Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10187 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31269-2007 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ERITREA 72, presso il Sig. T.A.,

rappresentato e difeso dall’avvocato COTICELLI PASQUALE con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.A., D.L.F.;

– intimati –

sul ricorso 2614-2008 proposto da:

B.A. (OMISSIS) e D.L.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G GENTILE

8, presso lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO, rappresentati

e difesi dall’avvocato DE SENA ENRICO con delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2138/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato PASQUALE COTICELLI;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

DOMENICO che ha concluso “previa riunione dei ricorsi” la

inammissibilità del ricorso principale e il rigetto del ricorso,

incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto di citazione notificato il 30 aprile 1993, C. V. esponeva che aveva condotto in locazione un appartamento in (OMISSIS) di proprietà di B.A. e D.L.F.;

che i proprietari-locatori avevano ottenuto il provvedimento giudiziario di rilascio; che i medesimi, per potere riottenere sollecitamente la libera disponibilità dell’immobile, avevano dichiarato di avere urgente necessità di disporne per adibirlo a proprio uso abitativo; che in conseguenza della loro dichiarazione avevano ottenuto l’assistenza della forza pubblica; che lo sfratto era stato eseguito in data 31 marzo 1992; che peraltro i proprietari, ottenuto il rilascio dell’immobile, non lo avevano adibito all’uso dichiarato ma lo avevano venduto; che pertanto i proprie tari gli dovevano rimborsare le spese di trasloco e risarcirgli i danni in misura non inferiore a 48 mensilità; tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al tribunale di Napoli, B.A. e D.L.F. per sentirli condannare ad un risarcimento non inferiore a L. 13.056.000 (pari a 48 mensilità dell’ultimo canone corrisposto) ed al pagamento di una somma equa per le spese di trasloco sopportate.

B.A. e D.L.F. si costituivano in giudizio e si opponevano alla domanda: l’appartamento era stato riconsegnato dal conduttore in pessime condizioni ed essi non avevano avuto la possibilità economica di ripristinarlo anche a causa delle precarie condizioni di salute delle quali esso B. era rimasto vittima;

in via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell’attore al risarcimento dei danni arrecati all’immobile e che avevano determinato una notevole perdita di valore del bene al momento della vendita nonchè al rimborso di alcuni oneri condominiali che il conduttore non aveva a suo tempo versato.

Esaurita l’attività istruttoria, il tribunale di Torre Annunziata, al quale nel frattempo gli atti erano stati trasmessi, con sentenza depositata il 12 maggio 2004, accoglieva la domanda proposta da C.V. e condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 8.034,00 oltre rivalutazione ed interessi legali; rigettava la riconvenzionale spiegata dai convenuti e li condannava altresì al pagamento delle spese processuali.

Con atto notificato il 24 giugno 2004, B.A. e D.L. F. hanno proposto appello avverso detta sentenza deducendone l’erroneità sotto molteplici profili.

C.V. si è costituito in giudizio, ha resistito all’appello e ne ha chiesto il rigetto; a sua volta, ha proposto appello incidentale…”.

Con sentenza 6.4 – 21.6.2007 la Corte d’appello di Napoli definitivamente pronunciando, decideva come segue:

“1- accoglie l’appello principiale per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforme della sentenza impugnata: a) rigetta la domanda di risarcimento proposta da C.V. con la citazione notificata il 30 aprile 1993; b) dichiara compensate interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;

2- conferma il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da B.A. e D.L.F.;

3- dichiara compensate interamente tra le parti le spese del giudizio di secondo grado”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione C. V. esponendo sei motivi.

Hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale B.A. e D.L.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

I motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi.

C.V., con il primo motivo, denuncia “Violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè al D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 3, comma 4, convertito in L. n. 69 del 1989 per aver la Corte fondato il suo convincimento unicamente su allegazioni difensive” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La Corte di Appello di Napoli fonda il suo convincimento su allegazioni difensive che non sono mezzi di prova. La stessa, infatti, afferma:

“Nella specie è rimasto accertato, in primo luogo, che il conduttore C. ha riconsegnato l’immobile in pessime condizioni: il Geom.

