Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21872-2006 proposto da:

ASSOCIAZIONE PARADISE CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO (OMISSIS) e

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE S. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato

MAURO VINCENZO e IANNARELLI GRAZIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato TORCHIA ANSELMO con delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso Lo studio dell’avvocato GENOVESE

ROSALBA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIANO MARIANO con

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Quarta Sezione Civile, emessa il 28/02/2006; depositata il

03/05/2006; R.G.N. 10966/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dei

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito il P.M. in persona dell’ Avvocato Generale Dott. IANNELLI

DOMENICO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.

“Con atto ritualmente notificato G.R., proprietario e locatore di due immobili siti in (OMISSIS) posti, rispettivamente, a piano terra ed al primo piano evocava in giudizio innanzi al Tribunale di quella città la conduttrice, Associazione Paradise nonchè F.G. – soggetto con il quale aveva sempre avuto rapporti – intimando sfratto per morosità o in subordine per finita locazione.

Assumeva, in particolare, che la conduttrice non aveva corrisposti gli aumenti Istat per L. 1.729.920 per il locale a piano terra e L. 162.496 per quello soprastante. Si costituiva l’intimata opponendosi alla domanda.

L’adito Tribunale con sentenza del 20.9.2004 accoglieva la domanda ritenendo l’inadempimento della conduttrice resasi inadempiente nella corresponsione degli aumenti Istat per più di un anno. Avverso tale pronuncia i soccombenti proponevano rituale e tempestiva impugnazione incentrando il gravame su unico, articolato motivo.

Veniva sospesa, su istanza diparte appellante, l’esecutorietà della gravata sentenza. Si costituiva tardivamente con nuovo difensore (diverso da quello costituito per la sola fase dell’inibitoria) l’appellato chiedendo il rigetto del proposto appello…”.

Con sentenza 28.2 – 3.5.2006 la Corte d’Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvedeva:

“- rigetta l’appello;

– condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del grado in favore dell’appellato che liquida in complessivi Euro 1.550 di cui Euro 50 per spese, Euro 500 per diritti ed Euro 1.000 per onorari oltre accessori di legge …”.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione l’ASSOCIAZIONE PARADISE CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO e F. G. esponendo un unico, articolato motivo.

Ha resistito con controricorso G.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico, articolato motivo i ricorrenti denunciano “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L 27 LUGLIO 1978, N. 392, ARTT. 32 E 79 E ART. 1455 C.C. OMESSA, INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU PUNTO CONTROVERSO E DECISIVO PER IL GIUDIZIO (ART 360 C.P.C., NN. 3 E 5) esponendo doglianze da riassumere come segue.

1.- Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 32 e 79. La Corte d’Appello di Roma non ha adeguatamente considerato la circostanza che il contratto stipulato tra le parti conteneva una clausola nulla L. n. 392 del 1978, ex art. 79 la quale concedeva al locatore un aumento del canone nella misura del 100% dell’indice Istat, anzichè non superiore al 75% dell’indice medesimo. Se è vero che la succitata clausola nulla avrebbe potuto essere sostituita ex art. 1339 c.c., è anche vero che la Associazione Paradise aveva comunicato per il tramite del suo procuratore legale la sua non disponibilità a versare l’importo relativo all’adeguamento ISTAT nella misura richiesta, invitando, nel contempo il G. a produrre una copia dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro (in realtà, il G. non l’ha mai prodotta in quanto non ha mai pagato quell’imposta) ma non si era comunque rifiutata di corrispondere la somma come correttamente calcolata L. n. 392 del 1978, ex art. 32; ed aveva provveduto ad adeguare spontaneamente il canone di locazione di entrambi gli immobili di cui era conduttore secondo gli indici ISTAT. Nel caso in esame, le richieste di adeguamento del canone di locazione sono state erroneamente valutate dai giudici aditi, giacchè si è fatto riferimento ad una richiesta di adeguamento indefinita ed indeterminata, in quanto fondata su una clausola contrattuale nulla.

Quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.p., comma 1: Voglia l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione accogliere il presente ricorso, pronunciandosi in ordine alla inefficacia e o invalidità della richiesta di adeguamento del canone di locazione agii indici Istat, formulata in forza di clausola contrattuale nulla L. 27 luglio 1978, n. 392, ex art. 79 ed in contrasto con la previsione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 32.

