Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10184 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 637/2016 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,

presso lo studio dell’avvocato MARCO BIGNARDI, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7679/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 22 dicembre 2014, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale in sede con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.P. nei confronti della Direzione Regionale del Lavoro del Lazio ed inteso all’accertamento della inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e S.I.;

che la Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, riteneva sussistente l’interesse ad agire del C. sebbene all’accertamento ispettivo non avesse ancora fatto seguito alcun provvedimento sanzionatorio, “… atteso che la situazione di incertezza circa la situazione determinata dal verbale legittimava l’esperimento di una ordinaria azione di accertamento negativo..”;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affidato ad un unico motivo cui il C. resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto sussistente un concreto interesse ad agire del C. in quanto la situazione di incertezza lamentata dal ricorrente non era in alcun modo definitiva stante la inesistenza di alcun atto della Direzione Territoriale del Lavoro di Rieti che potesse in qualche modo determinarla, non essendo stata ancora emanata una ordinanza-ingiunzione da parte dell’ufficio nè costituendo atti lesivi della sfera giuridica del C. il verbale di accertamento degli ispettori e l’intervenuta decisione negativa sul ricorso amministrativo emessa dal Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro; si evidenzia, il carattere meramente endoprocedimentali di tali atti integranti una manifestazione non di volontà, ma di scienza e conoscenza, il cui esito sanzionatorio non era necessitato potendo l’istruttoria successiva portare all’archiviazione degli atti;

che il motivo è infondato alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice. (Cass. n. 16262 del 31/07/2015, Cass. n. 13556 del 26/05/2008);

che nel caso in esame è evidente la ricorrenza dell’interesse del C. ad accertare l’esistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato con il S. costituendo la rimozione di tale incertezza – determinata dal verbale di accertamento ispettivo – un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice;

che, a questo punto, occorre precisare che i precedenti di questa Corte richiamati nel motivo riguardavano casi in cui era stato impugnato il verbale di accertamento ispettivo (o chiesto l’accertamento negativo del potere di infliggere la sanzione) rispetto ai quali è stata esclusa la ricorrenza dell’interesse ad agire trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l’amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell’interessato, determina l’entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l’ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l’interesse del privato a rivolgersi all’autorità giudiziaria (Cass. n. 16319 del 12/07/2010) mentre, nel caso in esame, il C. non ha inteso affatto impugnare il verbale di accertamento ispettivo nè, tampoco, chiedere l’accertamento negativo del potere di infliggere la sanzione amministrativa, bensì di accertare l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato;

che, dunque, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che il ricorrente Ministero è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito, che esclude l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. ord., 29/01/2016 n. 1778).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Ministero alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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