Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10183 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20330/2010 proposto da:

G.D.F. (OMISSIS), C.N.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRITANNIA

54 SC. D IN. 5, presso lo studio dell’avvocato LIJOI Andrea, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.F. nella qualità di tutore dei minori C.

R. E C.S., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE

D’APPELLO DI ROMA SEZIONE MINORENNI, S.D., P.

M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1961/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20/4/10, depositata il 05/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità della rinuncia

ed in subordine per la remissione alle Sezioni Unite.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con ricorso depositato l’11 dicembre 2008 S.D. e P. A. proponevano reclamo avverso la sentenza emessa il 23 settembre 2008 dal Tribunale dei minorenni di Roma che aveva rigettato la loro domanda di adozione dei minori C.R. e C.S., orfani dei genitori; domanda avanzata anche da C.N. zio paterno e dalla coniuge G.F..

Nonostante la ritualità della notifica questi ultimi non si costituivano in giudizio.

Dopo l’interruzione del processo per morte del tutore dei minori e la successiva riassunzione, si costituivano C.N. e G. F., reiterando la loro domanda di adozione, respinta in primo grado.

Con sentenza non definitiva 5 maggio 2010 la Corte d’appello di Roma, sezione minorenni, dichiarava l’inammissibilità, per tardività, dell’appello incidentale proposto da C.N. e G. F., non proposte nei termini di legge dopo la notifica del ricorso principale dei sigg. S. e P..

Avverso la decisione, notificata in data 1 giugno 2010, i sigg.

C. e G. proponevano ricorso per cassazione, notificato il 2, 10 e 11 agosto 2010 e articolato in tre motivi, con cui deducevano:

1) la carenza di motivazione nel rigetto delle eccezioni volte a contestare la natura di sentenza definitiva, reclamatole, del provvedimento di primo grado;

2) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perchè a fronte della riproposizione della domanda di adozione,una volta maturati i presupposti ritenuti mancanti in primo grado, la Corte d’appello di Roma aveva deciso il reclamo, anzichè rimettere gli atti al giudice di primo grado;

3) la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e per carenza di motivazione.

Le parti intimate non svolgevano attività difensiva.

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, non contenendo una puntuale critica delle ragioni di preclusione, per tardività, del ricorso incidentale poste a base della decisione della Corte d’appello di Roma.

– che dopo la comunicazione della predetta relazione i ricorrenti, con atto 18 marzo 2011, dichiaravano di rinunciare al ricorso;

– che tale rinunzia appare ammissibile, perchè tempestivamente espressa entro il termine di preclusione – da identificare, non con la notifica agli avvocati della relazione, bensì con il successivo termine per l’esercizio di un’ulteriore attività processuale – ed efficace, data la sua prevalenza su una causa di inammissibilità dell’impugnazione già messa in evidenza dal relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. (Cass., sez. unite, 16 luglio 2008, n. 19.514);

– che infatti il procedimento in Camera di consiglio ex art. 380 bis cod. proc. civ., dopo la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, appare inequivocamente volto al rafforzamento della funzione nomofilattica della Corte di legittimità: a sua volta agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, che proprio la relazione preventiva è volta a incoraggiare (Cass., sez. 3, 7 novembre 2008 n. 26.850);

– che dunque il giudizio dev’essere dichiarato estinto, senza statuizione sulle spese processuali, stante la carenza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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