Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10182 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10182 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 16976-2006 proposto da:
ACQUE

FRATELLI

CATALANO

SNC

P.I.03269020875,

elettivamente domigiliato in ROMA, VIA BATTERIA
NOMENTANA 26, presso lo studio dell’avvocato CALZONA
LEONARDO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SCANDURRA MARIO;
– ricorrente –

2012
2049

contro

CALTABIANO MAURO MARCELLO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2006 della CORTE D’APPELLO
4.

Data pubblicazione: 30/04/2013

di CATANIA, depositata il 03/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/10/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto.

v

Gt

A

Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1998 Mauro Caltabiano
convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la società “Acque
F.11i Catalano s.n.c.”, con sede in San Giovanni Montebello, e, premesso

Carone, Via Trainara, in catasto alla partita 4602, foglio 94, particelle
520 e 521, espose che la convenuta vi aveva illegittimamente collocato
una conduttura di acque irrigue, della quale chiese la rimozione, oltre
al risarcimento dei danni.
La società convenuta si costituì deducendo che la conduttura dell’acqua
irrigua si trovava nel sito attuale da oltre trent’anni, e che la sua
esistenza era nota all’attore e ai suoi danti causa, e in particolare
alla madre di lui, che, con atto del 28 dicembre 1972, aveva acquistato
il fondo da Giovanni Maugeri, nei cui confronti la società si era
impegnata a somministrare acqua irrigua con contratto stipulato il 22
ottobre 1964.
2. – Il Tribunale adìto accolse la domanda di rimozione, rigettando
quella di risarcimento dei danni perchè non provata.
La Società “Acque F.11i Catalano s.n.c.” propose gravame, ed il
Caltabiano, costituitosi in giudizio, propose appello incidentale.
3. – La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 3 febbraio
2006, rigettò entrambe le impugnazioni.
Per ciò che rileva ancora nella presente sede, il giudice di secondo
grado osservò che la domanda di rimozione della conduttura idrica, che il

Caltabiano assumeva essere stata abusivamente installata sul proprio
3

di essere proprietario di un fondo agricolo in Sant’Alfio, contrada

fr

fondo dalla società appellante, non andava qualificata come

actio

negatoria servitutis, non avendo come contraddittore il proprietario del
preteso fondo dominante, e cioè il signor Fichera, presso il cui
limitrofo terreno si trovava il serbatoio servito dalla conduttura in

aveva posto sul fondo la conduttura senza il consenso del suo
proprietario, mediante reintegrazione in forma specifica.

E poiché non

possono acquisirsi per usucapione diritti personali, ma solo la proprietà
e gli altri diritti reali, qualsiasi discussione sulla ricorrenza o meno
dei requisiti temporali legittimanti l’acquisto a titolo originario, su
cui si erano soffermate le parti, non aveva ragion d’essere.
In aggiunta a ciò, la Corte di merito osservò che il c.t.u. aveva escluso
la presenza di elementi certi sui luoghi che consentissero l’esatta
datazione della condotta, visibilmente più nuova di quella esistente nel
fondo limitrofo, incontestatamente risalente al 1964, ma non recente, per
essere le tubazioni in eternit e per lo sviluppo di licheni sui pozzetti,
mentre di essa non vi era traccia nelle carte topografiche dell’Istituto
Geografico militare, risalenti al 1968, né nelle carte
aerofotogrammetriche realizzate nel 1987 e nel 1994.
Correttamente, poi, il giudice di primo grado non aveva ammesso la prova
orale dedotta dalla convenuta sul punto, non essendo stati mai indicati i
testi ed essendosi la stessa convenuta opposta all’ammissione della prova
testimoniale articolata dall’attore, instando per la fissazione della
udienza di precisazione delle conclusioni.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società “Acque

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questione, ma come mera azione di risarcimento del danno cagionato da chi

Fratelli Catalano s.n.c.” sulla base di tre motivi. L’intimato non si è
costituito.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa

società ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto rimettere la
causa al giudice di prime cure per mancata integrazione del
contraddittorio nei confronti del sig. Fichera, titolare del fondo
contiguo a quello del Caltabiano, posto più a valle rispetto a
quest’ultimo. Infatti, l’accoglimento della domanda attorea di rimozione
della conduttura di acqua irrigua avrebbe danneggiato il predetto
Fichera, che si sarebbe visto privato inopinatamente ed ingiustamente
della fornitura di acqua irrigua somministratagli dalla attuale
ricorrente.
2. – Con la seconda censura si denuncia la nullità della sentenza
impugnata per violazione degli artt. 102 e 354, primo comma,
cod.proc.civ.,

per

avere

la

Corte

pronunciato

nel

merito

dell’impugnazione, anziché rimettere le parti, per le ragioni già
evidenziate nel precedente motivo di ricorso, innanzi al giudice di primo
grado.
3.

Le doglianze, da esaminare congiuntamente per la sostanziale

identità del relativo contenuto, sono immeritevoli di accoglimento.
E’ sufficiente, al riguardo, considerare che la Corte etnea ha escluso
che il giudizio promosso dal Caltabiano per la rimozione della conduttura
idrica che lo stesso assume essere stata abusivamente installata sul

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applicazione degli artt. 102 e 354, primo comma, cod.proc.civ. Ritiene la

proprio fondo possa essere qualificato come actio negatoria servitutis,
identificandolo come azione di risarcimento del danno cagionato dalla
società Acque F.11i Catalano s.n.c., che aveva posto la conduttura sul
fondo del Caltabiano senza il suo consenso. Ad un tale rapporto il

una ipotesi di litisconsorzio necessario.
4.

– Con il terzo motivo si lamenta omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte
territoriale travisato le risultanze istruttorie in ordine ad un fatto
controverso e decisivo per il giudizio, quale quello della collocazione
della contestata conduttura di adduzione delle acque irrigue nel terreno
dell’appellato oltre un ventennio prima dell’inizio del giudizio.
5. – La censura è inammissibile.
Invero, la società ricorrente difetta di interesse in relazione a tale
censura. Questa ha ad oggetto la asserita obliterazione da parte della
Corte di merito delle risultanze processuali dalle quali emergerebbe la
sussistenza dei requisiti per la usucapione del diritto di servitù in
capo alla società Acque F.11i Catalano s.n.c. Ma la sentenza impugnata,
nel qualificare, come chiarito

sub

3, l’azione non già come

Fichera è del tutto estraneo, sicchè è da escludere la configurabilità di

actio

negatoria servitutis, ma come mera azione di risarcimento del danno, ha
escluso ogni rilievo alla circostanza della sussistenza o meno dei
predetti requisiti per l’acquisto a titolo originario del diritto di
servitù, circostanza dalla quale prescinde completamente la

ratio

decidendi della sentenza impugnata, poiché, mentre i diritti reali di
godimento possono essere acquisiti per usucapione, non possono esserlo i

6
4.-

diritti personali, quale quello al risarcimento del danno che è, secondo
la qualificazione operata dalla Corte di merito, l’oggetto della domanda
da cui trae origine la vicenda processuale che ne occupa.
6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non v’è luogo a

alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 25 ottobre 2012.

provvedimenti sulle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto

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