Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15770/2016 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA B. – SOCIETA’ SEMPLICE DI B.M. &

DI L.T., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA, 22, presso Io studio dell’avvocato VINCENZO

D’ISIDORO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del funzionario

autorizzato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO PECONI, che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FABRIZIO CORRADI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronologico

8405/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Dott. CAPASSO Luigi, che chiede dichiararsi la competenza dell’adito

Tribunale di Foggia.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che, con istanza pervenuta a mezzo p.e.c. in data 1 febbraio u.s., il difensore della controricorrente Credito Emiliano s.p.a., evidenziato come – a causa della omessa registrazione nel sistema della tempestiva costituzione in giudizio di tale società – la memoria di costituzione non fosse stata inserita nel fascicolo d’ufficio e non fosse stata data ad esso difensore tempestiva comunicazione della fissazione dell’udienza, ha chiesto di porre rimedio mediante rinvio della trattazione e trasmissione della memoria di costituzione al Procuratore Generale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, verificato quanto sopra, deve provvedersi in conformità all’istanza.

PQM

rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione al fascicolo d’ufficio della memoria depositata ex art. 47 c.p.c., da Credito Emiliano s.p.a., mandando alla Cancelleria di trasmettere nuovamente il fascicolo alla Procura Generale.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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