V., tecnico incaricato dagli allora proprietari di eseguire un accertamento sulle condizioni dell’immobile ha evidenziato nella sua relazione scritta che l’appartamento si trova in condizioni pietevoli …”. Tale consulenza tecnica di parte, regolarmente impugnata dal C. (fin dall’udienza del 01.06.1993), non costituisce mezzo di prova ma semplice allegazione difensiva di carattere tecnico priva di autonomo valore probatorio.

Quesito: Se è vero o meno che, in tema di risarcimento danni, previsto dal D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 3, comma 4, convertito in L. n. 69 del 1989, costituisce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. considerare prova idonea a giustificare l’inadempimento del locatore che non destina l’abitazione all’uso richiesto, la consulenza tecnica di parte, immediatamente impugnata, poichè la stessa costituisce semplice allegazione difensiva.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., poichè non si tiene conto che non vi è prova agli atti delle condizioni dell’immobile all’inizio ed alla fine del rapporto locatizio”. Lo stesso Geom. V., tecnico di parte, che aveva redatto la relazione impugnata, sentito in qualità di teste, espressamente affermava:…. “l’incarico mi fu dato nel periodo estivo del 1992” …. “non ero presente alla consegna delle chiavi dell’appartamento e nulla posso dire circa le condizioni dell’appartamento in quella data”. Non solo, quindi, non vi è prova agli atti delle condizioni dell’immobile all’inizio del rapporto locatizio, ma, soprattutto, non vi è alcuna prova che, al termine dello stesso, l’appartamento si trovasse nelle condizioni descritte dal detto tecnico di parte, poichè la sua relazione veniva redatta a seguito di accertamenti effettuati solo dopo sei mesi dalla consegna dell’alloggio ai coniugi B..

Quesito: Se è vero o meno che costituisce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. il ritenere provata l’esistenza di danni in un alloggio locato, nonchè l’attribuire gli stessi al conduttore, unicamente sulla base di mia consulenza di parte, regolarmente impugnata, nella quale il tecnico afferma di aver avuto l’accesso all’immobile solo dopo sei mesi dalla consegna dello stesso ai locatori.

Con il terzo motivo C.V. denuncia “Violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè al D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, art. 3, comma 4, convertito in L. n. 69 del 1989 per aver la Corte di merito non tenuto conto della prova fornita dall’attore C.V. in corso di causa” proponendo censure da sintetizzare nel modo seguente. La Corte partenopea non prende in considerazione le deposizioni dei testi. Questi, infatti, hanno affermato: “all’atto del rilascio l’appartamento era in buone condizioni” (teste D.P.A. – ud. 10.04.2007) …. “gli infissi erano in buone condizioni, i vetri erano interi, le porte non presentavano buchi ad eccezione di una preesistente all’occupazione dell’appartamento” (teste M.N. ud. 10.04.2007), ed ancora … “l’appartamento veniva pitturato ogni anno ed era tenuto in buone condizioni” (teste S.E. ud. 26.03.1998).

Inoltre la Corte non ha preso in considerazione la circostanza che i predetti coniugi D.L.- B. non avevano richiesto all’Ufficiale Giudiziario, in sede di sfratto, la verbalizzazione delle condizioni di manutenzione dell’appartamento. Tanto accadeva in quanto l’alloggio non presentava danni.

Quesito: E’ vero o meno chef la Corte partenopea non tenendo conto, senza motivazione alcuna, delle altre prove esistenti in atti ed in particolare della prova testimoniale in ordine alla consegna dell’alloggio in buono stato di manutenzione, ha violato l’art. 115 c.p.c..

Con il quarto motivo C.V. denuncia “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio art. 360 c.p.c., n. 5” proponendo doglianze da riassumere come segue. La Corte di Appello di Napoli nel sostenere che l’appartamento veniva consegnato in pessime condizioni non indicava i motivi per i quali non prendeva in esame i documenti e la prova testimoniale da cui risulta l’esatto contrario. Nè motiva perchè i rilievi dell’attore relativi alla circostanze che le foto e la perizia, regolarmente impugnate, non potevano essere presi in esame anche perchè effettuati a distanza di notevole tempo dal rilascio dell’alloggio.

