Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10191 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34060/18 proposto da:

-) S.A., elettivamente domiciliato a Roma, v. dei Pirenei

n. 1, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Venturini in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova 18.5.2018 n. 834;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4

novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.A., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di essere stato accusato falsamente dell’omicidio dello zio, un noto esponente politico locale; e di essere fuggito dal (OMISSIS) per il timore di essere torturato ed ucciso per questa ragione.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.A. propose ricorso dinanzi al Tribunale di Genova ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 che la rigettò con decreto 7.12.2016.

4. Il soccombente propose appello.

La Corte d’appello di Genova con sentenza 18.5.2018 lo rigettò, affermando che:

-) il ricorrente non era credibile;

-) in ogni caso, secondo i documenti da lui stesso prodotti (un articolo giornalistico) la sua innocenza rispetto alla morte dello zio era stata accertata, e non correva alcun rischio di persecuzione;

-) i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (c), non erano stati “neppure dedotti”;

-) la domanda di protezione umanitaria non era stata formulata.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.A. con ricorso fondato su un motivo.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, art. 14, lett. (c).

Il motivo ha la seguente struttura:

-) la prima metà di pagina 3 è dedicata ad esporre il quadro normativo;

-) l’ultimo capoverso di pagina 3 contiene l’affermazione secondo cui “nel caso in esame è da riconoscere il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria, atteso il rischio effettivo di essere ucciso, torturato o di subire trattamenti inumani” se ritornasse nel suo Paese;

-) infine, la pagina 4 del ricorso è dedicata a richiamare due precedenti giurisprudenziali di merito, i quali ad avviso del ricorrente avrebbero accolto la domanda di protezione internazionale in fattispecie analoghe a quella odierna.

1.1. Nella parte in cui lamenta il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) il motivo è inammissibile perchè censura una tipica valutazione di merito, ovvero la ritenuta insussistenza di una minaccia persecutoria nei confronti del ricorrente.

1.2. Nella parte in cui lamenta il rigetto della domanda di protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) il motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, ha affermato che tale domanda non potesse essere esaminata perchè il difensore dell’appellante non aveva “nemmeno dedotto i presupposti di cui alla lettera (c)”, decisione coerente col principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui le norme in materia di protezione internazionale, se a determinate condizioni attenuano l’onere probatorio del richiedente asilo, non attenuano però l’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda (Sez. 1 -, Sentenza n. 3016 del 31/01/2019, Rv. 652422 – 01).

Tale ratio decidendi della sentenza impugnata non è stata impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, sicchè è superfluo discorrere in questa sede se in (OMISSIS) vi sia o non vi sia una situazione di conflitto armato, dal momento che non fu la ritenuta assenza di conflitto a giustificare il rigetto della domanda.

2. Le spese.

2.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile della Corte di cassazione, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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