Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/04/2017), n. 10186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15770/2016 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA B. – SOCIETA’ SEMPLICE DI B.M. &
DI L.T., P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CARDINAL DE LUCA, 22, presso Io studio dell’avvocato VINCENZO
D’ISIDORO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CREDITO EMILIANO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del funzionario
autorizzato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 101,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO PECONI, che la rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato FABRIZIO CORRADI;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cronologico
8405/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 21/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Dott. CAPASSO Luigi, che chiede dichiararsi la competenza dell’adito
Tribunale di Foggia.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che, con istanza pervenuta a mezzo p.e.c. in data 1 febbraio u.s., il difensore della controricorrente Credito Emiliano s.p.a., evidenziato come – a causa della omessa registrazione nel sistema della tempestiva costituzione in giudizio di tale società – la memoria di costituzione non fosse stata inserita nel fascicolo d’ufficio e non fosse stata data ad esso difensore tempestiva comunicazione della fissazione dell’udienza, ha chiesto di porre rimedio mediante rinvio della trattazione e trasmissione della memoria di costituzione al Procuratore Generale.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, verificato quanto sopra, deve provvedersi in conformità all’istanza.
PQM
rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione al fascicolo d’ufficio della memoria depositata ex art. 47 c.p.c., da Credito Emiliano s.p.a., mandando alla Cancelleria di trasmettere nuovamente il fascicolo alla Procura Generale.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017