Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10182 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18373/2015 proposto da:

P.A., nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta

individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO ALESSANDRO PASSARINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO REGNI, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 24 febbraio 2015, la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione del primo giudice di rigetto dell’opposizione proposta da P.A. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 501/2011 emessa nei suoi confronti dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona per un importo di Euro 6.433,00 richiesto a titolo di sanzioni per violazione di norme in materia di tutela del lavoro, segnatamente: del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 bis, comma 2, convertito in L. 8 novembre 1996, n. 608, per omesso invio, entro le 24 ore del giorno precedente al Servizio Informatico del modello UNILAV della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore S.I.; del D.Lgs. 21 ottobre 2000, n. 181, art. 4 bis, comma 2, per omessa consegna al predetto del contratto individuale di lavoro; del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 39, commi 1 e 7, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, per omessa tenuta del libro unico del lavoro ed omessa registrazione; della L. 5 gennaio 1953, n. 4, artt. 1 e 3, per omessa consegna del prospetto paga; del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, commi 3, 4 e 5, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, per aver impiegato un lavoratore non risultante dalle scritture contabili dell’azienda;

che la Corte territoriale riteneva:

– raggiunta la prova delle condotte materiali oggetto di sanzione e la loro ascrivibilità al P. sulla scorta delle risultanze del verbale delle ispettrici del lavoro e, in particolare, di quanto costoro avevano visto (che il S. faceva la spola tra il furgone e la bancarella del P., portando tre o quattro scatole per volta fino a sistemarle sulla bancarella) e sulle dichiarazioni rese dal predetto alle ispettrici anche in merito alla retribuzione che aveva pattuito con il P. per quattro ore di lavoro;

– che non era attendibile la dichiarazione liberatoria rilasciata dal giovane S. al P. così come quanto accaduto alla udienza dell’8 luglio 2014 allorchè, chiamato a deporre, aveva simulato la mancata comprensione della lingua italiana nonostante le ammonizioni del giudice, essendo oramai acquisito che egli aveva frequentato la scuola in Italia (i corsi di licenza media negli anni dal 2009 al 2012);

– che la deposizione del teste Duro non era in contraddizione con quanto osservato dalle ispettrici;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il P. affidato ad un unico articolato motivo cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il P. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui vengono mosse critiche alla predetta proposta e si insiste per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di plurime disposizione di legge, in particolare: del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 2, convertito in L. n. 608 del 1996, D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, D.L. n. 112 del 2008, art. 39, commi 1 e 7, convertito in L. n. 133 del 2008, della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3, del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3, 4 e 5, conv. in L. n. 73 del 2002, assumendosi che erroneamente la Corte di appello aveva attribuito esclusivo valore probatorio al verbale di accertamento redatto dagli ispettori il quale, invece, fa piena prova solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed delle dichiarazioni rese dalle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche evidenziandosi come la circostanza che il S. conoscesse la lingua italiana non poteva essere provata nè dalla dichiarazioni scritta resa agli ispettori nè dal fatto che lo stesso avesse frequentato un corso per la licenza media e che non vi era stata alcuna prova della ricorrenza degli elementi propri della subordinazione;

che il motivo è inammissibile in quanto, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, si risolve nel sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plirimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003);

che, alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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