Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10188 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.21/04/2017),  n. 10188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17708/2014 proposto da:

D.P.P., in proprio e quale legale rappresentante pro tempore

dello studio associato DE POI & ASSOCIATI – DOTTORI

COMMERCIALISTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI TRE

OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO RANIERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO PAVAN;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 2929/2014 del TRIBUNALE di TREVISO, depositato

il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott.ssa. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1) Il Tribunale di Treviso, con Decreto 6 giugno 014, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98, proposta da D.P.P., in proprio e quale rappresentante dello studio De Poi & Associati, per ottenere l’ammissione con collocazione privilegiata, ex art. 2751 bis c.c., n. 2, dei crediti, già ammessi al chirografo allo stato passivo di (OMISSIS) s.p.a., vantati a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita e consistite in attività di analisi della sua situazione economica, finanziaria e patrimoniale e nello studio di un piano di riassetto organizzativo, anche in vista della presentazione di una domanda di concordato.

Il giudice del merito ha rilevato che dalla documentazione prodotta dall’opponente emergeva che (OMISSIS) aveva conferito l’incarico allo studio associato e non ai singoli professionisti componenti dello associazione e che, inoltre, il mandato non aveva ad oggetto attività separate, riferibili a ciascuno di essi, ma un’unica attività, di “studio e analisi della situazione patrimoniale della società, anche al fine del risanamento aziendale”, che era stata svolta dall’associazione proprio attraverso il lavoro coordinato degli associati, in una situazione in cui il loro singolo apporto aveva perso autonomia e rilievo.

D.P.P., in proprio e nella qualità, ha chiesto la cassazione del provvedimento, con ricorso affidato a due motivi.

Il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

2) Il ricorrente, con il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 2751 bis c.c., sostiene che il tribunale si sarebbe erroneamente discostato dal principio giurisprudenziale, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dal n. 2 della predetta norma, compete al professionista in relazione a tutte le prestazioni da lui direttamente espletate, indipendentemente dal fatto che la richiesta provenga dallo studio associato cui egli appartiene.

2.1) Col secondo motivo, che denuncia violazione degli artt. 2728/29 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, rileva che la presentazione della domanda da parte dello studio associato pone una mera presunzione di esclusione della personalità del rapporto professionale, che nella specie sarebbe stata vinta qualora il tribunale avesse esaminato i documenti allegati alla domanda ed avesse ammesso le prove testimoniali dedotte, che ha invece, ingiustificatamente, ritenuto inammissibili.

3) E’ stata depositata proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., tempestivamente notificata al ricorrente, insieme al decreto di fissazione dell’udienza camerale.

4) Letta la memoria del ricorrente e ritenuto che la questione dibattuta necessiti di approfondimento.

PQM

La Corte rinvia all’udienza pubblica della Prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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