Con il quinto motivo il suddetto ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui ritiene giustificato motivo di esonero da responsabilità la presunta malattia” esponendo censure che vanno riassunte come segue. Non esiste nemmeno la prova della precaria capacità economica dei coniugi B., dell’esistenza mutuo, della malattia del B., della sussistenza di quest’ultima alla dichiarazione, riportata nell’atto notorio, di avere necessità di disporre dell’alloggio per destinarlo ad uso abitativo proprio. D’altronde le precarie condizioni di salute lamentate dal B., peraltro non provate, non potevano e non possono essere poste a fondamento dell’esimente per due ragioni: la documentazione in cui si palesava la patologia dello stesso – peraltro prodotta in fotocopia e prontamente impugnata – era costituita tra l’altro da verbale della Commissione medica dell’USL (OMISSIS), da cui si evince che a seguito della visita collegiale del 4/3/1992, il B. era stato riconosciuto non idoneo alla funzione di ausiliario socio sanitario.

La Corte non si avvedeva che tale verbale, sicuramente falso – in quanto il B. ha continuato da allora e continua tutt’oggi a svolgere la sua attività (v. certificato ASL NA5 in atti) – sotto la voce “giudizio medico legale”, affermava “sulla base dell’esame obiettivo e della documentazione sanitaria esibita”, rinviando, indi, a documentazione medica precedente (non esibita in giudizio), che accertava l’esistenza della malattia fin da prima della richiesta di precedenza assoluta nella graduatoria dello sfratto. L’epoca della paventata malattia, quindi, è sicuramente remota, poichè costituisce fatto notorio che tra la richiesta di visita medica e la convocazione per la stessa, all’epoca, in (OMISSIS), si attendevano moltissimi anni.

Quesito: “Se è vero o meno che la Corte di Appello di Napoli, nel ritenere provato il giustificato motivo, per esaminare la parte locatrice dalla responsabilità D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, ex art. 3, comma 4, convertito in L. n. 69 del 1989, sulla base di una eccepita malattia che non aveva alcuna relazione, nè logica nè temporale, con la richiesta di rilascio dell’immobile viola gli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Con il sesto motivo C.V. denuncia “Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui ritiene giustificato motivo di esonero di responsabilità la presunta malattia del B.” esponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. La Corte d’Appello di Napoli ritiene che l’enunciata malattia del B. lo poneva nella condizione di non poter riparare la cosa consegnatagli dal C. in pessime condizioni. Tale decisione non è sufficiente a motivare l’esonero da responsabilità, infatti,come sopra detto, non risultano provate nè la malattia nè le condizioni economiche del B. stesso. La malattia, se fosse stata scoperta in un momento successivo alla presentazione del ricorso di cui al D.L. n. 551 del 1988, art. 3 convertito in L. n. 69 del 1989 – ma così non è per i motivi sopra esposti (visita medica collegiale effettuata il 4/3/2002 a distanza di anni dalla presentazione della domanda in cui si fanno riferimenti alla malattia) – avrebbe dovuto indurre il B. a destinare l’immobile all’uso abitativo proprio e non ad alienarlo.

I sei motivi del ricorso principale non possono essere accolti.

