Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10191 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10191 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: NAPPI ANIELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mario De Gaetano,

domiciliato in Roma,

via

E.Q.Visconti 11, presso l’avv. Angela Fiorentino,
rappresentato e difeso dall’avv. Eliseo Laurenza,
come da mandato a margine del controricorso
– ricorrente Contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, domiciliata
in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura
generale dello Stato, che per legge la rappresenta
e difende

* 449
2,0(5

Data pubblicazione: 19/05/2015

- controricorrente 4

Contro

A

Ascosa Ferroviaria s.c.a r.1., domiciliata in Roma,

,
via G.D’Arezzo 18, presso l’avv. Alessandro De Vito
Piscicelli, che la rappresenta e difende unitamente

controricorso
– controricorrente Contro
Rita De Gaetano, Salvatore De Gaetano nato nel
1957, Salvatore De Gaetano nato nel 1965 e Paolo de
Gaetano
– intimati Contro
Salvatore De Gaetano nato nel 1965
– intimato Contro
Concetta Iuliano
– intimata avverso
la sentenza n. 2624/2011 della Corte d’appello di
Napoli, depositata il 15 luglio 2011
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
t
-.,
a
,

Aniello Nappi

all’avv. Ennio Magri, come da mandato a margine del

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uditi i difensori avv. Laurenza per il ricorrente e
De Vito Piscicelli per il Consorzio Ascosa
Udite le conclusioni del P.M. dr. Ignazio Patrone,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Svolgimento del processo

gnata la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò la domanda proposta da Mario de Gaetano nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Ascosa
Ferroviaria s.c. a r.1., per ottenerne la condanna
al risarcimento dei danni lamentati dall’attore per
la riduzione dell’utile netto della sua impresa di
concessionario Lancia quale conseguenza
dell’illegittima occupazione dell’area antistante
l’esercizio commerciale.
Ritennero i giudici del merito che non risultasse
provato un nesso di causalità tra l’occupazione illegittima dell’area antistante l’esercizio commerciale e il peggioramento dei conti dell’impresa di
Mario de Gaetano negli anni 1993 e 1994. Infatti
non era stato compiuto alcun accertamento, né si
poteva procedervi a distanza di vent’anni dai fatE;

ti, sullo stato dei luoghi durante l’occupazione,
non si era considerata l’esistenza di un secondo

Per quanto qui ancora rileva, con la sentenza impu-

accesso all’esercizio commerciale da altra strada
z

principale, non era stata valutata l’eventuale incidenza della crisi economica di quegli anni anche
su altre imprese omogenee né si era tenuto conto
delle ragioni che avevano indotto negli anni suc-

la Citroen.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Mario de Gaetano, deducendo un unico complesso motivo d’impugnazione, cui resistono con
controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Ascosa Ferroviaria s.c.a r.l.
Motivi della decisione
1. Con l’unico complesso motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 2043,
2697, 1226 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.
Sostiene che la statale variante SS 7 bis, strada
particolarmente idonea per dimensioni e illuminazione, costituiva l’unico accesso all’officina e
l’ingresso principale della struttura commerciale,
visibile per le pareti quasi integralmente a vetrina e dunque adibita a esposizione. La situazione
I

così descritta dal C.T.U. non era stata contestata
dalle parti convenute, che solo nella comparsa con-

cessivi Mario de Gaetano a lasciare la Lancia per

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clusionale avevano tardivamente criticato la consulenza; sicché il relativo motivo d’appello andava
dichiarato inammissibile.
La consulenza di parte aveva in realtà dimostrato
che l’occupazione aveva ridotto il traffico sulla

dell’esercizio commerciale, causato disagi alla
clientela, favorito aziende concorrenti posizionate
all’imbocco del viale di accesso alla sua concessionaria, reso difficoltoso il collegamento tra
l’officina e le altre aree operative dell’azienda,
con un calo di produttività della mano d’opera. Ne
era conseguita una riduzione del volume degli affari, tanto che tra il 1990 e il 1994 il fatturato si
era ridotto da £. 6.120.116.034 a £. 2.771.584.682,
il numero delle vetture immatricolate da 370 a 118,
il numero degli addetti era diminuito di tre unità.
Contrariamente a quanto afferma la sentenza impugnata, lo stato dei luoghi durante l’occupazione
dell’area antistante risulta dunque ben descritto;
e non fu mai contestato nel corso del giudizio di
primo grado. Né l’accesso alternativo cui fanno riferimento i giudici d’appello era idoneo: per le
sue insufficienti dimensioni; perché appartenenti a

statale, e di conseguenza anche il bacino di utenza

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terzi che avevano negato la costituzione di una
servitù a favore della sede dell’azienda.
Quanto alla incidenza della crisi dell’auto in quegli anni, supposta notoria, nulla era stato provato
dai convenuti. E comunque rimaneva evidente la ri-

