Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10189 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10189 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 25473 2011 proposto da:

COMUNE DI ALTOPASCIO (c.f. 00197110463), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso la dott.ssa

Data pubblicazione: 19/05/2015

FRANCESCA BUCCELLATO (STUDIO LEGALE AIELLO PASTORE
E AMERIC0), rappresentato e difeso dall’avvocato
2015

LUCA RIGHI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente

179

contro

FULCRUM S.R.L. (p.i. 80008910491), in persona del

A
1

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, L.G0 DEI LOMBARDI 4, presso
l’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato GAETANO VICICONTE, giusta procura in
calce al controricorso;
controricorrente

avverso la sentenza n. 792/2011 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/01/2015 dal Consigliere
Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato FILIPPO

AIELLO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato CATIA
PRATINI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

l’inammissibilità o in subordine per l’accoglimento
del ricorso.

4
2

..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2008 la società Fulcrum s.r.1., premesso di essere proprietaria di un vasto (mq
9.202) compendio immobiliare, di cui il 2.4.2003 il Comune di Altopascio (per la

porzione (mq 7.740) sulla quale insisteva un fabbricato e poi, con provvedimento del
27.11.2007, espropriato parte di tale porzione (mq. 7.095 di cui alle Alle catastali
1128,1133,1136 e 1137), e premesso altresì che non aveva accettato l’indennità
provvisoria di esproprio offerta dall’ente e poi definitivamente determinata in C
15.254,25 (in base al VAM C 2,15 al mq) per i terreni ed in

e

10.625,00 per il

fabbricato ed ancora che sia l’indennità di esproprio che l’indennità di occupazione,
quantificata in C 5.614,52, erano incongrue, adiva la Corte di appello di Firenze
chiedendo la giusta determinazione di entrambi gli indennizzi, da correlare al valore
venale degli immobili.
Con sentenza del 14.12.2010-27.05.2011 la Corte di appello di Firenze, nel
contraddittorio delle parti ed anche in base all’esito della CTU, determinava l’indennità
di espropriazione nella somma di E 553.000,00 e l’indennità di occupazione nella
somma di C 72.516,95, disponendo che tali somme, maggiorate degli interessi legali
dal 27.7.06 ed al netto di quanto già versato o depositato per gli stessi titoli, fossero
depositate dal Comune di Altopascio presso la competente Cassa Depositi e prestiti.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:
il ctu aveva acclarato che il decreto di esproprio era stato pronunciato il 27.11.2007
relativamente a mq. 7.095 di terreno su cui insisteva un piccolo fabbricato e che sin dal
2.4.2003 era stata occupata d’urgenza la maggiore superficie di mq. 7.740;.
circa le possibilità legali di edificazione, il medesimo ctu aveva constatato che dalla
variante di adeguamento al PRG, pubblicata il 3.12.2009, il terreno risultava destinato a

1
.7.

3

realizzazione di un ‘area attrezzata) aveva occupato in via temporanea e d’urgenza una

t

“contributo alle possibilità edificatorie di tutta l’area nel suo complesso, apportando
superficie scoperta di utilizzo per standard urbanistici”. Invero il piano strutturale
adottato il 26.11.2005 aveva inserito il terreno all’interno della UTOE (Unità

particelle 1128, 1137, 1133 (parte) erano state destinate ad aree boscate e verdi e quelle
1136 e 1133 (parte) ad insediamenti a prevalente carattere produttivo. Risultava quindi
del tutto convincente la conclusione del ctu secondo cui il terreno aveva caratteristiche
di edificabilità legali, emergendo la sussistenza di un vincolo preordinato all’esproprio,
posto su un terreno inserito in una zona a destinazione edificativa, un vincolo
“lenticolare” e non conformativo, imposto per garantire gli standards urbanistici ad una
zona edificativa. Il ctu aveva inoltre evidenziato che il terreno era ubicato nella prima
periferia, in zona servita da strade, acquedotto, fognature, luce e telefono. Era quindi
condivisibile la sua conclusione circa la sussistenza di una edificabilità di fatto. In
definitiva, trattandosi di terreno edificativo con dichiarazione di pubblica utilità
risalente pacificamente all’8.2.2003 e, quindi, non potendosi applicare il DPR 327/01,
tuttavia a seguito della sentenza n. 348/07 della Corte Costituzionale, l’indennità di
esproprio doveva essere pari al valore venale del bene a norma dell’art. 39 della L. n.
2359 del .1865. Per determinare questo valore il ctu aveva adottato il metodo analitico,
correttamente individuando i necessari parametri (tra cui l’indice di fabbricabilità,
mutuato da quello della zona di riferimento ma corretto per l’incidenza degli standard
urbanistici). In conclusione del tutto convicentemente il ctu aveva evidenziato un
valore del bene espropriato, comprensivo del piccolo fabbricato che vi insisteva (sulla
cui indennità di esproprio non vi era contestazione) in £ 553.000,00 (77,94 €/mq);
l’indennità di occupazione doveva essere determinata secondo il tasso degli interessi
legali sulla somma dovuta per l’indennità espropriativa (virtuale relativa alla maggiore

h

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Territoriale Organica Elementare) Residenziale, zona sud-Al l. In particolare le

..
..

estensione occupata). In concreto, secondo il metodo di calcolo elettronico più diffuso
tra gli operatori giuridici, gli interessi legali su C 603.000,00 (indennità virtuale della
maggiore estensione del terreno occupato rispetto a quello espropriato) dal 2.04.2003 al

Avverso questa sentenza il Comune di Altopascio ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi e notificato il 18-19.10.2011 alla Fulcri.= S.r.l., che il 2830.11.2011 ha resistito con controricorso e depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A sostegno del ricorso il Comune di Altopascio denunzia:
1.

“Violazione di norme di diritto (violazione art. 37 comma 2 T.U. n. 327/2001 —
art. 360 n. 3 c.p.c.). Motivazione insufficiente riguardo a un punto decisivo della
controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) “, in ordine all’affermata natura edificatoria del
terreno espropriato.

2.

“Difetto o insufficienza della motivazione su un punto decisivo della
controversia – art. 360 n. 5 c.p.c.” con riguardo alla determinazione dell’indennità di
esproprio ed in particolare sia alla scelta del metodo analitico seguito dal CTU e sia alla
relativa applicazione, il cui esito valutativo è stato recepito nell’impugnata sentenza.
Il primo motivo del ricorso è fondato; il relativo accoglimento assorbe l’esame del
secondo motivo d’impugnazione.
In effetti l’impugnata sentenza risulta avere erroneamente ancorato la compiuta
qualificazione come edificabile del terreno facente parte del compendio immobiliare
ablato, a valorizzate destinazioni urbanistiche inidonee a legittimare l’accertamento in
questione, in quanto l’una correlata al piano strutturale del 26.11.2005, solo adottato e
non anche approvato, e l’altra, impressa dalla variante di adeguamento al PRG,
pubblicata il 3.12.2009, e, dunque, posteriore al decreto di espropriazione. La

i

5

27.11.2007 ammontavano ad E 72.516,95.

controricorrente società Fulcrum assume anche che l’indicazione nella sentenza della
data di approvazione della menzionata variante è affetta da mero errore materiale e
richiama le numerose evoluzioni subite nel tempo dalla pianificazione urbanistica

al PRG n. 80 del 1998, indicata pure dal Comune ricorrente, le quali evidenziano
differenziati contenuti, passibili di incidenza sulla qualificazione in esame. S’impone,
pertanto, la cassazione dell’impugnata sentenza affinché la riconduzione legale
all’ambito delle aree edificabili o meno dei soli terreni ablati sia correlata al regime
urbanistico vigente al momento dell’esproprio ed eventualmente adeguata alle
differenziate destinazioni ad essi all’epoca impresse.
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso e dichiarare assorbito il
secondo motivo, quindi cassare l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del
giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Firenze, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 gennai
residtte

inerente alla Zona interessata dalla procedura di esproprio, ricomprendovi la Variante

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