Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10190 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10190 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 9484-2011 proposto da:
BONANNI COSTANTINO, e per esso nella qualità di
eredi BONANNI DOMENICO (C.F. BNCDNC61L13H501C),
BONANNI MARIO (C.F. BNNMRA52B14H501U), BONANNI

Data pubblicazione: 19/05/2015

MASSIMO (C.F. BNNMSM54A18H501X), BONANNI CESIRA
(C.F. BNNCSR57D58H501G), BONANNI MARIA TERESA (C.F.
BNNMTR63H67H501Y),
BNNNTN33S28H501G),

nonchè

BONANNI

BONANNI

ANTONIO

(C.F.

FRANCO

(C.F.

BNNFNC38E22H501H),

BONANNI

ROSA

(C.F.

BNNRS032A42H501L),

BONANNI

ELENA

(C.F.

1

BNNLNE30T47H501A),
BNNGNN40E10H501I),

BONANNI

GIOVANNI

BONANNITILDE

(c.f.
(c.f.

BNNTLD35S66H501U), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso l’avvocato FABIO
GULLOTTA, che li rappresenta e difende unitamente

al ricorso;
– ricorrenti contro

COMUNE DI ROMA;
– intimato –

Nonché da:
ROMA CAPITALE (c.f. 02438750586), già COMUNE DI
ROMA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL
TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’Avvocatura Capitolina,
rappresentata e difesa dagli avvocati AMERICO
CECCARELLI, SERGIO SIRACUSA, giusta procura a
margine del controricorso e ricorso incidentale;

all’avvocato ANDREA EUFFOLO, giusta procura in calce

controricorrente e ricorrente incidentale contro

BONANNI COSTANTINO, e per esso nella qualità di
eredi BONANNI DOMENICO (C.F. BNCDNC61L13H501C),
BONANNI MARIO (C.F. BNNMRA52B14H501U), BONANNI
MASSIMO (C.F. BNNMSM54A18H501X), BONANNI CESIRA

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(C.F. BNNCSR57058H501G), BONANNI MARIA TERESA (C.F.
BNNMTR63H67H501Y), nonchè BONANNI ANTONIO (C.F.
BNNNTN33S28H501G), BONANNI FRANCO (C.F.
BNNFNC38E22H501H),

BONANNI

ROSA

(C.F.

BNNRS032A42H501L),

BONANNI

ELENA

(C.F.

BONANNI

BNNGNN40E10H501I),

(c.f.

GIOVANNI
TILDE

(c.f.

BNNTLD35S66H501U), elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso l’avvocato FABIO
GULLOTTA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANDREA BUFFOLO, giusta procura in calce
al ricorso principale;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 4178/2010 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FABIO GULLOTTA

i

BONANNI

BNNLNE30T47H501A),

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale;
udito,

per

il

controricorrente e

ricorrente

incidentale, l’Avvocato SERGIO SIRACUSA che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
l’accoglimento dell’incidentale;

3

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso

principale, rigetto dell’incidentale.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 9.01.2002 al Comune di Roma, Costantino, Domenico,
Mario, Massimo, Maria Teresa, Cesira, Antonio, Franco, Giovanni, Tilde, Rosa ed

l’indennità per l’occupazione legittima del loro terreno, esteso complessivi mq. 26.058
e destinato all’edilizia scolastica.
Il giudizio sospeso e poi riassunto nel 2008, veniva definito con sentenza del 26-0918.10.2010, nel contraddittorio delle parti, resa dall’adita Corte di appello, con la quale
l’indennità in questione veniva determinata in complessivi E 40.037,05, con ordine di
deposito, previa detrazione di quanto in precedenza versato allo stesso titolo, con gli
interessi legali, calcolati sulle singole annualità e sino al deposito e compensando le
spese processuali.
La Corte territoriale osservava e riteneva che l’intervenuta sentenza n. 591 del
14.01.2008, resa da questa Corte di legittimità nella causa intercorsa tra le medesime
parti ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva del
medesimo terreno, aveva chiarito in via definitiva la natura agricola del fondo ablato,
per cui del tutto inammissibili risultavano essere eventuali richieste di nuova
consulenza d’ufficio onde accertare la diversa natura edificabile del bene.Quanto poi,
all’opera in concreto realizzata dall’Amministrazione comunale, cioè un edificio
scolastico, essa non valeva, in ogni caso, a trasformare in edificabile la natura agricola
di un fondo, considerando anche che l’edificabilità legale di un terreno scaturiva
esclusivamente dall’edificabilità esprimibile dal privato proprietario dell’area e non
anche dall’intervento pubblico che avesse reso necessario il procedimento ablativo.
Relativamente al quantum della chiesta indennità di occupazione, potevano essere
utilizzate le conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d’ufficio nella correlata causa,

