Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10187 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 35493/2018 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Golametto, 2

presso lo studio dell’avvocato Sabrina Rossi che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3097/2018 della Corte di appello di Roma

pubblicata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 04/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A. ricorre in cassazione con un motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale che aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva disatteso le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso con cui chiede dichiararsi l’inammissibilità dell’avverso mezzo o comunque il rigetto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

La Corte di appello avrebbe escluso in capo all’istante la sussistenza di una situazione di vulnerabilità riconducendo quanto dedotto “ad una faccenda di tipo prettamente medico-legale” (p. 6 ricorso), ritenendo lo stress acuto emerso durante la visita psicologica cui era stato sottoposto il richiedente connesso alle normali difficoltà conseguenti allo sradicamento dal proprio paese e come tale non ostativo al reinserimento.

In tal modo, si deduce in ricorso, la Corte di merito avrebbe fatto “coincidere con una mera valutazione psicologica quello che doveva essere invece un giudizio sulla sussistenza o meno di quei gravi motivi umanitari intesi come fattori ostativi al rimpatrio” (p. 7 ricorso).

Per altro profilo dell’articolato motivo, il ricorrente denuncia l’illegittimità della decisione impugnata per aver compiuto “con superficialità” il giudizio sulla integrazione socio-economica del richiedente in una valutazione prognostica di vulnerabilità, valorizzando il mancato svolgimento di attività lavorativa.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile là dove nel contestare l’impugnata decisione contrappone alla lettura del giudice d’appello una propria degli estremi portati ad integrazione della richiesta di protezione umanitaria.

In ricorso si contesta la sminuita considerazione dello stato di salute del richiedente che era stato ritenuto dal giudice di appello in un’accezione meramente psicologica ed il non svolgimento, in chiave pronostica, del giudizio sul radicamento in Italia senza con ciò dedursi in modo specifico, portando puntuali e circostanziati argomenti avverso la decisione di appello, con l’effetto, pertanto, di non confrontarsi con la sentenza impugnata e di mancare ai contenuti propri dell’atto di impugnazione.

Come da questa Corte affermato in più occasioni, con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poichè in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. 24/09/2018 n. 22478; Cass. 31/08/2015 n. 17330).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Le spese sono liquidate come da dispositivo secondo soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di giustizia che liquida in Euro 2.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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