Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10183 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10183 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 13932-2008 proposto da:
PETRALIA ANTONINO PTRNNN44P29E055I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
studio dell’avvocato RIBALDONE MARIA ELENA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARELLI
CLAUDIO;
– ricorrente –

2014
441

contro

CORTESI BRUNELLA C.F.CRTBNL45L44B824A, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 106, presso
lo studio dell’avvocato VALORI GUIDO,

che la

Data pubblicazione: 09/05/2014

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURA
CLEMENTINA TAGLIANI, ODERDA ISABELLA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 16/2008 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 10/01/2008;

udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-6-2001 Cortesi Brunella,
proprietaria di un immobile in Castelletto Monferrato in virtù di
successione testamentaria di Balossino Pier Luigi, conveniva in

sentir dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di
compravendita stipulato in relazione al predetto immobile in data 186-1986 dal Balossino con il convenuto, per inadempimento di
quest’ultimo, con conseguente condanna del Petralia al risarcimento
dei danni.
Il convenuto non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza in data 20-4-2004 il Tribunale pronunciava la
risoluzione del contratto preliminare, condannando il convenuto al
rilascio dell’immobile; rigettava, invece, la domanda di risarcimento
danni.
Il Petralia proponeva appello avverso la predetta decisione,
affermando di non aver avuto conoscenza del processo per causa a
lui non imputabile e chiedendo, conseguentemente, di essere rimesso
in termini ai sensi degli artt. 184 bis e 294 c.p.c.. L’appellante,
pertanto, eccepiva la prescrizione dell’azione di risoluzione del
contratto, proponeva domanda riconvenzionale per ottenere
l’accertamento del suo diritto di proprietà sull’immobile o, in ,.

giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria Petralia Antonino, per

subordine, per ottenere la restituzione degli acconti versati, e
formulava istanze istruttorie.
La Corte di Appello di Torino, dopo aver respinto l’istanza di
rimessione in termini, con sentenza in data 10-1-2008 rigettava

proposte dall’appellante. La Corte territoriale, in particolare,
ribadito il giudizio di irrilevanza delle circostanze addotte
dall’appellante al fine di dimostrare che la sua costituzione nel
giudizio di primo grado era stata impedita da causa a lui non
imputabile, respingeva l’istanza di rimessione in termini, riproposta
dal Petralia; dato atto della tardività ed inammissibilità
dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’appellante, riteneva
infondate le censure da questi mosse in ordine alla pronuncia di
risoluzione del contratto per inadempimento; dichiarava
inammissibili le domande riconvenzionali, in quanto proposte per la
prima volta in appello.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Petralia
Antonino, sulla base di tre motivi.
Cortesi Brunella ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 294 c.p.c. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere
irrilevanti, ai fini dell’invocata rimessione in termini, le circostanze

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l’appello, dichiarando inammissibile le domande riconvenzionali

addotte dall’appellante, ha fatto applicazione di un rigido principio
di autoresponsabilità della parte rimasta contumace, che non trova
riscontro nel disposto dell’art. 294 c.p.c.. Sostiene che deve
escludersi qualsiasi profilo di riprovevolezza nel comportamento del

organizzazione e cautela atto a prevenire, per il periodo di
allontanamento dal luogo di residenza, eventi come quello in
concreto verificatosi.
Con il secondo motivo il Petralia si duole dell’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta
inammissibilità delle istanze istruttorie volte a dimostrare la
sussistenza dei fatti allegati, secondo cui: a) la separazione dei
coniugi aveva determinato l’allontanamento del ricorrente
dall’abitazione di Castelletto Monferrato, trovando il medesimo
accoglienza, in Alessandria, presso l’abitazione di un conoscente ,- b)
la moglie del ricorrente era affetta da gravi deficit fisici e psichici
che ne cagionavano l’invalidità permanente al lavoro nella misura
del 75%; c) la signora De Giorgis, ricevuto a sue mani l’atto di
citazione introduttivo del giudizio de quo, non si era preoccupata di
darne avviso al marito, ritenendo di poca importanza l’evento. Il
ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
di Appello, la prova di tali fatti avrebbe dimostrato l’esistenza di
una situazione di non conoscenza del processo non imputabile al

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Petralia, non potendosi porre a carico di quest’ultimo un onere di

convenuto, ed avrebbe quindi condotto il giudicante a disporre la
rimessìone in termini. Rileva, in particolare, che il giudice del
gravame ha errato nel ritenere l’inidoneità delle prove orali a
rappresentare la situazione di deficit mentale della moglie del

fornire un quadro rilevante in vista dell’eventuale espletamento di
consulenza tecnica d’ufficio.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 180 e 153 c.p.c., in relazione alla ritenuta inammissibilità
dell’eccezione di prescrizione dell’azione di risoluzione. Deduce che
tale eccezione doveva considerarsi ammissibile ed esaminabile, in
presenza di provvedimento ex art. 294 c.p.c. di rimessione in
termini.
2) I primi due motivi, che per ragioni di connessione possono
essere trattati congiuntamente, appaiono privi di fondamento.
E invero, premesso che l’art. 294 c.p.c. richiede, ai fini della
rimessione in termini del contumace, la dimostrazione che la
costituzione gli sia stata impedita da causa a lui non imputabile, si
osserva che la causa non imputabile di cui alla norma in esame
postula il verificarsi di un evento estraneo alla volontà del
contumace, non prevedibile e non prevenibile da quest’ultimo con
l’uso dell’ordinaria diligenza.