Infatti l’impugnata decisione si basa su una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato che buona parte delle doglianze sono da considerare inammissibili (prima ancora che comunque prive di pregio) sulla base delle seguenti considerazioni: -A) la Corte non ha considerato la relazione del Geom. V. come autonomo “mezzo di prova”, ma come una risultanza che ha assunto il valore di elemento di convincimento solo perchè (a parte altre considerazioni emergenti dal contesto) “…predisposta non soltanto prima della notificazione della domanda avversaria ma anche prima della richiesta avversaria di risarcimento del 9 novembre 1992 e, quindi, predisposta in tempi non sospetti..”, “…avvalorata dalle fotografie ad essa allegate..”, “…confermata dal tecnico in sede di esame testimoniale…” e “…avvalorata dalla deposizione dell’acquirente dell’immobile, Vu.Ga. (alcune porte erano bucate, i vetri erano rotti, gli infissi in ferro erano arrugginiti, la pitturazione era in pessime condizioni …)”; anche le considerazioni esposte nella sentenza circa le condizioni di salute del B. sono ben più articolate di quelle criticate dalla parte ricorrente “….Vi è poi la prova documentale che B.A. nel marzo 1992 è stato ritenuto in condizioni di salute (spondiliartrosi lombare con discopatia, calcificazione addominale, ipertensione arteriosa) tali da renderlo permanentemente non più idoneo alle mansioni di ausiliare socio sanitario (cfr. verbale di visita collegiale), nell’agosto di quel medesimo anno è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci in soggetto a rischio (cfr. cartella clinica), in seguito le sue condizioni di salute si sono via via aggravate (intervento chirurgico al torace subito nel 1994) tanto poi da essere riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa dal novembre 1996. Non è infine controverso che in famiglia non vi sono altre fonti di reddito, che i figli, all’epoca del rilascio dell’appartamento, erano tutti minorenni (cfr. altresì il certificato di staio di famiglia), che sull’immobile i coniugi B.- D.L. stavano ancora pagando il mutuo (cfr. anche le ricevute di pagamento delle rate, ciascuna di L. 1.000.000)….”. Va rilevato a questo punto che censurare una parte della motivazione prospettandola come unica base della decisione significa censurare una motivazione diversa da quella esposta; il che comporta l’inammissibilità delle censure; – B) la Corte ha indicato le regioni per cui non ha ritenuto attendibili le deposizioni testimoniali alle quali evidentemente allude la parte ricorrente (“…sia, infine, perchè non adeguatamente smentita dagli altri testimoni esaminati, del tutto inattendibili quando hanno riferito che l’appartamento a momento della riconsegna era in buone condizioni, tra l’altro perchè il conduttore lo aveva ripitturato (le fotografie allegate alla relazione non lasciano dubbi che le condizioni dell’immobile erano assai deficitarie)”. Anche in tal caso dunque sono state prospettate censure non congrue e rituali rispetto alla reale motivazione; -C) sono comunque inammissibili tutte le doglianze che si riferiscono a risultanze il cui contenuto non viene ritualmente (e quindi adeguatamente) riportato, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso (ad es. quelle concernenti il “…certificato ASL NA5 in atti…”; -D) i quesiti esposti sono irrituali.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso principale va respinto.

Con il loro ricorso incidentale B.A. e D.L. F. denunciano “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO EX ART. 360 C.P.C., N. 3 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1950, 1176, 1218 E 1226 C.C. PER AVER LA CORTE DI MERITO RIGETTATO LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PER CARENZA DI PROVA”.

esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La Corte di Appello di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento danni spiegata dai Sigg.ri B. e D.L. per mancanza di prova in relazione alla effettiva diminuzione del valore commerciale dell’appartamento; ma erroneamente non ha tenuto conto della impossibilità dei Sig.ri B. e D.L. di produrre ulteriore documentazione e/o elementi probatori idonei ad asseverare la quantificazione del danno subito; eventuali altri documenti, contenenti valutazioni, avrebbero comunque avuto il valore di atti di parte. I Sigg. B. e D.L. hanno prodotto la consulenza tecnica giurata del Geom. V. dalla quale si evince chiaramente che l’effettiva diminuzione del valore dell’immobile de quo è quantificata in L. 23.096.573 pari al 19% del valore dell’immobile in condizioni di normale manutenzione; La Corte di merito erroneamente non ha tenuto conto che tale impossibilità era determinata anche dalla circostanza che l’immobile era stato alienato (atto per Notaio Di Martino del 29.3.1993 al prezzo di L. 102.500.000) e completamente ristrutturato; La Corte di merito, infine, erroneamente non ha tenuto conto neppure della notevole difficoltà di una precisa quantificazione anche a mezzo di CTU (richiesta dai sig.ri B. e D.L. v. udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado de 28.10 03 e non ammessa); La Corte di merito, pertanto, erroneamente non ha liquidato il danno in via equitativa. Quesito di diritto “Affermi la S.C. che il giudice può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa tanto nell’ipotesi in cui sia mancata interamente la prova nel suo preciso ammontare, per l’impossibilità della parte di fornire idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione”.

Anche il ricorso incidentale va respinto; esso infatti è inammissibile (prima ancora che infondato) nella parte in cui non prende in rituale considerazione la reale motivazione (nelle sue effettive argomentazioni) contenuta nella sentenza; e nella parte residua è privo di pregio in quanto la motivazione criticata è ineccepibile sia dal punto di vista logico che giuridico.

I rigetto di entrambi i ricorsi comporta la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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