Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1019 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 08/06/2016, dep.17/01/2017),  n. 1019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10305-2015 proposto da:

D.G., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– resistente –

e sul ricorso successivo proposto da:

L.A. e C.S., elettivamente domiciliati in Roma, via

Antonio Baiamonti n. 4, presso lo studio dell’Avvocato Andrea Lippi,

che li rappresenta e difende per procure speciali in calce al

ricorso;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, depositato il 14

ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’8

giugno 2016 dal Presidente Dott. STEFANO PETITTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Andrea Lippi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che Ca.Gi., A.P., Am.An., B.R., quale erede di Ca.St., Be.Gi., quale erede di A.A., Bi.Be., + ALTRI OMESSI

che l’adita Corte d’appello dichiarava il ricorso inammissibile, perchè limitato ad un solo grado del giudizio presupposto;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto un ricorso e un ricorso successivo, affidato a due motivi;

che il Ministero ha resistito, con controricorso, al ricorso proposto da L.A. e C.S., mentre in relazione all’altro ricorso ha depositato un atto di costituzione al fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

che i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che occorre preliminarmente rilevare che il Ministero dell’economia e delle finanze, nella intestazione del controricorso avverso il ricorso proposto da L. e C., ha fatto riferimento ad un ricorso incidentale, senza che, tuttavia, nel corpo dell’atto vengano svolte autonome censure al decreto impugnato dai ricorrenti, sicchè il detto Ministero ha assunto nel presente giudizio unicamente la qualità di controricorrente e non già quella di ricorrente incidentale;

che con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 156 c.p.c. e art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, e art. 112 c.p.c., della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., dolendosi del fatto che la Corte d’appello abbia dichiarato la inammissibilità dei ricorsi pur in assenza di alcune delle condizioni previste dalla legge processuale per una simile decisione;

che la omessa indicazione dei riferimenti specifici del giudizio di primo grado avrebbe al più potuto comportare l’esigenza di una integrazione della domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., ma non la dichiarazione di inammissibilità della stessa; ciò tanto più che l’amministrazione si era costituita e che essi ricorrenti avevano in ricorso sollecitato l’acquisizione, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5, degli atti del giudizio presupposto;

che in ogni caso la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la questione e dare un termine per deduzioni;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 rilevando che il giudizio presupposto aveva avuto una durata complessiva di otto anni e dolendosi che la Corte d’appello non abbia accertato il ritardo verificatosi nel corso del giudizio di appello, essendosi quello di primo grado concluso in un termine più che ragionevole (due anni e due mesi);

che il primo motivo di ricorso è infondato;

che costituisce principio saldamente affetiiiati nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile individuare degli “standard” di durata media ragionevole per ogni fase del processo, quando quest’ultimo sia stato articolato in vari gradi e fasi, agli effetti dell’apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, occorre avere riguardo all’intero svolgimento del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva dell’unico processo da considerare nella sua complessiva articolazione. Ne consegue che non rientra nella disponibilità della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza” (Cass. n. 14786 del 2013; Cass. n. 23506 del 2008);

che questa Corte ha di recente precisato il principio per cui “in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’attore ha l’onere di precisare nel ricorso l’intera durata del giudizio presupposto, inclusi i gradi e le fasi non eccedenti gli standard di ragionevolezza, potendo la parte disporre del quantum della domanda, ma non dell’allegazione dei fatti storico – normativi che ne condizionano l’ammissibilità, e dovendo, conseguentemente, il giudice procedere alla valutazione unitaria della durata del processo anche se, l’attore, nel formulare la domanda, si sia specificamente riferito ai soli segmenti del procedimento in cui sarebbe, stato superato, a suo avviso, il termine ragionevole” (Cass. n. 4437 del 2015);

che, nella specie, non è contestato che i ricorrenti, con la domanda introduttiva del giudizio di equa riparazione, non abbiano allegato nulla con riguardo al primo grado del giudizio presupposto, essendosi limitati a chiedere la condanna al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole durata del grado di appello di quel giudizio, introdotto ad iniziativa della controparte;

che, alla luce degli indicati principi, non vi è dubbio che il deficit di allegazione sia idoneo a comportare la inammissibilità della domanda, atteso che i ricorrenti non hanno in alcun modo posto la Corte d’appello in condizione di conoscere quale fosse stato lo sviluppo dell’intero giudizio presupposto;

che, trattandosi di allegazioni necessarie a pena di inammissibilità della domanda, deve escludersi che sussista un dovere per il giudice di rilevare il deficit di allegazione e di invitare la parte a sanarlo, ai sensi della disciplina di cui all’art. 164 c.p.c., così come non sussiste un onere di sottoposizione alle parti, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., comma 2, atteso che viene in rilievo un profilo di ammissibilità della domanda e non già di nullità;

che, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti L. e C. al pagamento, in solido tra loro, delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo;

che non vi è invece luogo a provvedere sulle spese del ricorso proposto da D. e altri, atteso che in quel giudizio il Ministero non ha resistito con controricorso, nè ha svolto una successiva attività difensiva;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi; condanna i ricorrenti L. e C., in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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