salerno, con ricorso notificato il 12/11/2019, hanno chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

B.G. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che hanno articolato, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 2, e art. 14, comma 2, nonchè dell’art. 2943 c.c., comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la facoltà di emettere l’ordinanza ingiunzione si era prescritta per il decorso, al momento della sua emissione in data 8/3/2006, del termine di prescrizione di cinque anni, previsto dalla L. n. 698 del 1981, art. 28, con decorrenza dal giorno della visita ispettiva in data 23/2/2001, senza, tuttavia, considerare che, come riconosciuto dalla stessa sentenza, l’amministrazione pubblica aveva provveduto alla notifica, in data 22/6/2001, dell’illecito amministrativo commesso dal B., e che tale atto, a norma della L. n. 689 cit., art. 14 e art. 28, comma 2, ha avuto l’effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale prescritto per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.

2. Il motivo è fondato. Premesso che la L. n. 689 del 1981, non contiene l’espressa previsione del termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione e che a tal fine trova applicazione il termine quinquennale di cui alla L. n. 689 cit., art. 28, ancorchè detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n. 17526 del 2009; conf., Cass. n. 21706 del 2018), rileva la Corte che, in tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 c.c., atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria (Cass. n. 14886 del 2016; Cass. n. 28238 del 2008). La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la facoltà di emettere l’ordinanza ingiunzione si era prescritta per il decorso, al momento della sua emissione in data 8/3/2006, del termine di prescrizione di cinque anni, previsto dalla L. n. 698 del 1981, art. 28, con decorrenza dal giorno della visita ispettiva in data 23/2/2001, senza, tuttavia, considerare che, come riconosciuto dalla stessa sentenza, l’amministrazione pubblica aveva provveduto alla notifica, in data 22/6/2001, del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo contestato al B., non si è, evidentemente, attenuta ai principi esposti.

3. Il ricorso deve essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, previa verifica della reale efficacia interruttiva di quest’ultima notifica, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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