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ricorrente: i fatti capitolati, infatti, sarebbero stati decisivi al fine di

Nella specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evince
che, in appello, il Petralia ha dedotto, a sostegno dell’asserita non
imputabilità della mancata costituzione nel giudizio di primo grado,
di non aver avuto conoscenza della pendenza del processo, in quanto

moglie, e quest’ultima, affetta da disturbi psichici, ricevuto l’atto di
citazione a lui diretto, non lo aveva contattato per dargliene notizia,
non avendone compreso l’importanza.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
correttamente la Corte di Appello ha escluso che le circostanze dal
medesimo prospettate possano valere ad integrare un’ipotesi di
mancata conoscenza dell’atto di citazione dovuta a causa non
imputabile al contumace.
La pronuncia impugnata si pone in linea con quanto già
statuito da questa Corte, secondo cui, a mente dell’art 44 cc,. la
residenza originaria deve ritenersi immutata fino a quando il relativo
trasferimento non sia regolarmente denunziato. Pertanto, non può
essere rimessa in termini ex art 294 c.p.c. la parte contumace in
primo grado e costituitasi in appello che non ebbe notizia dell’atto di
citazione, ritualmente notificato nella residenza originaria, per
essersi allontanata da essa senza dare disposizioni per essere
prontamente informata di quanto poteva riguardarla (Cass. 28-3-1972
n. 995).

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si era allontanato dalla casa familiare a causa di contrasti con la

Alla luce di tale condivisibile principio, deve escludersi che il
Petralia possa fondatamente invocare, a sostegno dlela richiesta di
rimessione in termini, il fatto di essersi allontanato dalla casa di
abitazione, e di non essere stato avvisato dalla moglie della notifica

dimostrato (e nemmeno allegato) di aver dato disposizioni per essere
tempestivamente informato di eventuali atti recapitatigli presso tale
indirizzo, ove a suo rischio aveva mantenuto la residenza anagrafica.
Non giovano, d’altro canto, alla tesi del ricorrente, gli
eventuali deficit fisici e psichici da cui, a suo dire, risultava affetta
la moglie. Tali menomazioni, infatti, ove effettivamente sussistenti,
avrebbero dovuto a maggior ragione consigliare al Petralia di
adottare adeguate cautele, in modo da assicurarsi di essere portato a
conoscenza di atti notificatigli presso il luogo in cui aveva deciso di
conservare la sua residenza. Ove, poi, si tenga conto della situazione
critica che, per ammissione dello stesso ricorrente, all’epoca il
rapporto coniugale stava attraversando, non può che concludersi nel
senso che la possibilità che la moglie non avvertisse il marito di
eventuali atti notificatigli presso la casa di abitazione, costituiva un
evento tutt’altro che imprevedibile per il Petralia, dopo il suo
allontanamento da tale luogo.
Dovendosi, dunque, escludere che le circostanze allegate
dall’appellante a sostegno dell’istanza di rimessione in termini

della citazione effettuata in tale luogo: il ricorrente, infatti, non ha

possano valere ad integrare la causa “non imputabile – di cui al citato
art. 294 c.p.c., legittimamente la Corte di Appello ha ritenuto
irrilevanti le prove articolate dall’appellante a dimostrazione di tali
circostanze. E’ evidente, infatti, che i fatti capitolati, anche se

tesi dell’appellante.
La decisione impugnata, pertanto, resiste alle censure mosse
dal ricorrente, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi
logici e avendo fatto corretta applicazione dei principi che regolano
l’istituto della rimessione in termini.
Rimangono, di conseguenza, assorbite le doglianze mosse con
il secondo motivo di ricorso con riferimento agli ulteriori rilievi
svolti nella sentenza impugnata a sostegno della ritenuta
inammissibilità dei capitoli di prova.
3) La rilevata infondatezza dei primi due motivi di ricorso
comporta altresì l’assorbimento del terzo motivo, essendo
l’ammissibilità dell’eccezione di prescrizione proposta in appello dal
Petralia chiaramente condizionata al positivo accertamento della
sussistenza dei presupposti legittimanti la rimessione in termini
dell’ appellante.
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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provati, non avrebbero potuto portare a una decisione favorevole alla

sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11-2-2014
A norma dell’art. 132 ultimo comma c.p.c., la presente sentenza

pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui curo

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