Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10182 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 10182 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 19/05/2015

SENTENZA

sul ricorso 61-2010 proposto da:
GENTILE

RICCARDO

2015

domiciliato in ROMA,

187

studio

dell’avvocato

GNTRCR61E31A515G,

elettivamente

VIA NAZIONALE 204, presso lo
ALESSANDRO

BOZZA,

che

lo

rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

STATO, depositata il 19/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/04/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato Alessandro BOZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la decisione n. 6407/2008 del CONSIGLIO DI

RG 61-2010 N.14 PU 28-415

– Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Emilia Romagna,
dichiarava inammissibile il ricorso di Riccardo Gentile, ufficiale di
carriera dell’Esercito italiano, proposto nei confronti del Ministero della
Difesa, diretto ad impugnare due decreti di collocamento in aspettativa per

dipendenti da causa di servizio.
A base del decisum il Consiglio di Stato poneva il fondante rilievo secondo
il quale il ricorso di primo grado, essendo stato notificato all’Avvocatura
Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura distrettuale della
circoscrizione del Giudice adito, come prescritto dall’art. 1 della legge n.
260 del 1958 richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, coma 3 0 ,
della legge n. 103 del 1979, doveva, in assenza della costituzione in
giudizio dell’Amministrazione, dichiararsi inammissibile.
Avverso questa sentenza Riccardo Gentile propone ricorso per cassazione
sostenuto da tre motivi, illustrati da memoria.
Il Ministero intimato resiste con controricorso rilevando, preliminarmente,
l’inammissibilità del ricorso.
-MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso si deduce,

ex art. 360 nn. 1 e 3 cpc, la

dichiarazione d’incostituzionalità e dunque inefficacia del 3 0 comma
dell’art. 11 del RD n. 1611 del 1933.
Con la seconda censura del ricorso, si denuncia, ex art. 360 nn.1 e 3
dell’art. 360 cpc, violazione dell’art. 136 e seg, della Costituzione.
Con la terza critica si allega,

ex art. 360 nn. 1, 3 e 5 cpc, violazione

1

infermità nella parte in cui il Comando aveva qualificato tali infermità non

” dell’art. 11, 3 0 comma, del RD n. 1611 del 1933.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis cpc applicabile
ratione temporis.
Invero, trattandosi di sentenza pubblicata il 19 dicembre 2008 trova
applicazione, ex art. 27, comma 2, del Divo 2 febbraio 2006 n.40, la

primo comma, numeri 1,2, 3 e 4 cpc l’illustrazione di ciascun motivo si deve
concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di
diritto e nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n.5 cpc
l’illustrazione del motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza
della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Né ratione temporis è applicabile l’art. 47, comma 1°, lett. d) della legge
18 giugno 2009 n. 69 che ha abrogato il precitato art. 366 bis cpc, trovando
tale norma, ai sensi dell’art. 58, comma 5°, della predetta legge 18 giugno
2009 n. 69, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il
provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato
successivamente ( ossia dal 4 luglio 2009) alla data d’entrata in vigore
della stessa legge n.69 del 2009 ( Cass. 24 marzo 2010 n. 7119).
Nella specie difetta del tutto il quesito di diritto nonché la specifica
indicazione del fatto controverso, intesi quale sintesi logico giuridica
della censura che s’intende sottoporre al giudice di legittimità( Cass. S.U.
28 settembre 2007 n. 20360 e con specifico riferimento al motivo di ricorso

2

richiamata norma di rito secondo la quale nei casi previsti dall’art. 360,

attinente alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali V.
Cass. S.U. 27 marzo 2009 n. 7433).
Del resto tale soluzione appare obbligata poiché è orientamento uniforme di
queste Sezioni Unite che, anche a seguito dell’inserimento della garanzia del
giusto processo nella formulazione dell’art. 111 Cost., il sindacato delle

specie, dal Consiglio di Stato è limitato all’accertamento dell’eventuale
sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del
Consiglio stesso, ovvero all’esistenza di vizi che riguardano l’essenza di
tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio, restando, per
converso, escluso ogni sindacato sui limiti interni di tale giurisdizione,
cui attengono gli errores in iudicando o in procedendo. (V.

per tutte Cass.

