Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10188 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 10188 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/05/2015

d’integrazione

Sigg.ri Magistrati:

del

4

Composta dagli

contraddittorio

Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI

– Primo Pres.te f.f. –

Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI

– Presidente Sezione –

Dott. RENATO RORDORF

– Presidente Sezione

sconfinamento

R.G.N.

21097/2012

/10A 22

Cron. /

Dott. SALVATORE DI PALMA

– Consigliere
Rep.

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI

C

– Consigliere
Ud. 28/04/2015

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

– Rel. Consigliere PU

,
Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

– Consigliere –

Dott. STEFANO PETITTI

– Consigliere –

Dott. BIAGIO VIRGILIO

– Consigliere –

ha pronunciato la seguente

4

SENTENZA

sul ricorso 21097-2012 proposto da:
COSTANTINO ANTONINO CSTNNN67E04T, LANFRANCA MARCELLO
2015

LNFMCL67E27E, FERITO DOMENICO FRTDNC68D08F537A,

193

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 612,
presso lo studio dell’avvocato VIRGINIA IANNUZZI,
rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONINO FRANCONE,
per delega in calce al ricorso;

- ricorrenti –

b

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

– controricorrente a

avverso l’ordinanza n. 4194/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato Amedeo ELEFANTE dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

z

STATO, che lo rappresenta e difende ape legis;

RG 21097-2012 N.20 PU 284-15

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Queste Sezioni Unite, con sentenza del 27 dicembre 2011 n. 2882, annullavano
la sentenza del Consiglio di Stato, resa in sede di ottemperanza, per

rinviando la causa al predetto Consiglio di Stato che aveva rigettato il
ricorso dei dipendenti in epigrafe del Ministero dell’Interno – Corpo
Nazionale dei vigili del Fuoco con il quale era stato richiesta
l’ottemperanza della sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di Vibo
Valenzia con cui era stato riconosciuto il loro diritto ad essere inquadrati
nella posizione economica C/2 a decorrere dal 16 febbraio 1999.
Riassunta la causa, da parte degli attuali ricorrenti, dinanzi al Consiglio
di Stato questo, con ordinanza del 19 luglio del 2012, disponeva, riservata
ogni altra decisione in rito nel merito e sulle spese, l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei vincitori, ancora in servizio, del
concorso nella posizione economica C/2 bandito con DM 28 settembre 2003 e
concluso con DM 2 luglio 2004. Tanto sul rilievo che la domanda dei
,ricorrenti, ove accolta, avrebbe potuto comportare effetti pregiudizievoli
nei confronti dei precitati vincitori.
Avverso questa ordinanza i dipendenti in epigrafe ricorrono,

ex art. 362,

comma 1°, cpc, dinanzi a queste Sezioni Unite.
Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso i dipendenti in epigrafe, denunciano “una irrituale invasione
nel merito della questione già decisa dal giudice ordinario poiché la

eccesso di potere giurisdizionale nell’interpretazione del giudicato civile,

sentenza di cui si chiede l’esecuzione ha giudicato, per l’appunto, la
nullità della clausola del CCNL che, anziché prevedere la riqualifica
automatica in C/2, attuava tale riqualifica solo a mezzo del concorso
evocato dal Collegio nell’ordinanza definitivamente statuendo che il
Ministero dell’Interno è obbligato a riqualificare i ricorrenti in C/2 a
e

ricorrenti il Consiglio di Stato, nel disporre l’integrazione del
contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso nella posizione
economica C/2, è incorsa in un innovato sconfinamento nel merito della
questione già giudicata, in contrasto tra l’altro con la sentenza di queste
Sezioni Unite di annullamento della precedente sentenza del Consiglio di
Stato cassata proprio sul rilievo che la questione dell’inquadramento in C/2
dei vincitori del concorso del 2004 non ha e non può avere alcun effetto
sull’immodificabilità del disposto della sentenza ottemperanda.
Non si tratta, sostengono i ricorrenti, “di mera ordinanza interlucutoria,
poiché un apparente contenuto ordinatorio è ravvisabile soltanto nella parte
intimante l’integrazione del contraddittorio, ma sostanzialmente presenta
natura decisoria relativamente alla parte in cui motiva tale provvedimento

con la necessità d’includere nel processo i vincitori del concorso 2004 al
fine di potere orientare la decisione sulla esecuzione o meno della
sentenza, precisando che ritiene e dichiara che l’esecuzione recherebbe
pregiudizio ai vincitori del concorso.
Il ricorso è inammissibile.
Difetta, infatti, una pronuncia definitiva sull’ottemperanza al giudicato
del Tribunale di Vibo Valenzia con cui è stato riconosciuto il diritto degli

2

partire dal 16.2.199, ad ogni effetto di legge”. Infatti, secondo i

attuali ricorrenti ad essere inquadrati nella posizione economica C12 a
decorrere dal 16 febbraio 1999.
Invero, come già sottolineato nello storico di lite, il Consiglio di Stato
ha riservato detta pronuncia definitiva all’esito della disposta
integrazione del contraddittorio, pertanto, manca lo stesso presupposto per

‘della questione già giudicata in sede di giudizio di ottemperanza,
presupposto che si concretizzerà con la futura pubblicazione della pronuncia
definitiva medesima.
Del resto è giurisprudenza di queste Sezioni Unite che il provvedimento con
cui il Consiglio di Stato, in sede di giudizio di ottemperanza, ordini
l’integrazione del contraddittorio nei confronti di altro soggetto, avendo
natura meramente interlocutoria, non è sindacabile con il ricorso per
cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (Cass. S.U. 26 aprile 2013
n. 10060).
Né, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti, può fondatamente
assumersi che l’ordinanza impugnata abbia anche carattere di decisorietà e
definitività considerato che, come nella stessa ordinanza precisato, il
-Consiglio di Stato si è riservato ogni altra decisione “in rito, nel merito
e sulle spese – .
D’altro canto l’aver il Consiglio di Stato disposto, con l’ordinanza in
questione, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori
del concorso del 2004, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel
merito, non può essere inteso come preannuncio di quella che sarà la
decisione definitiva sì che si possa valutare se vi sia stato o meno un

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l’esame e la decisione in ordine al denunciato sconfinamento nel merito

: eccesso di potere giurisdizionale per esorbitanza dai limiti esterni, atteso
che la prospettata “irrituale invasione nel merito della questione già
decisa dal giudice ordinario”, si potrà, eventualmente, verificare solo con
la decisione definitiva con la quale il Consiglio di Stato procederà
all’interpretazione del giudicato di cui si chiede l’ottemperanza,

‘ definitiva.
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i
ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in E.Z000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 28
aprile 2015

interpretazione questa che allo stato non risulta ancora assunta in via

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