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Elena Bonanni adivano la Corte di appello di Roma chiedendo che fosse determinata

in quanto aderenti alle regole legali e tecniche della materia, assumendo i criteri di
relativa commisurazione contemplati dall’articolo 20 della legge 865/71 (ossia per
ciascun anno di occupazione un dodicesimo dell’indennità dovuta, calcolata sul valore

in merito all’utilizzazione di tale mezzo di prova ma solo genericamente instato per una
nuova consulenza a cagione della accertata natura non edificatoria del bene, né, in
conclusione, avevano specificamente contestato le risultanze della consulenza e dei
susseguenti chiarimenti, presenti in copia nel presente incarto. Tenendo, quindi, conto
che l’occupazione legittima era iniziata il 22.07.1981 e si era protratta per 60 mesi, che
il valore agricolo medio del terreno, per la regione agraria n. 12 e per coltivazione a
orto irriguo (come da stato di consistenza e risultanze catastali), era pari a £ 5.950 al
mq., e che la superficie complessiva assommava a mq. 26.058, ne derivava, quale
indennità di occupazione legittima, la risultante cifra di £ 77.522.550, pari ad C
40.037,05. Costituendo l’indennità di occupazione temporanea debito di valuta, il suo
mancato tempestivo pagamento comportava produzione di interessi legali, ex articolo
1224 primo comma c.c., a favore dell’avente diritto; interessi che, per tale tipo di
indennizzo competevano sulle singole somme dovute annualmente ed a decorrere dal
primo giorno dell’annualità successiva Quanto, infine, alla chiesta rivalutazione
monetaria, andava ricordato che nelle obbligazioni pecuniarie, come quella per il
pagamento dell’indennità di espropriazione o di occupazione legittima, al fine del
riconoscimento del maggior danno (rispetto agli interessi automatici di cui al primo
comma del medesimo articolo 1224 c.c.) derivante da svalutazione monetaria
sopravvenuta durante la mora del debitore, il potere-dovere del Giudice di merito di far
ricorso, in difetto di prove specifiche, ad elementi presuntivi in ordine alla possibilità di
impiego del denaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore o

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agricolo medio della regione agraria di competenza). Le stesse parti nulla avevano detto

alla prevedibile collocazione nella forma dei titoli di Stato, postulava che il creditore
medesimo non si fosse limitato a dedurre il detto maggior danno, ma avesse fornito
concreti elementi atti ad individuare e valutare siffatte situazioni, il che nel caso di

avanzata dagli attori di corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 17 della legge
865/71 oltre che inammissibile, in quanto non contenuta nell’atto introduttivo del
giudizio nonché non correlata a una fattispecie nascente da un decreto di esproprio o
dalla cessione del bene, si appalesava, vieppiù, sfornita della relativa dimostrazione
(tale non potendosi considerare la certificazione regionale allegata al fascicolo degli
attori, che riguardava la natura di “imprenditore agricolo” di Bonanni Costantino non
meritevole, per tale qualifica, della chiesta indennità).
Avverso questa sentenza Costantino, Domenico, Mario, Massimo, Maria Teresa,
Cesira, Antonio, Franco, Giovanni, Tilde, Rosa ed Elena Bonanni hanno proposto
ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria e notificato. il 78.04.2011 al Comune di Roma, che il 18.05.2011 ha resistito con controricorso ed ha
proposto ricorso incidentale fondato su un motivo, cui i ricorrenti hanno replicato il
20.06.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso principale i Bonanni denunziano:
“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) in
relazione all’art. 50 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 anche in relazione all’art. 20 legge
865/71 — Erronea determinazione dell’indennità di occupazione legittima.”.
Assumono che si è erroneamente omesso di procedere alla determinazione
dell’indennità di occupazione temporanea sulla base del valore venale del bene di
natura solo in parte inedificabile.