S.U. 16 febbraio 2009 n. 3688, Cass. S.U. 20 luglio 2012 n. 12607 e – da
ultimo – Cass. S.U. 5 aprile 2013 n. 8350).
Nella specie il ricorrente, censurando la sentenza del Consiglio di Stato
per erronea interpretazione delle disposizione processuali che disciplinano
la notifica, nei giudizi amministrativi, del ricorso in primo grado deduce
sostanzialmente errores in procedendo

che come tale appartiene ai limiti

interni della giurisdizione propria del Consiglio di Stato e non ai limiti
esterni di tale giurisdizione.
Né può sottacersi, ribadendosi quanto già rilevato – di recente – nella
sentenza n. 20360 del 5 settembre 2013, che in tema di sindacato di queste
Sezioni Unite sulle pronunce del Consiglio di Stato questa Corte, dopo la
pronuncia n. 30254

del 23 dicembre 2008, ha chiarito che il ricorso col

quale venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice

3

Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese, come nella

amministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi
dell’art. 362 cpc., soltanto se il rifiuto sia stato determinato
dall’affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso
giudice della domanda, che non possa essere da lui conosciuta e non quando
il diniego di tutela sia fondato sull’interpretazione di norme invocate a

S.U. 16 aprile 2012 n. 5942).
Parallelamente questo giudice di legittimità ha stabilito che l’eccesso di
potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111, terzo comma,
Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, è
configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del
riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, ma sia stata
strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e
convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto
della formula dell’annullamento, esprima una volontà dell’organo giudicante
che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo
ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva,
intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e
l’esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli
‘ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa ( V. per tutte Cass.
S.U. 28 aprile 2011 n. 9443).
Si è inoltre precisato che l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione
della sfera di attribuzioni riservata al legislatore è configurabile solo
qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una
norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non

4

sostegno della pretesa ( per tutte Cass. S.U. 8 febbraio 2013 n.3037 e Cass.

gli compete e non quando il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito

• interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile
nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale
delle singole disposizioni, ma dalla

ratio

che il loro coordinamento

sistematico potendo dare luogo, tale operazione, tutt’al più, ad un error in
non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione

speciale ( Cass. S.U. 12 dicembre 2012 n.22784).
Ed ancora si è chiarito che la violazione o falsa applicazione di norme
processuali può tradursi in eccesso di potere giurisdizionale, denunciabile
con ricorso per cassazione, soltanto nei casi in cui l’error in procedendo
abbia comportato un radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da
implicare un evidente diniego di giustizia (Cass. S.U.14 settembre 2012
n.15428).
Nella specie il Consiglio di Stato, sul rilievo che il ricorso di primo grado
era stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso
l’Avvocatura distrettuale della circoscrizione del Giudice adito, come
prescritto dall’art. 1 della legge n. 260 del 1958 richiamato per i giudizi
amministrativi dall’art. 10, comma 3°, della legge n. 103 del 1979, ha
dichiarato, in assenza della costituzione nel giudizio di primo grado

,dell’Amministrazione, inammissibile il ricorso richiamando la propria
giurisprudenza di cui alle sentenze n.319 del 2007 e n.7587 del 2005.
Alla stregua di tale

decisum è evidente che la sentenza del Consiglio di

Stato di cui trattasi, essendo fondata sull’interpretazione di norme
processuali, non

esprime una volontà dell’organo giudicante che si

sostituisce a quella dell’amministrazione e non si basa su di un’attività di

5

iudicando,

produzione normativa ovvero su un radicale stravolgimento delle norme di
, rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia.
Le critiche, quindi, sono del tutto estranee all’ambito della previsione di
cui all’art. 362 cpc e determinano l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in
E.2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 28
aprile 2015

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA