Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10185 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10185
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 3206/2010 proposto da:
R.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 47, presso lo STUDIO LEGALE CARLO GUGLIELMO
IZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANI’ Francesco Ugo
giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA
CURZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GADALETA Mauro giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 828/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del
29/5/09, depositata il 05/08/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;
udito per il ricorrente l’Avvocato MARIA ROSARIA D’AMIZIA per delega
dell’Avvocato STEFANI’ FRANCESCO UGO che si riporta agli scritti;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dottor RUSSO
ROSARIO GIOVANNI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Collegio, all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 31 marzo 2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dr. R.G. RUSSO, osserva e ritiene:
– il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:
R.N. ha proposto nei confronti di S.M. (che ha resistito con controricorso notificato il 4.03.2010), ricorso per cassazione notificato il 1. 02.2010, avverso la sentenza in data 29.05-5/08/2009, con cui la Corte di appello di Bari ha respinto il gravame da lui proposto contro la sentenza definitiva n. 762/2008, con la quale il Tribunale di Bari, che con sentenza non definitiva aveva già pronunciato la separazione personale delle parti, aveva tra l’altro e per quanto ancora rileva addebitato al ricorrente tale separazione negando l’addebito alla moglie dallo stesso chiesto:
1. il ricorso contiene i seguenti due motivi;
a) “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 232 c.p.c.”;
b) “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 244 c.p.c.”;
2. con il primo motivo si lamenta che la statuizione di addebito al ricorrente sia stata illegittimamente fondata soltanto sulla mancata comparizione dello stesso per rispondere all’interrogatorio formale deferitogli dalla controparte, censura infondata alla luce del contenuto della pronuncia impugnata, secondo cui detta risultanza istruttoria è stata debitamente confortata dall’esito della prova orale;
3. con il secondo motivo inammissibilmente si formulano o critiche generiche o doglianze ripetitive di censure già dedotte e decise nel pregresso grado di merito, inerenti alle modalità di formulazione ed ammissione delle prove orali nonchè di espletamento dell’assunta prova testimoniale oltre che all’apprezzamento del relativo esito, censure che la Corte distrettuale ha argomentatamele disatteso ritenendo essenzialmente l’inammissibilità della relativa proposizione in sede di gravame in quanto non preceduta da tempestiva prospettazione in primo grado, rilievo in rito che è rimasto incensurato;
4. il ricorso può, quindi, essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi disatteso.
Roma, il 23 settembre 2010″;
la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
alcuna osservazione critica è stata mossa avverso le proposte contenute nella condivisa relazione di cui sopra nè emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle ivi esposte;
Il ricorso va, quindi, respinto, con conseguente condanna del R., soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il R. a rimborsare alla S. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011