Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24020-2019 proposto da:

B.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO

BELTRAME presso il cui studio a Manzano, via Roma 13/9,

elettivamente domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIDITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la SENTENZA n. 99/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTE,

depositata il 4/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 9/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello che B.F. aveva proposto avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Udine in data 16/10/2017.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che l’appello era stato proposto con atto di citazione notificato il 5/12/2017 e che la sentenza di primo grado era stata notificata al difensore del B. in data 25/10/2017 a mezzo pec, ha ritenuto che la relativa consegna telematica, pur avendo avuto ad oggetto una copia digitale della sentenza priva della certificazione di conformità all’originale cartaceo da parte del cancelliere, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, scaduto nella specie il 24/11/2017, poichè ha senz’altro prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e, quindi, il raggiungimento dello scopo legale della notifica, restando, in ogni caso, sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., la sua eventuale nullità a causa della mancata certificazione di conformità, tanto più che il B. non ha contestato che il contenuto della sentenza notificata a mezzo pec non fosse corrispondente al suo digitale.

B.F., con ricorso notificato il 19/7/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 23/5/2019.

Fiditalia s.p.a. è rimasta intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l’error in procedendo in cui la corte d’appello è incorsa per aver fatto erronea applicazione delle norme di notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 137 e 141 c.p.c., e dell’art. 170 c.p.c., e delle norme in materia di notifica di impugnazione a mezzo pec, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la sentenza del tribunale era stata notificata al difensore del B. in data 25/10/2017 a mezzo pec, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, come emerge dalla relazione di notifica, la sentenza del tribunale era stata notificata al B. presso l’indirizzo di posta certificata dell’avv. Beltrame.

1.2. Tale notificazione, però, ha osservato il ricorrente, è nulla e non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. L’art. 170 c.p.c., infatti, dispone che la notificazione deve essere eseguita al procuratore costituito quale destinatario dell’atto per cui la notifica avrebbe dovuto essere eseguita all’avv. Beltrame, quale procuratore costituito della parte, e non alla parte presso il domicilio del difensore, tanto più che il B. non aveva eletto domicilio telematico presso l’avv. Beltrame.

1.3. La notifica della sentenza, quindi, ha proseguito il

ricorrente, come emerge dalle norme in tema di notifica telematica, avrebbe dovuto essere eseguita indicando come suo esclusivo destinatario l’avv. Beltrame, e non il B., con la conseguenza che la notifica, indirizzata alla parte, effettuata presso il domicilio digitale eletto dal procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione tanto più che la parte non aveva dichiarato di eleggere domicilio digitale presso il proprio procuratore.

1.4. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la l’error in procedendo in cui la corte d’appello è incorsa per aver fatto erronea applicazione degli artt. 281 sexies e 325 ss c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la sentenza del tribunale era stata correttamente notificata a mezzo pec.

1.5. La corte, però, così facendo, non ha considerato che, in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., il provvedimento da notificare, ai fini del decorso del termine breve, non è la sentenza depositata in cancelleria ma il verbale d’udienza del 16/10/2017.

1.6. Nel caso di specie, peraltro, la conformità all’originale è stata attestata solo per la sentenza depositata in data 18/10/2018 e non anche per il verbale dell’udienza del 16/10/2017 in cui la sentenza è stata emessa.

2.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.2. Intanto, in materia di notificazioni al difensore, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, la notificazione dell’atto di appello va eseguita all’indirizzo pec del difensore costituito risultante dal ReGIndE (Cass. n. 14140 del 2019).

2.3. In materia di notificazioni al difensore, poi, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo pec risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6 bis, atteso che il difensore è obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo è obbligato ad inserirlo sia nei registri INIPEC, sia nel ReGindE di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal ministero della giustizia (Cass. SU n. 23620 del 2018; Cass. n. 29749 del 2019, in motiv.).

2.4. Inoltre, ai fini del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest’ultimo (ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria), a garanzia del diritto di difesa della parte che ne è destinataria (in ragione della competenza tecnica del destinatario nella valutazione dell’opportunità della condotta processuale più conveniente da porre in essere ed in relazione agli effetti decadenziali derivanti dalla sua inosservanza), dev’essere univocamente rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario e va, dunque, eseguita o nei confronti del procuratore della parte ovvero della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata, con la conseguenza che la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relata di notificazione, del suo procuratore quale destinatario (anche solo presso il quale quella è eseguita), non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. SU n. 20866 del 2020).

2.5. Infine, il termine breve d’impugnazione, previsto dall’art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.: le quali, peraltro, non costituiscono un documento distinto dal verbale di causa che la contiene e nel quale il giudice inserisce la redazione del dispositivo e dei motivi della decisione, come si ricava, in particolare, dall’art. 35 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 117, tant’è che la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., equivale a sottoscrizione anche del verbale d’udienza, atteso che tale verbale costituisce parte integrante della sentenza stessa, di cui forma un corpo unico.

2.6. Nel caso in esame, risulta dagli atti di causa (che la Corte ha direttamente esaminato essendo stato denunciato un vizio in procedendo): – innanzitutto, che il giudice del tribunale di Udine, all’udienza del 16/10/2017, fatte precisare le conclusioni e all’esito della discussione orale, ha deciso la causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la sentenza e dando integrale e contestuale lettura della relativa motivazione, che ha allegato al verbale di udienza e poi sottoscritto; – in secondo luogo, che la notifica, a mezzo pec, della sentenza pronunciata dal tribunale, ivi compreso il verbale dell’udienza del 16/10/2017, è stata indirizzata, in data 25/10/2017, a ” B.F…. all’indirizzo di posta elettronica certificata del suo procuratore, avv. Alessandro Beltrame… risultante dal pubblico registro INIPEC…”.

3. La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che la notifica della sentenza fosse idonea a far decorrere il termine breve per la sua impugnazione, si è attenuta ai principi esposti, in quanto comprensiva del decisum e dei relativi motivi nonchè indirizzata alla parte soccombente presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, e resiste, in definitiva, alle censure svolte dal ricorrente.

4. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.

5. Nulla per le spese di lite in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata.

6. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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