Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10188 del 28/04/2010
Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 322-2006 proposto da:
CAVALLO SIPA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ARGENTA ENRICO SERENO con delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UMBRA RIMORCHI SRL in persona dei legale rappresentante pro tempore
S.A. (OMISSIS), elettivamente domicilialo in ROMA,
VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato MAROCCO DOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVAGNONI FABRIZIO con delega
in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2127/2004 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
Terza Sezione Civile, emessa il 3/12/2004; depositata il 21/12/2004;
R.G.N. 135/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona de Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI MAURIZIO che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Sipa Freni Cavallo ha convenuto davanti al Tribunale di Asti la s.r.l. Umbra Rimorchi, chiedendo il pagamento di L. 12.944.623, quale corrispettivo della fornitura di assali destinati al montaggio sui carrelli prodotti dalla acquirente.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo l’esistenza di vizi della fornitura e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.
Esperita l’istruttoria, con sentenza 23.8.2003 il Tribunale ha condannato la Umbra Rimorchi a pagare Euro 5.529,31.
Quest’ultima ha proposto appello, a cui ha resistito l’appellata.
Con sentenza 3-21 dicembre 2004 n. 2127 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha ritenuto dimostrato il fatto che parte degli assali forniti da Sipa erano difettosi ed ha attribuito ad Umbra Rimorchi il diritto al risarcimento dei danni, equitativamente quantificati in Euro 5.000,00, riducendo ad Euro 199,96 la somma spettante in pagamento alla venditrice.
Quest’ultima propone due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resiste l’intimata con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione nel capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione dei danni.
Assume che la Corte di appello ha quantificato in Euro 5.000,00 la somma spettante in risarcimento, sebbene siano risultati difettosi solo 22 assali sul totale della fornitura, e senza che l’acquirente abbia fornito alcuna prova di avere sostenuto esborsi in denaro a causa dei vizi. Nè quest’ultima ha fornito prova dei danni alla reputazione commerciale e del pregiudizio economico che gliene sarebbe derivato.
2.- Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza impugnata per ultrapetizione ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui la Corte di appello ha determinato la somma ancor dovuta ad essa Sipa a saldo del prezzo della fornitura in L. 12.306.931, anzichè in L. 12.994.623, disattendendo i documenti contabili prodotti in giudizio.
2.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, perchè connessi – sono inammissibili, in quanto attengono agli accertamenti in fatto ed alla valutazione delle prove ad opera della Corte di merito: questioni non suscettibili di censura in sede di legittimità, ove risultino congruamente motivati, come deve dirsi del caso di specie.
La ricorrente mette in discussione i contenuti della decisione alla quale è pervenuta la Corte di appello; non evidenzia vizi logici o giuridici interni alla motivazione, idonei a giustificare il riesame della vertenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. sul tema, fra le tante, Cass. civ. 16 novembre 2000 n. 14858; Cass. civ. 2 luglio 2008 n. 18119).
Quanto agli asseriti errori nel conteggio della somma dovuta in pagamento del prezzo, trattasi di errori di fatto che – se esistenti – potrebbero giustificare la revocazione della sentenza impugnata, ma non costituiscono valido motivo per proporre ricorso per cassazione.
3.- Il ricorso deve essere rigettato.
4.- Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 800,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010