Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 18/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10186 Anno 2016
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 7036-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona

del

Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che Io rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
806

contro

ARNONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio
dell’avvocato ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati MARINO BIANCO, MARINA
BIANCO, giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- resistente –

avverso la sentenza n. 18/2008 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/03/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNA GALLUZZO,
che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato MARINO BIANCO, che
ha chiesto la reiezione del ricorso e deposita nota
spese e copia della sentenza n. R.G. 24314/11
depositata il 23/10/2013 N. 24015/13;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO
1. Il 6 aprile 2001 la Guardia di finanza iniziava a carico di Salvatore Arnone e a partire dal 1995 una verifica fiscale che si concludeva con processo verbale di constatazione redatto il 21 marzo 2001 e consegnato
all’interessato. Il 31 marzo 2003 il contribuente avanzava domanda di
condono tombale per gli anni d’imposta dal 1997 al 2001, ai sensi dell’art.
9 della legge 289/2002. Il fisco, ritenendo operare la preclusione di cui al

pugnati dell’interessato, seguivano differenti percorsi processuali.
2. Il ricorso contro l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1997 era
accolto dalla C.t.p. di Prato che, con sentenza del 10 febbraio 2005 oramai
definitiva, accoglieva la domanda ritenendo pienamente valido il condono
atteso che non operava la preclusione posta dal precitato comma 14 mancando una formale notificazione processo verbale di constatazione redatto
il 21 marzo 2001 e non essendo equipollente la mera comunicazione di
esso al contribuente.
3. Il ricorso contro l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 1998 era
respinto dalla C.t.p. di Prato con decisione confermata in appello dalla
C.t.r. della Toscana con sentenza del 7 aprile 2006. Per la cassazione di
tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso respinto dalla Corte, con
sentenza n. 14366 del 30 giugno 2011 poi revocata dalla stessa Corte con
sentenza n. 24015 del 23 ottobre 2013 che, nel merito, cassava la decisione d’appello e accoglieva la domanda introduttiva. La Corte rilevava

la

sussistenza

di

un

giudicato esterno sull’operatività del c.d.

condono tombale che, sebbene formatosi in relazione all’anno 1997,
doveva ritenersi estensibile

anche alla successiva annualità di impo-

sta 1998. Riteneva, infatti, che la sentenza n. 7 del 2005 della C.t.p. di
Prato si risolveva nella risoluzione di una questione giuridica (l’efficacia
del condono per mancanza della notifica di un atto pregiudizievole)
che, in quanto incideva su un elemento costitutivo della fattispecie
condonale comune a più anni di imposta (1997-2001) , non poteva che
fare stato anche per le annualità successive. L’efficacia del condono
precludeva, dunque, l’esercizio della potestà impositiva dell’amministrazione anche per l’anno 1998.
4. I ricorsi contro gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 19g92000-2001 erano riuniti e accolti dalla C.t.p. di Prato che, con sentenza
n. 76-2007-05, osservava: “non ha rilevanza discutere sulla validità della

definizione automatica delle imposte ex art. 9 delle legge 289/2002 … in

201007036 3
1

cornma 14, notificava all’Arnone separati avvisi di accertamento che, im-

quanto è stato accertato, con sentenza passata in giudicato, che la definizione era stata validamente presentata e pertanto espletava i suoi effetti
per gli anni dal 1997 al 2001”, Tale decisione era confermata in appello
dalla C.t.r. della Toscana, che, con pronuncia del 26 gennaio 2009, richiamava l’orientamento delle Sezioni unite sull’efficacia estensiva del giudicato.
5. Per la cassazione di tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ri-

partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Con la prima censura la difesa erariale denuncia la violazione dell’art.
2909 cod. civ. in relazione al comma 14 dell’art. 9 della legge 289/2002.
Rileva che il giudicato relativo all’anno d’imposta 1997 non è idoneo a fare
stato per gli altri anni d’imposta 1999-2000-2001, atteso che, con la sentenza del 10 febbraio 2005 e oramai definitiva, dalla C.t.p. di Prato non è
venuto alcun accertamento di fatto ma solo una valutazione giuridica sugli
effetti della consegna del processo verbale di constatazione all’interessato
e sulla insussistenza della preclusione al condono ricollegabile per legge
solo alla formale notificazione del p.v.c..
La censura non è fondata.
Nelle more del giudizio si è formato un secondo giudicato esterno favorevole al contribuente, quello sull’anno d’imposta 1998 per effetto della sentenza n. 24015 del 23 ottobre 2013.
In questa decisione la Corte osserva:
“Non può – per vero – revocarsi in dubbio che, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno sia, al pari del giudicato interno, rilevabile
d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel
giudizio di merito, ma anche

nell’ipotesi

in cui il giudicato si sia

formato, come nel caso concreto, successivamente alla pronuncia della
sentenza impugnata. L’interesse pubblicistico all’accertamento del
giudicato – che, in quanto pone la regola del caso concreto, partecipa
della natura dei comandi giuridici, e non si esaurisce, pertanto, in un
giudizio di mero fatto – in quanto mirante ad evitare la formazione di
giudicati contrastanti, postula, invero, che l’accertamento in parola
possa essere compiuto anche sulla scorta di documenti successivi alla
formazione del giudicato stesso, senza che possa configurarsi,
pertanto, violazione alcuna del disposto

dell’art. 372 c.p.c. (che

attiene a documenti che potevano essere prodotti nel giudizi di merito)

201007036 3
2

corso affidato a due censure; la contribuente si costituisce ai soli fini della

(Cass. S.U. 13916/06, 26041/10). Ne consegue che, nel caso concreto,
questa Corte non può che rilevare

la

sussistenza

di

un

giudicato sulla questione dell’operatività del c.d. condono tombale
che, sebbene formatosi in relazione all’anno 1997, deve ritenersi
estensibile anche alla successiva annualità di imposta 1998. Ed invero,
la sentenza n. 7/05 della C.t.p di Prato si risolve nella risoluzione di
una questione giuridica (l’efficacia del condono per mancanza della

elemento costitutivo della fattispecie condonale comune a più anni di
imposta (1997-2001) , non può che fare stato anche per le annualità
successive (Cass.

18907/11, 20029/11)”.

Non v’è ragione per discostarsi in tesi generale da tale principi di diritto e
quindi la sentenza d’appello non può che essere confermata riguardo alle
imposte dirette.
7. Invece, riguardo all’imposizione sul valore aggiunto, diversa conclusione è obbligata dalla sentenza della sentenza della Corte di giustizia del
17 luglio 2008, in causa C-132/06, con cui, in esito ad una procedura
d’infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l’incompatibilità con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22
della sesta direttiva) degli artt. 8 e 9 della legge 289, nella parte in cui
prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate.
Né vale, in questi casi, il giudicato esterno così come ha correttamente
eccepito la difesa erariale con seconda censura. Le controversie in materia
di IVA sono soggette, infatti, a norme comunitarie imperative, la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato
nazionale e dalla eventuale sua proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto, ove tutto ciò impedisca – secondo
quanto stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre
2009, in causa C-2/08 – la piena applicazione del sistema armonizzato di
imposta (Cass. 16996/2012).
Pertanto il condono va escluso limitatamente ai crediti erariali scaturenti
dall’imposizione armonizzata sul valore aggiunto.
8. In conclusione, una volta accolto il ricorso erariale solo riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la sentenza d’appello va cassata in relazione
con rinvio, anche per le spese, alla C.t.r. competente che, in diversa composizione, si atterrà agli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.

201007036 3
3

notifica di un atto pregiudizievole) che, in quanto incide su un

La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla
C.t.r. della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in orna, 7 marzo 2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA