Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10184 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25415 – 2020 R.G. proposto da:

Avvocato F.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Barnaba Tortolini, n. 30, da se

medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c..

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore.

– intimato –

per la correzione della sentenza n. 19945/2020 di questa Corte, udita

la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020

dal

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con sentenza n. 19945 dei 29.1/23.9.2020 questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione del Ministero della Giustizia nei confronti di C.M. ed altri avverso il decreto n. 4055/2018 della Corte d’Appello di Roma.

2. Con ricorso in data 29.9.2020 l’avvocato F.A. ha chiesto correggersi la sentenza n. 19945/2020 di questa Corte, laddove risulta omessa la distrazione in suo favore delle spese di lite.

3. Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

6. Si dà atto, in primo luogo, che il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo del servizio postale in data 29.9.2020 al Ministero della Giustizia.

Si dà atto in secondo luogo che l’avvocato F.A., nel giudizio innanzi a questa Corte definito con la sentenza n. 19945/2020 e nel quale era costituito, per i controricorrenti, unitamente all’avvocato Fe.Ma., aveva dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Si dà atto in terzo luogo che effettivamente il dictum n. 19945/2020 di questa Corte non reca alcuna statuizione in ordine all’invocata “distrazione”.

Si dà atto infine che, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (cfr. Cass. sez. un. 31033/2019).

7. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (cfr. Cass. sez. un. 27.6.2002, n. 9438).

8. Non è soggetto a contributo unificato il procedimento di correzione di errori materiali. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte – ferma ed invariata nel quantum la liquidazione delle spese di lite nel complesso operata dalla seconda sezione civile di questa Corte con la sentenza n. 19945 dei 29.1/23.9.2020 – accoglie il ricorso e per l’effetto dispone correggersi, così come corregge, l’anzidetta sentenza n. 19945/2020, nel senso che laddove è pronunciata, in motivazione e in dispositivo, condanna del Ministero della Giustizia a rifondere ai controricorrenti “le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%”, debba leggersi ed intendersi condanna del Ministero della Giustizia a rifondere all’avvocato F.A., difensore anticipatario dei resistenti, “le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.200,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%”;

dispone che la presente ordinanza sia annotata sull’originale della sentenza n. 19945 dei 29.1/23.9.2020 della seconda sezione civile di questa Corte.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

 

 

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