2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c..

Nella malaugurata ipotesi in cui l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione dovesse ritenere sussistente l’inadempimento della Associazione Paradise, lo stesso si configurerebbe come di assoluta tenuità e di scarsa importanza, tale da non poter essere assunto a motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c.. La somma in contestazione è assolutamente risibile rispetto al corrispettivo pattuito nel contratto stipulato tra le parti. Le presunte differenze tra il dato ed il dovuto ammonterebbero ad Euro 18,00 per un immobile ed Euro 22,00 per l’altro.

Quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c., comma 1: Voglia l’Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione accogliere il presente ricorso, pronunciandosi in ordine afta scarsa rilevanza, ai fini detta concessione dello sfratto per morosità per immobili adibiti ad uso non abitativo, di un minimale inadempimento dipendente dalla mancata corresponsione di una parte assolutamente risibile (rispetto al valore complessivo dei corrispettivo dovuto) del canone locatizio rivalutato secondo gli indici Istat.

3.- Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto controverso e decisivo per il giudizio.

Il comportamento tenuto dalla Associazione odierna ricorrente in costanza di rapporto, assolutamente improntato a buona fede, non è stato minimamente preso in considerazione dai giudici della Corte d’Appello di Roma. Il G., nonostante gli innumerevoli tentativi di sfratto rivolti all’Associazione non è mai riuscito nel suo intento, pur spingendosi al limite estremo della falsificazione di contratti ed altre scritture private. Mosso all’unico fine di ottenere dalla sua conduttrice maggiori somme, ha con artifizi e raggiri simulato e provocato (quanto meno creando confusione) una apparente e deviante morosità attribuibile all’Associazione. Ebbene, lo sfratto “per morosità” sarebbe stato accordato per la presunta omissione nella corresponsione della complessiva somma di L. 389,68 a decorrere dall’aprile 2001. Ciò, di sicuro, non può essere considerato grave inadempimento.

4.- Bisogna, inoltre, tenere nella dovuta considerazione la sentenza n. 355/06 emessa in data 17.03.2006 dal Tribunale civile di Cassino (successiva alla impugnata pronuncia della Corte d’Appello di Roma) che, nel giudizio vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto quattro successive intimazioni di sfratto per morosità avanzate dal G.R. e riunite nel medesimo procedimento, ha rigettato la domanda proposta dal G., perchè questi ha prodotto in giudizio una numero notevole di copie diverse di contratti contraffatti recanti un importo maggiore rispetto al canone concordato nel contratto regolarmente registrato. Contratti che sono attualmente oggetto di un procedimento penale per falso in scrittura privata pendente dinnanzi al Tribunale di Cassino.

Il ricorso non può essere accolto poichè l’impugnata decisione si basa su una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità essendo sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato quanto segue: -A) la prima censura (1.- Violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 32 e 79) deve ritenersi inammissibile (essendo il quesito privo delle necessaria specificità, compiutezza e chiarezza nell’indicazione dell’erroneità del principio di diritto applicato nella sentenza e del principio di diritto asseritamente corretto nella fattispecie) prima ancora che priva di pregio (la Corte d’Appello ha evidentemente fondato la sua decisione sull’assunto – immune da vizi – che nella richiesta dell’ISTAT al 100% doveva ritenersi compresa la richiesta dell’ISTAT nella minor misura di legge); -B) anche la seconda censura (Violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c.) deve ritenersi inammissibile (essendo il quesito irrituale) prima ancora che priva di pregio; -C) ogni censura basata sulla “… sentenza n. 355/06..” (avente evidentemente ad oggetto asserite morosità diverse ed ulteriori rispetto a quelle in questione nella presente causa) o comunque su comportamenti estranei alla specifica fattispecie in esame, è palesemente irrilevante e quindi inammissibile.

Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza (con condanna in solido dei ricorrenti – sulla legittimazione di entrambi si è ormai formato il giudicato – ex art. 97 c.p.c. data la comunanza d’interesse dei medesimi) e vengono liquidate come stabilito nel seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.000,00 (tremila Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA