Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10188 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31487-2019 proposto da:

NICKAN SOC. COOP., rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOLA

MASSARI, ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza Cavour 17,

presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO MERLINO, per procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MULTI IMPIANTI SOC. COOP.;

– intimata –

avverso la SENTENZA n. 396/2019 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata

l’11/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Nickan soc. coop. sul rilievo che il gravame era stato proposto in una controversia di valore inferiore ad Euro 1.100,00 e, come tale, decisa per legge secondo equità, con la conseguenza che, a norma dell’art. 339 c.p.c., l’appello è inammissibile se non per le specifiche ipotesi di deroga ivi previste.

La Nickan soc. coop., con ricorso notificato il 11/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

La Multi Impianti soc. coop. è rimasta intimata.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 339,113 e 10 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che il giudice di pace, accogliendo le due domande che la Multi Impianti aveva proposto nei suoi confronti, le aveva ingiunto il pagamento non solo della somma di Euro 960,00, quale corrispettivo dei lavori asseritamente svolti per conto della stessa, ma anche degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, dalla data della scadenza della fattura fino all’effettivo pagamento, e delle spese di lite, per una somma complessiva superiore, alla data del deposito della sentenza appellata, al limite di Euro 1.100,00.

1.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 339,113 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 2, 3, 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale non ha considerato che l’appello proposto avverso la sentenza del giudice di pace era stato, in realtà, fondato anche sulla violazione delle norme sul procedimento, avendo dedotto nell’atto di gravame tanto l’erroneo rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale, ivi sollevata, quanto la carenza o l’apparenza della motivazione assunta sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, che pure aveva proposto, per cui la decisione assunta dal giudice di prime cure era ammissibile a norma dell’art. 339 c.p.c..

2.1. Il primo motivo è infondato. Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 Euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può, infatti, tenere conto, secondo quanto stabilito dall’art. 10 c.p.c., delle spese successive alla proposizione della domanda per cui, nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione (cfr. Cass. n. 10626 del 2012), così come, ai medesimi fini, al capitale devono essere sommati unicamente gli interessi scaduti al momento della domanda e non anche quelli maturati successivamente a quest’ultimo momento (cfr. Cass. n. 2966 del 2013). Nel caso di specie, risulta dallo stesso ricorso che la domanda proposta dalla Multi Impianti aveva ad oggetto il pagamento della somma di Euro 960,00, quale capitale, e degli interessi di mora maturati ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002, dalla data della scadenza della fattura fino all’effettivo pagamento, pari, al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, e cioè nell’anno 2010, ed in forza del prospetto predisposto dalla stessa ricorrente (v. il ricorso, p. 8), a non oltre 100 Euro: dovendosi escludere tanto gli interessi successivi, quanto le spese liquidate nel decreto ingiuntivo poi opposto, il valore della domanda proposta non era, evidentemente, superiore al limite di Euro 1.100,00 al di sotto del quale, a norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, la decisione deve essere assunta secondo equità.

2.2. Il secondo motivo è, invece, fondato. La sentenza con la quale il giudice di pace (in ipotesi, erroneamente) rigetta l’eccezione d’incompetenza per territorio ovvero non motiva (o motiva in modo apparente) il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva, è senz’altro suscettibile di essere impugnata con l’appello, a norma dell’art. 339 c.p.c., comma 3, trattandosi, tanto nell’uno (Cass. n. 14185 del 2008; Cass. n. 1812 del 2014; Cass. n. 23062 del 2018; Cass. n. 4001 del 2020), quanto nell’altro caso (trattandosi di inosservanza della norma prevista dall’art. 112 c.p.c.), di censure che, ove fondate, integrerebbero altrettante violazioni delle norme sul procedimento. Nel caso in esame, risulta dall’atto d’appello, che la Corte ha direttamente esaminato per la natura processuale del vizio denunciato, che: – la società opponente aveva espressamente eccepito l’incompetenza territoriale del giudice di pace che aveva pronunciato il decreto ingiuntivo nonchè il suo difetto di legittimazione passiva; – il giudice di pace, con la sentenza poi appellata, aveva respinto l’opposizione proposta (e, quindi, le eccezioni esposte); – la società opponente, come del resto chiarito nel ricorso per cassazione, aveva proposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l’altro, l’erroneo rigetto della prima eccezione e l’assoluto difetto di motivazione circa il rigetto della seconda.

3. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile, non ha, quindi, considerato che il gravame era stato proposto anche per la violazione delle norme sul procedimento ed era, pertanto, sul punto, senz’altro ammissibile.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA