Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10183 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19869/2015 proposto da:

G.M., in proprio nonchè quale liquidatrice e legale

rappresentante di BLANCA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DAVIDE CAMPORESE, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 548/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 3 marzo 2015, la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile il gravame proposto da G.M. – in proprio e quale liquidatrice e legale rappresentante di Blanca s.r.l. in liquidazione – avverso la decisione del Tribunale di Padova che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione alla l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Padova n. 3923 del 21 dicembre 2010;

che la Corte territoriale riteneva tardivo l’appello rilevando che avrebbe dovuto essere proposto con citazione e non con ricorso – non trovando applicazione “ratione temporis” il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – e che, pur volendo considerare il ricorso depositato presso la cancelleria della Corte in data 11 giugno 2013 quale atto di citazione, lo stesso era stato notificato a controparte solo in data 5/11 dicembre 2013 quando il termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c.(tenuto conto anche della sospensione dei termini nel periodo feriale) era ormai decorso (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 4 aprile 2013);

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la G. – in proprio e nella qualità – affidato a quattro motivi;

che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso di deduce violazione della L. 23 aprile 2004, n. 124, art. 17, nonchè art. 40 c.p.c., comma 3, artt. 309, 409, 433, 434, 442 e 444 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) evidenziandosi che alla presente controversia, rientrante nella materia di lavoro e previdenza, non poteva applicarsi il principio di diritto affermato nella decisione delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2907/2014 e posto a fondamento della impugnata sentenza; con il secondo motivo viene dedotta la violazione del principio dell'”overruling” secondo cui un mutamento interpretativo della norma processuale non può avere efficacia retroattiva dovendo essere tutelati il legittimo affidamento della parte nonchè i principia tutela dell’effettività dei mezzi di azione e difesa; con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, artt. 4, 36 e 54, art. 156 c.p.c. e art. 3 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, va interpretato nel senso che la disciplina introdotta dal detto decreto va applicata anche ai procedimenti di gravame proposti – come quello in esame – dopo il 6 ottobre 2011, evidenziandosi, inoltre, che una diversa interpretazione dell’art. 36 cit. comporterebbe l’impossibilità di applicare il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 4 – introduttivo di un ampliamento del principio di conservazione degli atti processuali – e determinerebbe una disparità di trattamento tra fattispecie uguali, e precisamente: per i procedimenti anche d’appello, erroneamente introdotti in rito ma iniziati successivamente al 6 ottobre 2011 l’iniziativa giurisdizionale verrebbe conservata mentre per i gravami pure avviati successivamente alla detta data ma riguardanti procedimenti iniziati prima del 6 ottobre 2011 si verificherebbe la decadenza; con il quarto motivo si denuncia nullità della impugnata sentenza (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 157, 163, 164 c.p.c. e art. 3 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile il gravame nonostante controparte non avesse sollevato alcuna eccezione in ordine alla tardività della notifica o circa la forma o il rito con cui l’appello era stato proposto;.

che i quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014) secondo cui nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione (quale è quello in questione), introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg.; è stato, inoltre, precisato che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento;

che vale anche ricordare come nella citata sentenza delle Sezioni Unite si sia evidenzia come l’orientamento delle precedenti decisioni di questa Corte conduceva già univocamente a ritenere che l’appello (per il periodo anteriore al 6 ottobre 2011, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011), avverso le sentenze pronunciate nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, dovesse essere proposto nella forma della citazione;

che, con riferimento alla questione sollevata nel secondo motivo si osserva che le Sezioni Unite avevano rilevato come non si era in presenza di un mutamento di orientamento giurisprudenziale in ordine alla interpretazione di norme processuali (Cass., S.U., n. 15144 del 2011), ma unicamente di incertezze interpretative in ordine alle modalità introduttive del giudizio di appello in materia di opposizione a sanzioni amministrative, in assenza di un consolidato orientamento poi disatteso da un successivo pronunciamento. In altri termini, non risultava ricorrere un caso di “prospective overruling” che sussiste quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto “overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte (Cass. n. 5962 del 11/03/2013; Cass. n. 12704 del 20/07/2012);

che, in merito alle argomentazioni di cui al terzo motivo vale precisare come il chiaro tenore letterale della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 36, escluda che le norme contenute nel decreto – e, quindi, tra queste, il disposto dell’art. 4, comma 4, possano trovare applicazione anche a procedimenti instaurati prima della sua entrata in vigore; nè è prospettabile alcuna questione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., non potendo essere ritenute situazioni uguali quelle relative a procedimenti instaurati prima o dopo l’entrata in vigore del menzionato D.Lgs. n. 150 del 2011, essendo il fluire del tempo, di per sè, fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto;

che, infine, del tutto inconferenti con il principio della rilevabilità d’ufficio della decadenza dall’impugnazione sono le argomentazioni contenute nel quarto motivo, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti;

che, per quanto esposto, il ricorso va rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non avendo il Ministero svolto alcuna apprezzabile attività difensiva;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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