Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10185 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34321/2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo, 10

presso lo studio dell’avvocato Stefano Caponetti che lo rappresenta

e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale

dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2531/2018 della Corte di appello di Roma

pubblicata il 20/04/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Laura Scalia nella

camera di consiglio del 04/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. K.S. ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello dal primo proposto avverso l’ordinanza emessa ex art. 702-bis c.p.c. dal locale Tribunale di rigetto del ricorso contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione di norme di diritto e la nullità della sentenza o del procedimento per violazione ed errata applicazione dell’art. 342 c.p.c.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e l’omesso esame nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 6 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

6. Il Collegio autorizza l’adozione del modello della motivazione semplificata nella decisione del ricorso, nel rispetto del principio della ragionevole durata dei procedimenti civili di cui all’art. 111 Cost., comma 2, non sollecitando il proposto mezzo l’esercizio della funzione nomofilattica, ma ponendo questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte e dai quali questo Collegio non intende discostarsi (Cass. 04/07/2012 n. 11199).

7. Il primo motivo di ricorso è inammissibile e nel suo rilievo assorbe gli altri.

Viene denunciata dinanzi a questa Corte la violazione dell’art. 342 c.p.c. quella esposizione dei fatti che è stata apprezzata dai giudici di appello come mancante ed incapace di circostanziare la posizione del richiedente, ex art. 342 c.p.c., in contrasto con la decisione di primo grado.

Il ricorrente a sostegno dei proposti motivi evidenzia invero di essere “nato in Guinea dove era stato vittima di gravi episodi di maltrattamenti e persecuzioni, che facendogli temere per la propria vita, lo hanno indotto a fuggire in Italia”, nel resto reiterando struttura e contenuti dell’atto di appello con il richiamare disposizioni di legge e principi giurisprudenziali asseritamente dedotti come a lui applicabili.

Il motivo con cui si denuncia l’indicata violazione processuale non è capace di portare concludente critica all’impugnata sentenza nel denunciarne l’erroneità della declaratoria di inammissibilità.

L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Nella specie non si assiste ad un puntuale richiamo ai contenuti dei motivi di appello che si assumono erroneamente scrutinati dal giudice di secondo grado nella loro specificità; inoltre, ove pure siffatta tecnica risulta osservata (pp. 5 e 6 ricorso), i passaggi segnalati dell’atto di appello continuano a denunciarne la genericità come già apprezzata in appello.

E così, il richiedente insiste in ricorso, riportando i contenuti dell’atto di appello, nelle dichiarazioni che egli avrebbe reso in quel grado, capaci di individualizzare il racconto, ma nel fare ciò non si confronta con quanto invece rilevato dai giudici di appello che valorizzano come l’audizione dell’appellante non venne richiesta dalla difesa in quel grado.

Il mancato riferimento a puntuali e rilevanti passaggi dell’atto di appello consegna pertanto il proposto ricorso per cassazione ad un giudizio di complessiva inammissibilità.

Nulla sulla spese nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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