Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10191 del 28/04/2010
Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 25504-2006 proposto da:
S.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
Roma PIAZZA CAVAOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
rappresentato e difeso dall’Avvocato BRANDI BISOGNI MICHELE con
studio in 80127 NAPOLI Via F. Cilea n. 147 che lo rappresenta e
difende con delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FONDIARIA SAI SOCIETA’ ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA (OMISSIS),
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso
lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta
e difende con delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
COND. VIA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 3267/2005 del GIUDICE DI PACE di MARANO DI
NAPOLI, depositata il 30/03/2005; R.G.N. 1176/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato BRANDI BISOGNI MICHELE;
udito l’Avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.R. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Harano di Napoli il Condominio di via (OMISSIS) e la s.p.a.
SAI Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni causati alla sua autovettura, parcheggiata in corrispondenza del marciapiede, da calcinacci ed altri materiali caduti dallo stabile condominiale.
I danni sono stati richiesti in una somma non superiore ad Euro 1.032,91.
La Sai ha resistito alla domanda, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell’attore, mentre il Condominio è rimasto contumace.
Con sentenza 30 marzo – 16 giugno 2005 n. 3267 il GdP ha rigettato la domanda, ritenendo che l’attore qualificatosi possessore dell’automobile danneggiata – non avesse dimostrato tale sua qualità.
Con atto notificato il 24 luglio 2006 il S. propone ricorso per cassazione.
Resiste la SAI con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 100, 115 e 116 cod. proc. civ., artt. 1140 e 2043 cod. civ., nonchè difetto di coerente motivazione in relazione alla carenza di legittimazione attiva, sul rilievo che – essendo egli possessore, pur se non proprietario, della vettura danneggiata – ha diritto alla tutela risarcitoria del bene posseduto.
Negandogli tale tutela il GdP è incorso nella violazione del suddetto principio, più volte affermato da questa Corte. Ha altresì illegittimamente negato valore probatorio alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da lui prodotta a dimostrazione della sua posizione possessoria.
2.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla resistente sul rilievo che la sentenza del giudice di pace è stata emessa secondo equità.
Va premesso che l’oggetto del ricorso non concerne tanto la spettanza al possessore del diritto alla tutela risarcitoria – questione su cui la sentenza impugnata non sì è pronunciata – quanto piuttosto il problema della prova del possesso ai fini della suddetta tutela, e quello dell’idoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a costituire unico ed esclusivo elemento di prova.
Trattasi di questione che rientra fra quelle per le quali può essere proposto ricorso per cassazione anche contro le sentenze emesse dal GdP secondo equità, sia perchè attiene alle norme che regolano il procedimento, sia perchè trattasi di norme che investono principi generali informatori della materia, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, come modificato dalla Corte cost. con sentenza n. 206/2004 (cfr. Cass. civ. Sez. 1^, 1 febbraio 2007 n. 215, fra le tante), tenuto anche conto dell’influenza che la disciplina delle prove esplica sulla tutela sostanziale dei diritti.
3.- Nel merito il ricorso non è fondato.
Anche la situazione di possesso, come relazione di fatto con la cosa, deve essere dimostrata da chi la invochi ad un qualunque effetto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. (cfr. fra le altre Cass. civ. Sez. 2^, 6 settembre 2002 n. 12984 e 23 luglio 2009 n. 17339).
Il ricorrente ha fornito come unica prova una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, formata ai sensi della L. n. 15 del 1968, art. 4, atto che è privo di ogni rilevanza anche solo indiziaria nel processo civile, qualora costituisca l’unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo della domanda.
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno efficacia, in determinate materie, nei rapporti con la pubblica amministrazione, o con i gestori di pubblici servizi, o con i privati che vi consentano.
Non rientrano, invece, fra gli atti idonei a costituire valida prova in sede processuale poichè, per assolvere all’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore dalle sue stesse dichiarazioni, che non siano confermate da terzi (cfr. Cass. civ. 15 dicembre 2006 n. 26937; Cass. civ. 11 luglio 2007 n. 15486).
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
4.- Considerata la natura della controversia e le ragioni fatte valere dal ricorrente, si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010