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specie non era avvenuto, non avendo le parti attrici prodotto alcunché. La domanda

”Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.: mal governo della C.T.U. del 26.6.97
redatta dal prof. Roberto Coltellacci.”, con riguardo al recepito ed in tesi travisato esito

della CTU svolta nel diverso giudizio pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto il
risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva del medesimo terreno.
I primi due motivi del ricorso sono il primo fondato nei limitati sensi in prosieguo
precisati ed il secondo da disattendere, per le ragioni che comportano l’accoglimento
dell’altro. Quanto al primo motivo, peraltro da esaminare in base, ratione temporis, alla
normativa sul tema vigente prima dell’entrata in vigore del TU n. 327 del 2001, alcun
giudicato esterno influente sulla riconduzione dei suoli legittimamente occupati,
all’ambito di quelli edificabili o meno, poteva essere ravvisato nella sentenza n 591 del
2008, con cui questa Corte di legittimità in relazione alla domanda d’indennizzo da
occupazione legittima, che qui rileva, ha definitivamente confermato la statuizione
d’incompetenza per materia del Tribunale, senza esaminare, quindi, il relativo merito,
ed ha, invece, cassato le statuizioni riferite nell’ivi impugnata sentenza d’appello
all’ulteriore domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva, svolta anch’essa dai
Bonanni. La diversità di causa pretendi e di petitum tra le due domande oggetto della
precedente sentenza di legittimità, implicante l’applicazione di non coincidenti regole
legali e parametri di valutazione anche temporali, esclude che accertamenti, verifiche e
stime pertinenti al giudizio risarcitorio possano avere assunto l’efficacia di giudicato
sostanziale rilevante anche in questa sede e che, dunque, possa fare qui stato pure la
qualificazione dei suoli appresi come edificabili o meno ivi espressa.
Nella fattispecie in esame non è controverso che il vasto terreno legittimamente
occupato dal Comune di Roma fosse all’epoca urbanisticamente inserito in parte in
zona F2 ed in parte in Zona H2, né si discute della non edificabilità della porzione di

8

2.

terreno avente la seconda destinazione. Peraltro, a non diversa conclusione di non
edificabilità legale, come è stato conclusivamente ritenuto dalla Corte distrettuale,
seppure per non condivisibili ragioni, poteva pervenirsi anche in rapporto alla residua

territoriali omogenee F, ricomprendendo “le parti del territorio destinate ad attrezzature
ed impianti di interesse generale” (D.M. 2 aprile 1968, n, 1444, art. 2), escludono le
possibilità legali di edificazione, non potendo deporre in senso contrario nemmeno
l’eventualità che dette attrezzature possano realizzarsi direttamente dalla PA o
attraverso strumenti di convenzionamento (cfr Cass. n. 404 del 2010; n. 6873 del 2011;
11.20758 e 23438 del 2012; n. 11455 del 2013; n. 6751 del 2014).
Tuttavia, poiché per i terreni non edificabili il criterio del VAM (valore agricolo
medio). previsto dagli artt. 16 della legge n. 865 del 1971 e 5-bis, comma quarto, della
legge n. 359 del 1992 ed applicato dai giudici di merito è stato dichiarato
incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, il criterio di
stima l’indennità di occupazione legittima, contemplato dall’art. 20 della legge n. 865
del 1971, va ora riferito all’indennità (virtuale) di espropriazione quantificata in base al
criterio generale del valore venale pieno dei suoli inedificabili, tenendo conto delle
possibilità di utilizzazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria se sussistenti (in
tema cfr anche Cass. SU n. del 2013; Cass n. del 25718 del 2011).
3.

“Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) in
relazione all’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 1283 c.c.: mancata pronuncia sulla
richiesta di condanna del Comune di Roma al pagamento degli interessi anatocistici.”
Il motivo non ha pregio per difetto d’interesse: Gli interessi anatocistici di cui all’art.
1283 c.c. quand’anche chiesti, non avrebbero potuto infatti essere accordati, per il
condiviso principio di diritto, reiteratamente affermato in questa sede, secondo cui

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porzione di terreno occupata ed avente destinazione urbanistica F2, atteso che le Zone

relativamente ai debiti pecuniari certi ma non liquidi, quale quello inerente alla
determinanda indennità di occupazione legittima in contesa, gli interessi, nella specie
d’indole compensativa, pur maturando nel corso del giudizio, scadono solo con la

pretesa di interessi composti (Cfr, anche Cass. SU n.11065 del 1992; n. 14903 del
2000; n. 7696 del 2006).
4.

“Violazione e falsa applicazione di nonne di diritto (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) in
relazione all’art. 1224 comma 2 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. :
mancata concessione della rivalutazione monetaria.”.
Il motivo non è fondato, essendo il diniego, puntualmente motivato ed ineccepibilmente
aderente al dettato normativo ed all’orientamento giurisprudenziale di legittimità, pure
richiamato dalla Corte di merito, in tema di rivalutazione di debiti di valuta. Come
infatti affermato nell’impugnata sentenza il maggior danno da svalutazione monetaria
nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice
qualità di imprenditore commerciale o agricolo del creditore e sulla mera presunzione
dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poiché il maggior danno
ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via
presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto
dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio
degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta
dal creditore, fermo restando che, qualora quest’ultimo domandi per il titolo indicato
una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare,
anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio (Cfr tra le
numerose altre, Cass SU n. 19499 del 2008; Cass. n. 3029 del 2015).

lo

pronuncia giudiziale e, quindi, non possono per il periodo precedente legittimare la

i

5.

“Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso
e decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nonché violazione e falsa applicazione
di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c. : sull’illogica

Il motivo è assorbito per consequenzialità, dato l’accoglimento del primo motivo del
ricorso principale.
Col ricorso incidentale il Comune di Roma deduce “Violazione e falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 99 c.p.c. ed all’ art.
112 c.p.c. nonché in relazione all’art. 2943 c.c.: insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).”, in riferimento al
ritenuto abbandono ed alla conseguente omessa delibazione della questione di
%

prescrizione, in tesi ritualmente da lui proposta e non rinunciata.
Il motivo non merita favorevole apprezzamento.
Quand’anche non fosse configurabile l’abbandono da parte del Comune di Roma della
svolta eccezione di prescrizione, tratto dal mero rilievo di non averla l’ente
espressamente ribadita nelle conclusioni precisate dinanzi alla Corte di appello che lo
ha riscontrato, in ogni caso al medesimo Comune non può essere riconosciuto
l’interesse giuridico a dolersene, rivelandosi tale eccezione palesemente infondata.
La presente azione giudiziaria proposta il 9.01.2002, appare, infatti, tempestiva rispetto
al termine decennale di prescrizione del diritto all’indennità di occupazione legittima
involta dalla domanda, considerando, alla luce degli artt. 2943 e 2945 c.c., che tale
occupazione risulta essersi protratta per 5 anni, ossia dal 1981 al 1986, e che già in data
12.02.1987 i Bonanni avevano adito il Tribunale di Roma per conseguire (anche) la
medesima indennità, dunque cosi interrotto il corso della prescrizione, che tale
interruzione si è protratta fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha definito la

11

compensazione delle spese del giudizio.”

questione processuale di carattere pregiudiziale, inerente all’incompetenza del
Tribunale adito, involta in quel giudizio, e che comunque i medesimi Bonarmi già dopo
la decisione d’incompetenza sulla domanda in questione, resa dal Tribunale con la

contro detta statuizione appello e poi ricorso per cassazione, gravami entrambi disattesi.
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale, respingere il
secondo, il terzo ed il quarto motivo e dichiarare assorbito il quinto motivo del
medesimo ricorso, respingere il ricorso incidentale e cassare in parte qua l’impugnata
sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si
deman.da anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, respinge il secondo, il terzo
ed il quarto motivo e dichiara assorbito il quinto motivo del medesimo ricorso.
Respinge il ricorso incidentale. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2015
Il IPresi&Inte

sentenza n. 37573 del 29.11.2000, avevano iniziato il presente giudizio, oltre a proporre

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