Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10185 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25722 – 2020 R.G. proposto da:

IMMOBILIARE TRE di E.R. & C. s.n.c., – p. i.v.a.

(OMISSIS), – in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cicerone, n. 44, presso

lo studio dell’avvocato Amedeo Pomponio che disgiuntamente e

congiuntamente all’avvocato Danilo Ghia la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale in calce al controricorso depositato

nell’ambito del procedimento innanzi a questa Corte iscritto al n.

11084/2015 r.g.;

– ricorrente –

(controricorrente nel giudizio innanzi a questa Corte iscritto al n.

11084/2015)

contro

I.C.;

– intimato –

(ricorrente nel giudizio innanzi a questa Corte iscritto al n.

11084/2015)

per la correzione dell’errore materiale inficiante la sentenza n.

23321/2019 di questa Corte;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 23321 dei 17.4/18.9.2019 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da I.C. nei confronti della “Immobiliare Tre di R.E. & C.” s.n.c. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1907/2014.

2. Con ricorso in data 4.9.2020 la “Immobiliare Tre di R.E. & C.” s.n.c. ha chiesto correggersi la sentenza n. 23321/2019 di questa Corte, laddove, nel dispositivo, è scritto “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.77,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge”.

3. I.C. non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

5. Va disposta la correzione.

6. Si dà atto in primo luogo che il decreto presidenziale e la proposta del relatore sono stati correttamente notificati all’avvocato Lorenzo Albanese Ginammi, difensore di I.C. nel procedimento innanzi a questa Corte iscritto al n. 11084/2015 r.g..

Si dà atto in secondo luogo che nel dispositivo della sentenza n. 23321/2019 di questa Corte si legge testualmente: “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.77,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge”.

7. E’ innegabile che l’indicazione “Euro 5.77,00”, che figura nel dispositivo, integra un mero errore materiale, un mero lapsus calami.

Al riguardo appieno si condivide l’assunto della “Immobiliare Tre” secondo cui l’indicazione “Euro 5.77,00” non può “intendersi pari ad Euro 577,00=, in ragione sia della presenza del punto separatore delle migliaia sia, soprattutto, dei valori previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55” (così ricorso, pag. 4).

L’errore dunque è a pieno titolo suscettibile di correzione, nel senso che il medesimo passaggio dovrà leggersi ed intendersi: “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge” (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

8. Si dà atto che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

9. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dispone correggersi, così come corregge, la sentenza n. 23321 dei 17.4/18.9.2019 della seconda sezione civile di questa Corte, nel senso che laddove, nel dispositivo, è scritto “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.77,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge”, debba leggersi ed intendersi “La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge”;

dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale della sentenza n. 23321 dei 17.4/18.9.2019 della seconda sezione civile di questa Corte.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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