Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10183 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. I, 28/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32859/2018 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso per procura speciale a margine

del ricorso dall’avvocato Deborah Berton che ha indicato l’indirizzo

pec comunicato all’ordine presso cui vuol ricevere le comunicazioni.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex

lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale

dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 517/2018 della Corte di appello di Trieste

pubblicata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia

nella camera di consiglio del 04/11/2019.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S. ricorre in cassazione con tre motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso l’ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del locale Tribunale che aveva, a sua volta, respinto il ricorso contro il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale aveva rigettato le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno, intimato, ha depositato “Atto di costituzione” fuori termine con cui ha dichiarato di costituirsi al fine “dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente nel racconto reso alla Commissione territoriale di Gorizia – dopo aver riferito di provenire dal (OMISSIS), Regione del (OMISSIS), da una famiglia benestante che si era trasferita a Dubai, e di non aver potuto completare gli studi conseguendo il diploma triennale di ingegneria – aveva dichiarato di essere stato sequestrato, mentre si trovava dopo esservi stato inviato dallo zio su di un campo di riso che doveva irrigare, da tre malviventi armati che avevano utilizzato il suo cellullare per poi trattenerlo nella vicina stalla di proprietà della famiglia e quindi fotografarlo con una pistola in mano per poi minacciarlo di consegnare la foto alla polizia nel caso in cui egli si fosse rifiutato di andare, per loro conto, a ritirare delle armi.

Secondo il racconto, quindi, il richiedente veniva informato, mezz’ora dopo essersi allontanato dai luoghi, che i tre malviventi erano stati uccisi nella stalla e che all’esito della descritta evidenza egli, temendo le indagini della polizia, si nascondeva da parenti per poi apprendere di essere ricercato perchè era stata trovata la sua fotografia con la pistola e perchè dal suo telefono cellulare erano partite delle telefonate dirette ai malviventi.

I parenti di uno degli uccisi lo stavano cercando con l’accusa di aver fatto il delatore ed il nonno – persona che invece nel racconto reso dinanzi al Tribunale era indicato quale prozio – aveva cercato di dare soluzione alla vicenda con l’aiuto di un politico locale che era stato ucciso di lì a poco.

Per q descritte vicende il richiedente si allontanava dal Paese di origine temendo per la sua vita.

2. Tanto esposto, con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del grado di violenza indiscriminata presente nelle zone in cui egli si trovava e l’instabilità politico-sociale della regione del (OMISSIS).

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, 4 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La Corte di appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione di rigetto la non credibilità del racconto reso dal richiedente e non la gravità della situazione interna del (OMISSIS), denegando lo status di rifugiato, riguardando la vicenda narrata un caso di criminalità comune.

Il sequestro sarebbe stato realizzato da criminali “altamente pericolosi” ed al richiedente sarebbero state negate garanzie e tutele nello svolgimento delle indagini, in un contesto, il (OMISSIS), in cui le forze polizia spesso abusavano della propria posizione.

La Corte di merito avrebbe inoltre escluso una situazione di violenza generalizzata nel (OMISSIS) nonostante i contrari contenuti dei reports internazionali di Human Rights Watch e Amnesty International ed il rapporto EASO 2017.

La obiettiva situazione del Paese di origine non sarebbe stata valutata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ed i giudici di merito non avrebbero potuto fondare il rigetto delle richieste sulla sola non credibilità soggettiva del racconto reso senza attivare il dovere di cooperazione attraverso l’esercizio dei poteri ufficiosi di indagine.

Alcune imprecisioni del racconto, tra le quali l’iniziale indicazione del nonno e, successivamente, del prozio come colui che si sarebbe attivato per dare soluzione alla vicenda, non avrebbero infirmato l’attendibilità delle dichiarazioni. La Corte di merito avrebbe omesso di applicare i criteri di valutazione della domanda di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 là dove è richiesto l’esame dei fatti e dei documenti pertinenti.

4. Il primo motivo è inammissibile in applicazione del principio per il quale, là dove si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all’accertamento dei fatti resta precluso il ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giusta l’art. 348-ter c.p.c., u.c. (in termini: Cass. 05/11/2018 n. 28174).

5. Il secondo motivo si presta ad eguale valutazione per una pluralità di ragioni.

Nella portata critica si trovano invero confusamente riportate una pluralità di violazioni relative allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) ed a quella umanitaria che non consentono di apprezzare della prima la dovuta puntualità e concludenza.

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 22/09/2014 n. 19959; Cass. 14/05/2018 n. 11603).

La credibilità del racconto esclusa dai giudici di merito vale poi a negare la configurabilità di forme di protezione sussidiaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14) ed umanitaria nel necessario grado di individualizzazione del racconto reso.

Nè le conclusioni sul punto formulate dai giudici di merito restano efficacemente contrastate in ricorso attraverso il richiamo ad una “imprecisione” contenuta nelle dichiarazioni rese dinanzi al competente commissione territoriale e quindi davanti al giudice di primo grado sull’intervento, nei fatti ante giudizio, ora del nonno ora di un prozio del richiedente.

La critica non vale invero a sottrarre compiutezza all’esame contenuto nell’impugnata sentenza e motivato su di una pluralità di elementi denuncianti inverosimili disarmonie del racconto reso e tanto rispetto ad uno scrutinio di fatto che resta affidato, in ogni caso, nel suo esercizio al giudice del merito.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) costituente un parametro di attendibilità della narrazione il tutto per articolata critica nella specie, mancata.

Quanto al rilievo oggettivo avuto dalle condizioni del Paese di origine, il (OMISSIS), la Corte di merito esclude l’esistenza all’interno del primo di una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno o internazionale ex art. 14, lett. c) D.Lgs. cit. in ragione del rapporto EASO 2017 e di quello della Commissione nazionale per il diritto d’asilo acquisiti in corso di giudizio (p. 6 sentenza).

Per l’osservato percorso motivatorio sono state segnalate le fonti all’esito dell’esercizio ufficioso dei poteri di indagine ed informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a fronte delle quali il motivo si traduce – per indicazione di fonti non più aggiornate di quelle in via ufficiosa acquisite – in una inammissibile, in sede di legittimità, rivisitazione del merito.

3. Il ricorso, in via conclusiva, è inammissibile.

Nulla sulla spese nella tardiva costituzione dell’Amministrazione intimata che ha altresì formulato richieste inconferenti e prive di ogni scrutinabile contenuto.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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