Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10187 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31261-2019 proposto da:

HOTEL LU.SI. S.A.S., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARGHERITA

FARAGLIA e dall’Avvocato EZIO COLAIACOVO ed elettivamente

domiciliata a Roma, via di Terranova 165, presso lo studio

dell’Avvocato MARIANGELA PETRILLI, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 767/2019 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA,

depositata il 3/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello proposto dalla LU.SI. s.r.l. avverso la sentenza con la quale il tribunale, rigettandone l’opposizione, aveva confermato il decreto che le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 36.000,00, oltre interessi, in favore della (OMISSIS) s.r.l., quale saldo del corrispettivo alla stessa dovuto per l’esecuzione di lavori.

La corte, in particolare, ha ritenuto che, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, tra la stessa e la (OMISSIS) s.r.l. era intercorso un rapporto contrattuale d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione, su incarico della LU.SI., dei lavori per la costruzione di una struttura alberghiera da parte della (OMISSIS), come dimostrato sia dal fatto che la committente, a far data dal (OMISSIS), ha corrisposto i relativi importi direttamente alla (OMISSIS) sulla base di fatture emesse dalla stessa ed intestate alla società appellante, sia dal fatto che i testimoni escussi avevano confermato che il corrispettivo era stato pattuito tra i due legali rappresentanti di tali società i quali, peraltro, si erano direttamente confrontati sul cantiere.

D’altra parte, ha aggiunto la corte, l’appellante non ha mai contestato ma anzi ha confermato l’effettiva esecuzione dei lavori, così come riportati nella fattura, dei quali il creditore opposto ha chiesto il pagamento.

La LU.SI. s.a.s., con ricorso notificato il 14/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

Il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. è rimasto intimato.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo che la corte d’appello non soltanto non ha tenuto presenti i risultati dell’istruttoria, che ha anche travisato, ma non ha neanche esaminato la documentazione prodotta.

1.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 115,116 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata sul rilievo che, a fronte dai fatti emersi dall’istruttoria, la motivazione resa dalla corte d’appello è solo apparente ed è, comunque, inidonea a far conoscere l’iter logico seguito ai fini della decisione assunta.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.2. La ricorrente (ammesso che la sua attuale forma di società in accomandita semplice sia la conseguenza della trasformazione, non specificamente dedotta, dalla precedente forma di società a responsabilità limitata) incorre, intanto, nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali ovvero abbia disatteso prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento o considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016).

2.3. La valutazione degli elementi istruttori, anche se si tratta di prova presuntiva, costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). In effetti, non è compito di questa Corte quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame. La corte d’appello, invero, dopo aver valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che, tra le parti del giudizio, era intercorso, in fatto, un contratto d’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di costruzione, per conto dell’opponente, di una struttura alberghiera.

2.4. Ed una volta accertato – come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5), per aver completamente omesso di esaminare una o più circostanze decisive – che l’opposta aveva dimostrato in giudizio la stipulazione di un contratto d’appalto, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione dell’art. 2697 c.c., la decisione che la corte d’appello ha conseguentemente assunto, e cioè, in difetto di prova dell’avvenuto pagamento (o di altro fatto estintivo), l’accoglimento della domanda, in quanto volta al pagamento del saldo del corrispettivo conseguentemente dovuto. In effetti, in materia contrattuale, il creditore che agisce per l’adempimento ha l’onere di provare la fonte del suo diritto (ed il relativo termine di scadenza) ma, una volta che ha adempiuto a tale onere, può limitarsi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte, cui spetta la prova dell’adempimento o di altro fatto estintivo.

2.5. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando la censura abbia avuto ad oggetto, com’è accaduto nel caso in esame, la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

4. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell’intimato.

5. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

 

 

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