Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10187 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 343/2010 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICHLER

RUDOLF, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO

– SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO;

SE. ved. S.G.,

ST.LO. (nella sua qualità di attuale amministratore

di sostegno della sig.ra Se. ved. S.G.);

– intimati –

avverso il decreto n. 93/09 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – Sezione

Distaccata di BOLZANO del 28.10.09, depositato il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO RORDORF;

udito per la ricorrente l’Avvocato Federica Manzi (per delega avv.

Luigi Manzi) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La sig.ra S.G., nominata amministratrice di sostegno della nonna, sig.ra S.S.G., fu successivamente rimossa dall’incarico con decreto del giudice tutelare di Bolzano del 20 luglio 2009, avendola detto giudice reputata inadeguata al compito affidatole.

Il reclamo proposto dalla sig.ra S. fu rigettato dalla Corte d’appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) con decreto depositato in cancelleria il 4 novembre 2009.

La corte d’appello condivise infatti la valutazione d’inadeguatezza espressa dal primo giudice, basata sulla mancata inserzione di passività nell’inventario stilato all’atto dell’accettazione dell’incarico, osservando che non risultava provata la tesi della reclamante, la quale avrebbe voluto addebitare l’errore al cancelliere verbalizzante, e che la dichiarazione della stessa reclamante di non conoscere bene la differenza tra l’iscrizione in conto di attività e passività era poco credibile, e comunque confermava l’inadeguatezza dell’amministratrice di sostegno al compito affidatole; nè il fatto che ella non avesse sottoscritto il verbale redatto dal cancelliere bastava a dimostrare che le dichiarazioni da lei rese in quella sede fossero state riportate in modo inesatto.

Fu anche disattesa l’eccezione riguardante la mancata preventiva audizione della sig.ra S. da parte del giudice tutelare che l’aveva rimossa dalla carica, perchè viceversa ella risultava essere stata convocata e sentita.

2. Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha disposto la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., prospettandone l’inammissibilità o, altrimenti, la manifesta infondatezza.

Nessuna memoria è stata depositata dalla ricorrente.

3. Il collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione in ordine all’inammissibilità del ricorso.

Già in passato questa corte ha ripetutamente rilevato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., contro il decreto con il quale il tribunale provveda in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare di revoca di un tutore, trattandosi di provvedimento che, adottato nell’ambito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è privo del carattere della decisorietà, configurandosi come intervento di tipo ordinatorio ed amministrativo, insuscettibile di passare in cosa giudicata in quanto sempre revocabile e modificabile per la sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione (Cass. 6 maggio 2010, n. 11019; e Cass. 14 febbraio 2003, n. 2205).

Le medesime conclusioni debbono valere anche per quel che attiene al ricorso per cassazione avente ad oggetto il decreto emesso sul reclamo avverso la rimozione e la sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, trattandosi di un provvedimento emanato in applicazione della medesima norma che disciplina la rimozione del tutore (l’art. 384 c.c., richiamato dal successivo art. 411, comma 1). E’ bensì vero che nei procedimenti in materia di amministratore di sostegno dell’art. 120 bis c.p.c., u.c. (introdotto dalla L. n. 6 del 2004) espressamente contempla il ricorso per cassazione contro il decreto emesso dalla corte d’appello sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare; ma ragioni di ordine sistematico sembrano suggerire che tale norma sia riferibile soltanto ai decreti, quali quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia d’interdizione ed inabilitazione a norma delle disposizioni dei precedenti art. 712, e segg., espressamente richiamati dal primo comma del citato art. 720 bis, e non anche ad un provvedimento tipicamente gestorio quale è quello che dispone la rimozione e la sostituzione dell’amministratore di sostegno.

Alla stregua di tali rilievi può dunque essere enunciato il principio di diritto secondo cui “non è proponibile ricorso per cassazione a norma dell’art. 720 bis c.p.c., u.c., avverso provvedimenti emessi in sede di reclamo in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno, avendo tali provvedimenti carattere meramente ordinatorio ed amministrativo”.

Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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