Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10191 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Anna Maria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33712-2019 proposto da:

SAGGESE S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato ALFANO ed

elettivamente domiciliata a Roma, via Nomentana 222, presso lo

studio dell’Avvocato VALERIO SANTURRO, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO E PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DI SALERNO;

– intimati –

avverso la SENTENZA n. 459/2019 del TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE,

depositata il 4/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Saggese s.p.a. sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell’art. 339 c.p.c., l’appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.

La Saggese s.p.a., con ricorso notificato il 12/11/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

Il Ministero dell’interno e la Prefettura-Ufficio Territoriale di Salerno sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell’art. 339 c.p.c., l’appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste, senza, tuttavia, considerare che, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, che disciplina il giudizio di opposizione al verbale di accertamento della violazione del C.d.S., stabilisce che, in tali giudizi, non si applica l’art. 113 c.p.c., comma 2.

1.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, l’appello era stato proposto avverso una sentenza con la quale il giudice di pace, pur annullando il verbale di accertamento dell’infrazione al C.d.S., aveva, poi, compensato le spese in ragione della natura del procedimento e dell’esiguità dell’attività difensiva svolta, in palese contrasto, quindi, degli artt. 91 e 92 c.p.c..

2. Il motivo è fondato. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad Euro 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3, poichè, per espressa disposizione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 10, non è applicabile l’art. 113 c.p.c., comma 2, e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del 2018 che, sia pur con riguardo alla normativa previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall’art. 339 c.p.c., comma 3, ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l’opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità, perchè relativa a sanzione inferiore all’importo di Euro 1.100,00).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nocera Inferiore che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Nocera Inferiore che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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