Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1019 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1019 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 11015-2011 proposto da:
GENOVESI MICHELE GNVMHL45R19L1 03K, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. MICALETIT GIUSEPPE, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE DI TERAMO 00174750679 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Germanico 172,
presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, ANNA
MARIA MELCHIORRE (dell’Avvocatura Comunale), giusta
deliberazione di G.C. n. 181 del 28.4.2011 e della determinazione del

Data pubblicazione: 20/01/2014

Dirigente del Settore Avvocatura n. 833 del 3.5.2011 e giusta procura a
margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1281/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Micaletti che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIULIO
ROMANO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 11015 sez. ML – ud. 24-10-2013
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L’AQUILA del 21.10.2010, depositata il 23/11/2010;

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24
ottobre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza depositata in data 23 novembre 2010 la Corte d’appello di
L’Aquila rigettava il gravame proposto da Genovesi Michele — agente di

che, in accoglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Teramo,
aveva revocato il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del
compenso aggiuntivo previsto dall’art. 24, primo comma, c.c.n.l. 14.9.2000
regioni e autonomie locali, rivendicato dalla lavoratrice per l’attività prestata
nella giornata della domenica in cumulo con la maggiorazione già percepita
per il lavoro prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 dello
stesso contratto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi con cui
lamenta sotto vari profili violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 24
c.c.n.l. per il personale del comparto regioni e delle autonomie locali del
14.9.2000 e vizio di motivazione.
Resiste con controricorso il Comune di Teramo.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.
La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni nell’ambito
del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia municipale, è stata
esaminata e decisa da questa Corte con le recenti sentenze nn. 20344,
21524, 21609, 21610, 21611, 22799, 22800, 22801 e 23349 del 6
novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto dal
dipendente pubblico.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n.
8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012), questa Corte ha affermato
che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in
quella domenicale, si applica l’art. 22, comma 5, del contratto collettivo 14
settembre 2000 sulle autonomie locali – che compensa il disagio con la
maggiorazione del 30% della retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi
i

polizia municipale turnista – contro la pronuncia del Tribunale di Teramo

infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro — trova applicazione
soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria
attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo
settimanale che competono loro in base ai turni, ovvero in giornate festive
infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.
L’istituto delle “tumazioni” e’ disciplinato dall’art. 22 del contratto, che – al

un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare
articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue: turno
diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22) maggiorazione oraria
del 10% della retribuzione di cui all’art. 52 comma 2 lett. C); turno notturno o
festivo, maggiorazione oraria del 30%…; turno festivo notturno,
maggiorazione oraria del 50% della retribuzione”.
L’attuale ricorrente ha regolarmente percepito le maggiorazioni anzidette e
segnatamente quelle che competono per il lavoro in turno prestato in
coincidenza di giorni festivi. Egli ha rivendicato, per le medesime prestazioni
lavorative rese all’interno del normale orario di lavoro, il cumulo con il
compenso previsto dall’art. 24 del contratto (Trattamento per attività
prestata in giorno festivo — riposo compensativo), il cui testo così dispone:
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del
giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione
giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto
al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non
oltre il bimestre successivo. 2. L’attivita’ prestata in giorno festivo
infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3. L’attivita’
prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro
su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario
non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 e’ cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Anche in assenza di
rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo e’ dovuta

2

quinto comma – così dispone: “Al personale turnista è corrisposta

una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett.
b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la
maggiorazione dovuta e’ del 30%”.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma,
renda palese la volontà delle parti di attribuire al dipendente che presti
attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione

articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24
prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività
lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza,
in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale
orario di lavoro. Essi non individuano situazioni relative al lavoro prestato
entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso — di
regola e in via ordinaria – dai lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la
speciale disciplina di cui all’art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola
contenuta nel quinto comma dell’art. 24 che, riferendosi al caso del
dipendente che, fuori delle ipotesi di tumazione, ordinariamente, in base al
suo orario di lavoro, e’ tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o
in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di
retribuzione compensativa del disagio.
La maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dalla
ricorrente, presuppone che “per particolari esigenze del servizio”, ossia per
esigenze che esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal senso
da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il lavoratore
turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale.
Invece, per l’attività prestata la domenica in regime di turnazione, il
lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui all’art. 24, ma solo
quella di cui all’art. 22, già percepita.
Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore tumista
ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.l.
quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo
settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo
compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di cui al

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interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare

secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al riposo compensativo) quando
la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; ha
diritto al solo compenso di cui all’art. 22, quinto comma, per la prestazione
resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di
lavoro.
Nel presente giudizio la ricorrente non ha rivendicato le maggiorazioni di cui

settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo
compensativo; non ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro.
Ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa resa
in turno, nel normale orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una
giornata festiva infrasettimanale, così intendendo infondatamente cumulare
due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.
L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto comma
dell’art. 24, il quale fa riferimento alla possibilità che la maggiorazione di cui
al primo comma concorra con altri trattamenti accessori collegati alla
prestazione. Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi
nell’ipotesi regolata dal primo comma e dunque che abbia lavorato in giorno
destinato a riposo settimanale. Conseguentemente, la possibilità del cumulo
non può in alcun modo riferirsi alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto
comma, il quale regola le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il
normale orario di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse da
quella che l’art. 24, quarto comma, presuppone a suo fondamento.
Per completezza va rilevato che il terzo motivo di ricorso è anche
inammissibile in quanto privo del requisito dell’autosufficienza non essendo
stata indicata in quale sede processuale siano stati prodotti i tabulati cui si
fa riferimento nel motivo”.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Il Collegio condivide il contenuto della relazione non scalfita dalle
osservazioni di cui alla memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata dal
ricorrente che, in sostanza, finiscono per ribadire le argomentazioni esposte
nel ricorso che, pertanto, va rigettato.

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all’art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato a riposo

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 100,00 per esborsi ed in euro 2.000,00 per
compett oltre accessori come per legge.

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013

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