Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1019 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1397-2009 proposto da:

R.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato KNERING ARTURO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79, g presso lo studio

dell’avvocato PLACIDI GIAMPIERO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALESSANDRA MERINI, GIUDICEANDREA BIANCA

MARIA, CAPPELLO MARCO, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 16/04/08, depositata il 10/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Ciotti Simon Pietro, (delega avvocato Arturo

Knering), difensore del ricorrente che ha chiesto l’estinzione per

rinuncia del ricorso;

udito l’Avvocato Lentini Luca, (delega avvocato Giampiero Placidi),

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti con

condanna alle spese; è presente il P.G. in persona del Dott.

LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per l’estinzione per

rinuncia.

Il Collegio:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che R.B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 7 gennaio 2009, avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Trento sez dist. Di Bolzano il 10 maggio 2008.

Rilevato che il comune di Bolzano ha resistito con controricorso del 9 febbraio 2009, nel quale ha eccepito tra l’altro la tardività del ricorso.

rilevato che con atto del 29 ottobre 2 010, pervenuto il 3 novembre 2010, il difensore di parte ricorrente, munito di procura che lo abilitava, ha rinunciato al ricorso;

considerato che i difensori di parte resistente non hanno sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia;

ritenuta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1.700 di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA