Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10185 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. III, 28/04/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7742-2006 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato VETRIANI

RICCARDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA

MAURO con delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3935/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Quarta Sezione Civile, emessa il 20/09/2005; depositata il

09/11/2005; R.G.N. 8549/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO (per delega Avvocato MAURO FREZZA);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

DOMENICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di intimazione di sfratto per morosità I. A. esponeva tra l’altro che Bi.Vi. (poi deceduto lasciando erede l’intimante) con contratto 27.4.1999, aveva concesso in locale in locazione ad uso commerciale a B. G., la quale si era resa morosa da detta data (27.4.1999) nel pagamento dei canoni (L. 500.000 mensili più adeguamenti ISTAT) per un totale di Euro 13.169,65 oltre interessi. Conveniva pertanto detta B. innanzi al tribunale di Velletri per la convalida.

Resisteva in giudizio la controparte.

Il Giudice, con ordinanza 14.11.03, ordinava alla convenuta il rilascio.

Con sentenza 6.4 – 29.6.2004 dichiarava risolto il contratto di locazione per fatto e colpa della resistente, alla quale ordinava l’immediato rilascio dell’immobile, e compensava le spese.

Proponeva appello B.G.; e resisteva in giudizio la controparte.

Con sentenza 20.9 – 9.11.2005 la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:

“- rigetta l’interposto appello;

– conferma l’impugnata sentenza;

– condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di questo grado di giudizio liquidate in Euro 2.250,00 di cui Euro 950,00 per diritti ed Euro 1.170,00 per onorati, oltre IVA e CPA come per legge”.

Nella motivazione si legge tra l’altro quanto segue (alcune punti particolarmente rilevanti sono riportati in grassetto):

” … in ogni caso, non potrebbe rivestire alcuna efficacia liberatoria della dedotta morosità, come pretesamene sostenuto dall’appellante, il semplice deposito in udienza di un libretto bancario al portatore intestato al defunto Bi.Vi. e di un assegno circolare non trasferibile sempre infestato al defunto locatore. Va altresì rilevato che, comunque, il pagamento in corso di causa dei canoni di locazione scaduti non esclude la vellutazione da parte del giudice del merito della gravità dell’inadempimento del conduttore dedotto con l’intimazione di sfratto. …OMISSIS… va sottolineato che l’appellante, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto pagamento dei canoni di locazione del locale de qua al defunto locatore Bi.Vi. (dante causa dell’appellata), limitandosi a sostenere “che era impossibile che il locatore avesse tollerato che la sua inquilina a cui aveva fittato il locale e attività commerciale, non avesse mai pagato il canone dell’uno e dell’altra fin dal 27.04.1999 inizio del contratto per 4 anni fino ai 2003 data in cui l’erede agisce per morosità …OMISSIS… Va altresì evidenziato che le fatture prodotte in atti rilasciate dalla Bebi s.r.l. e afferenti al rapporto contrattuale di affitto di azienda tra B.G. e la stessa Bebi s.r.l. (registrato in data 14.05.1999) – non costituiscono prova documentale dell’avvenuto pagamento dei canoni relativi al distinto contratto di locazione del 27.04.1999 (intercorso tra B.G. e Bi.Vi.)”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione B. G. esponendo due motivi.

La controparte non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo B.G. denuncia “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE Di NORME DI DIRITTO ART. 360 C.P.C., N. 3.

SANATORIA DELLA PRESUNTA MOROSITA’ ALLA PRIMA UIDIENZA DEL GIUDIZIO DI SFRATTO EFFETTO LIBERATORIO DEL PAGAMENTO. ACCETTAZIONE DEL PAGAMENTO DA PARTE DELL’INTIMANTE VALIDITA’ DELLA FORMA DI PAGAMENTO” esponendo doglianze da riassumere come segue. Nelle locazioni commerciali, qualora venga intimato sfratto per morosità, sussiste un’unica possibilità, quella di sanare la morosità (vero o presunta) nel perentorio termine costituito dalla prima udienza di comparizione avanti al Giudice, naturalmente fatte salve le eccezioni di pagamento da affrontare nel successivo merito. La sanatoria della morosità avviene mediante pagamento cd. banco iudicis, fatto che nel caso di specie è avvenuto. La conduttrice B.G., aveva aperto un libretto di deposito bancario a nome del locatore Bi.

V., il quale da tempo non andava più a ritirare il rateo di affitto, come del resto era sempre accaduto per il passato. Le ricerche del locatore, ivi compresa missiva a.r., erano rimaste prive di seguito, cosicchè per tutelarsi (e per non essere additata come morosa) B.G. aveva depositato i canoni di affitto (come da contratto) su libretto intestato al locatore. Quando I.A., notificò l’intimazione di sfratto per morosità, chiedendo i canoni DELL’INTERA DURATA del rapporto di locazione, B.G., integrò la somma depositata sul libretto, con un assegno circolare sempre intestato a Bi.

V., che era e restava per la B. il proprietario del locale ed il locatore contrattuale. La prova di essere erede di Bi.Vi., I.I., la diede soltanto la mattina dell’udienza (19.9.2003). I.A., proprio perchè erede, avrebbe dovuto ritirare le somme versate banco iudicis, in quanto in forza del testamento le avrebbe potute legalmente incassare presso i rispettivi istituti bancari. Alla pag.

3 del verbale di udienza l’avv. Paolo Balla procuratore dell’intimante, dichiara di accettare le somme versate dalla B. “In acconto sulla morosità azionata”. La parola acconto non può avere nel caso di specie alcuna rilevanza, visto che la somma complessivamente versata è eccedente di Euro 620,84 rispetto all’importo della morosità azionata. Quindi appare evidente che l’accettazione si riferisce alla sanatoria della morosità.

Il primo motivo non può essere accolto in quanto l’impugnata motivazione è immune dai vizi lamentati.

In particolare va rilevato che le doglianze volte a contestare l’assunto della Corte di merito (e prima del Tribunale) secondo il quale la parte locatrice ha provato solo il pagamento in corso di causa sono inammissibili (in quanto generiche; si consideri tra l’altro che la B. non solo non precisa in modo compiuto quali elementi proverebbero – contro quanto affermato nell’impugnata sentenza – che il sopra citato libretto ha costituito un concreto, effettivo e rituale pagamento effettuato in epoca congruamente antecedente la causa; ma non precisa neppure quando precisamente avrebbe iniziato ad usare detto mezzo di pagamento) prima ancora che prive di pregio. Va rilevato inoltre che l’accettazione della predetta somma da parte della difesa della controparte certamente non implicava la rinuncia a far valere l’inadempimento in questione.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO EX ART. 360 C.P.C., N. 3 OMESSA AMMISSIONE DI PROVA DECISIVA INESISTENZA DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE OMESSA ASSUNZIONE DI PROVE ARTICOLATE SUL PUNTO. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE” esponendo doglianze da riassumere come segue. La tesi secondo la quale la conduttrice sarebbe rimasta morosa per 4 anni (ed il Bi. non avrebbe espresso alcuna rimostranza), fino a quanto la controparte ereditò il locale è palesemente inverosimile. L’onere della prova era dell’intimata, e per questo motivo quest’ultima depositava fatture intestate alla “Bebi Srl” (società del Bi.), che dimostravano il pagamento del fitto.

Il legame tra tali fatture ed il Bi. lo da lo stesso esame delle fatture rilasciate dal Bi., ove prevede che il pagamento annuale del canone (e non mensile) avvenga dietro “presentazione di fattura”. Se il fitto doveva essere pagato al Bi. come persona fisica, quale era la necessità che questi emettesse fattura? Anche la B. era persona fisica e quindi non vi era necessità del documento fiscale. La spiegazione ovvia, che la Corte non considera, è che la fattura il Bi. la taceva intestare alla Società Bebi Srl titolare del contratto di azienda (società sempre dello stesso Bi.). Quindi, la Bebi Srl affitta alla B. l’azienda commerciale di ristorazione, il Bi. affitta le mura del locale, il Bi. pretende che il pagamento venga effettuato annualmente per mezzo di fattura.

Erano state articolate sul punto prove orali con indicazione di testimoni oculari, il Giudice di prime cure non ammise mai tali prove (in effetti non emise alcun provvedimento su tale richiesta). Infine, è vero che la I.A. il giorno dell’udienza (19.9.2003) diede prova di essere erede depositando (su insistente richiesta) copia del testamento olografo e copia della dichiarazione di successione. Ma il testamento conferisce la qualifica di erede universale, ma non quella di locatore e la successione nel contratto, a titolo derivativo, avviene soltanto specificando la qualità in cui si agisce. In buona sostanza, la I. ha sempre agito in nome proprio senza mai affermare la sua qualità di erede. Quindi l’eccezione di carenza di legittimazione, alla data del 19.9.2003 non era affatto peregrina.

Anche il secondo motivo non può essere accolto in quanto l’impugnata motivazione è sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare va rilevato che le doglianze concernenti le “…

fatture intestate alla Bebi Srl (società del Bi.)..” sono inammissibili (prima ancora che prive di pregio) per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali decisiva anche da sola): -A) con riferimento alla parte (largamente prevalente) in cui si basano su tesi in fatto non esaminate dalla Corte di merito, la parte ricorrente avrebbe dovuto indicare ritualmente se ed in quale atto, nonchè (per il principio di autosufficienza del ricorso; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 7767 del 29/03/2007; Cass. Sentenza n. 6807 del 21/03/2007; Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007) – in che termini, le tesi medesime erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado (cfr tra le altre Cass. Sentenza n. 205 8 del 28/07/2008: “Ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non so/o di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; cfr. anche Cass. N. 14590 del 2005)”; -B) sempre nella parte in cui si basano su tesi in fatto non esaminate dalla Corte di merito.

la parte ricorrente avrebbe dovuto esporre ritualmente natura e contenuto (che andava, riportato in tutta la parte rilevante) delle prove sul punto; invece ha esposto argomentazioni generiche.

Le doglianze concernenti “…prove orali con indicazione di testimoni oculari” sono inammissibili in quanto non solo non vengono riportati i capitoli, ma non viene neppure ritualmente affermato che erano stati riproposti in sede di appello.

Le doglianze concernenti “…l’eccezione di carenza di legittimazione… ” sono inammissibili (prima ancora che comunque integralmente prive di pregio) nella parte in cui si basano su tesi in fatto non esaminate dalla Corte di merito, non essendo stato indicato ritualmente se ed in quale atto, nonchè in che termini, le tesi medesime erano state sottoposte al giudizio del Giudice di secondo grado; sono inoltre inammissibili poichè non vengono ritualmente e specificamente criticate tutte le reali (corrette) argomentazioni (esplicite ed implicite) contenute nell’impugnata decisione (nella quale si afferma tra l’altro – a pag. 2 – che nell’atto di intimazione di sfratto I.A. aveva esposto che Bi.Vi., era suo dante causa e che era deceduto lasciandola erede).

Non rimane dunque che rigettare il ricorso.

Le peculiarità della fattispecie inducono a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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