Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 28/05/2020
Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 35471/2018 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour
presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di
cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato Giovani Quadrino
per procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale
dello Stato;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6889/2018 della Corte di appello di Roma
pubblicata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia
nella camera di consiglio del 04/11/2019.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. A.G. ricorre in cassazione con unico motivo avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale che aveva rigettato il ricorso contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale respingeva le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.
2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese.
3. Il Collegio autorizza l’adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione del ricorso, nel rispetto del principio della ragionevole durata dei procedimenti civili di cui all’art. 111 Cost., comma 2, non sollecitando il proposto mezzo l’esercizio della funzione nomofilattica, ma ponendo questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte e dai quali questo Collegio non intende discostarsi (Cass. 04/07/2012 n. 11199).
4. Con unico articolato motivo la ricorrente fa valere la violazione di legge in relazione all’art. 342 c.p.c. in cui sarebbe incorsa la Corte di merito romana nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello e riproduce, a sostegno della dedotta erroneità i contenuti dell’atto di impugnazione, articolato in tre sotto-paragrafi relativi, rispettivamente: all’erronea valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione; alla mancata valutazione delle effettive condizioni di vita della (OMISSIS); all’onere della prova.
5. Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
Il ricorrente dopo aver riportato in ricorso i contenuti dell’atto di appello, in tal modo non esponendosi ad una inammissibilità per difetto di autosufficienza (vd., altrimenti: Cass. 29/09/2017 n. 22880; Cass. 20/09/2006 n. 20405), reitera dinanzi a questa Corte contenuti di critica non specifici e puntuali non consentendo in tal modo di apprezzare in sede di legittimità la fondatezza della critica portata alla sentenza di appello che resta, come tale, ferma nelle raggiunte conclusioni.
6. Nulla sulla spese nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020