illegittima tra il 1990 e il 1994, pur essendo la
crisi ben più risalente rispetto a quegli anni;
tanto che nel 1995, dopo la riapertura della variante, il fatturato dell’azienda era risalito già
nel 1995 a £. 5.202.844.043, essendo di nuovo cresciuto a 141 il numero delle vetture immatricolate.
Mentre il cambiamento della casa automobilistica di
riferimento era avvenuto solo nel 2005.
In ogni caso il giudice, accertata l’esistenza del
danno, avrebbe potuto liquidarlo equitativamente,
ove avesse ritenuto carente la prova della sua effettiva entità.
Errata è infine la dichiarazione di assorbimento
del suo appello incidentale, essendo egli titolare
esclusivo della concessionaria, cui era estraneo
Salvatore de Gaetano anche in favore del quale era
stata pronunciata la sentenza di primo grado.
2. Il ricorso è infondato.

duzione degli affari determinata dall’occupazione

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Non sussistono innanzitutto le dedotte violazioni
di legge.
E’ indiscusso infatti che incombe sul danneggiato
l’onere di provare il nesso di causalità tra il
comportamento addebitato al presunto danneggiante e

n. 10743, m. 608087, Cass., sez. III, 23 maggio
2001, n. 7026, m. 546918). Sicché non può il ricorrente addebitare ai convenuti una carenza di iniziativa istruttoria sul punto. Né può essere addebitata ai giudici d’appello una mancata valutazione
equitativa del danno in mancanza della prova del
i

nesso causale, posto che può «farsi ricorso alla

.

liquidazione in via equitativa, allorché sussistano
i presupposti di cui all’art. 1226 c.c., solo a
condizione che l’esistenza del danno sia comunque
dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione»
(Cass., sez. I, 15 febbraio 2008, n. 3794, m.
602100).
Quanto alla dedotta inammissibilità dell’appello,
per violazione del contraddittorio sugli accertamenti tecnici del consulente, il ricorrente incorre
in un palese equivoco.

il fatto dannoso (Cass., sez. III, 11 maggio 2009,

Vero è, infatti, che, secondo la giurisprudenza di
questa corte invocata dal ricorrente, «le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d’ufficio
non possono essere formulate in comparsa conclusionale – e pertanto se ivi contenute non possono es-

se rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al
dibattito processuale» (Cass., sez. Il, 1 luglio
2002, n. 9517, m. 555473, Cass., sez. Il, 22 marzo
2013, n. 7335, m. 626059, Cass., sez. VI, 9 settembre 2013, n. 20636, m. 627796). Ma questa giurisprudenza, intesa a esimere il giudice dalla motivazione su rilievi di parte non formulati tempestivamente, non incide affatto sul potere del giudice
di valutare criticamente la consulenza tecnica
d’ufficio, indipendentemente da sollecitazioni di
parte. E’ ovvio infatti che «le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli
può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle
risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli
elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei
gli argomenti sui quali il consulente si è basato,

sere esaminate dal giudice – perché in tal modo es-

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ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico – giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere
del c.t.u.» (Cass., sez. I, 3 marzo 2011, n. 5148,
m. 616967).

attiene dunque esclusivamente alla congruità della
motivazione esibita dal giudice d’appello. E sotto
questo profilo le censure dedotte risultano incompatibili con il giudizio di legittimità.
E’ del tutto plausibile in realtà il rilievo, determinante nella decisione impugnata, circa la totale carenza di qualsiasi valutazione comparativa
con l’andamento di altre aziende omogenee nel corso
dell’illecita occupazione. E tanto più questa carenza assume rilievo determinante, se si consideri
che, come lo stesso ricorrente deduce, v’erano nei
pressi della sua concessionaria altre aziende concorrenti, che avrebbero ben potuto offrire un termine di comparazione particolarmente significativo.
Semplicistica poi, e fuorviante, è la comparazione
proposta dal ricorrente tra i risultati di esercizio del 1990 e del 1994, senza alcuna considerazione per l’andamento del mercato negli anni preceden-

i

-z
se

Il problema posto dal ricorso di Mario de Gaetano

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ti e in quelli intermedi, posto che il danno si assume verificato negli anni 1993 e 1994.
Il rigetto della domanda proposta dal ricorrente
risulta pertanto plausibilmente, e dunque incensurabilmente, giustificato. Ed è indiscutibile che,

cibile, risultasse assorbito il motivo dell’appello
incidentale circa l’effettiva titolarità del diritto al risarcimento di tale danno.
Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico del ricorrente, che ne rimborserà l’importo in
favore di entrambi i resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore delle parti
resistenti, liquidandole in complessivi E. 7.200,
di cui C. 7.000 per onorari, in favore di ciascuna
delle parti, oltre spese generali e accessori come
per legge e spese prenotate a debito per la Presidenza del Consiglio.
Roma, 11 marzo 2015

accertata la carenza della prova di un danno risar-

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