Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10186 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17549/2010 proposto da:
B.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO,
rappresentata e difesa dall’avvocato AFFANNATO Giuseppe giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE SPECIALE DEL MINORE L.S., PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 16/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
13/11/09, depositata l’11/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 31 marzo 2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dr. R.G. RUSSO, osserva e ritiene:
1. il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:
“1. B.P. ha proposto ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, con invio in data 25.06.2010, all’Avv.to Daniela Arciprete, quale Curatore speciale del minore ed al PG presso il giudice a quo, che non hanno svolto attività difensiva;
2. il ricorso risulta proposto contro la sentenza del 13.11.2009 – 11.02.2010, resa dalla Corte di appello di Venezia, sezione minorenni civile, e notificata alla ricorrente il 6.05.2010;
3. con l’impugnata sentenza è stato respinto l’appello proposto dalla B. avverso la sentenza n. 99 del 2009, con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva dichiarato lo stato di adottabilità del figlio minorenne della ricorrente, L. S.;
4. il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi dichiarato inammissibile per tardività, essendo stato notificato dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, imposto dalla L. n. 184 del 1983, art. 17, comma 2, per la proposizione del presente gravame.
Roma, il 21 dicembre 2010”.
la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della ricorrente il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
alcuna osservazione critica è stata mossa avverso le proposte contenute nella condivisa relazione di cui sopra nè emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle ivi esposte;
il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile;
non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011