Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10182 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36597 – 2019 R.G. proposto da:

ISTITUTO JUVENTUS s.r.l., – p. i.v.a. (OMISSIS), – in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso

dall’avvocato Nino Nigro ed elettivamente domiciliato in Roma, al

Largo Arrigo VII, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Borraccino.

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), – p. i.v.a. (OMISSIS), – in

persona del direttore generale e legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del

controricorso dall’avvocato Valerio Casilli e dall’avvocato Emma

Tortora; elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo

p.e.c., in Salerno, alla via Nizza, n. 146, presso la propria sede.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2019 della Corte d’Appello di Salerno,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre

2020 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Salerno l'”Istituto Juventus” s.r.l. chiedeva ingiungersi alla “Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS)” il pagamento della somma di Euro 340.627,62, quale corrispettivo per prestazioni sanitarie riabilitative D.R.G.C. n. 377 del 1998, ex art. 44, effettuate in favore degli assistiti del “S.S.N. ” in regime di accreditamento provvisorio per l’anno 2008.

2. Con decreto n. 1424/2009 l’adito tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. L'”Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS)” proponeva opposizione.

Deduceva, tra l’altro, che nulla era dovuto al ricorrente in dipendenza del superamento dei tetti di spesa di cui al D.G.R.C. n. 1268 del 2008, comunicati con nota (OMISSIS) del 17.11.2008.

Chiedeva, tra l’altro, revocarsi l’ingiunzione.

4. Resisteva l'”Istituto Juventus” s.r.l.

Eccepiva, tra l’altro, la tardività delle comunicazioni relative al tetto di spesa per l’anno 2008 e la mancata dimostrazione da parte dell'”A.S.L.” di (OMISSIS) del superamento del tetto di spesa, relativo all’anno 2008, specificamente da parte di essa società opposta.

5. Con sentenza n. 3525/2016 il tribunale accoglieva l’opposizione solo e limitatamente al quantum degli interessi, revocava l’ingiunzione e condannava l’opponente a pagare all’opposto la somma di Euro 337.523,08, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo; compensava le spese di lite.

6. Proponeva separati appelli l'”Azienda Sanitaria Locale di (OMISSIS)”. Resisteva – in ambedue i giudizi – l'”Istituto Juventus” s.r.l..

7. Riuniti i giudizi, con sentenza n. 781/2019 la Corte d’Appello di Salerno – per quel che qui rileva – accoglieva il gravame iscritto al n. 1096/2016 r.g. ed, in accoglimento dell’opposizione, revocava l’ingiunzione; condannava – per quel che qui rileva, ovvero con riferimento al giudizio d’appello iscritto al n. 1096/2016 r.g. – l'”Istituto Juventus” s.r.l. a rimborsare a controparte le spese del doppio grado.

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'”Istituto Juventus” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L'”Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS)” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

9. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

10. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 2697 c.c., del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quater ed 8 quinquies.

11. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente la s.r.l. ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

12. In ogni caso, pur al di là del teste riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

Il motivo di ricorso è, pertanto e più esattamente, inammissibile.

13. Senza dubbio questa Corte spiega che grava “sulla Asl la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell’attore ma) impeditivo dell’accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto di spesa (…) fatto che, essendo (stato) opposto al fine di paralizzare il titolo vantato da controparte, (anda)va provato dalla parte eccipiente” (così in motivazione Cass. 31.8.2016, n. 17437).

In questo quadro, nella fattispecie, la corte di merito ha puntualizzato che, “una volta accertato – come ha fatto il Tribunale (…) – che l’Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS), come era suo onere (….), aveva dimostrato “un superamento per la branca di riferimento” del tetto di spesa, doveva reputarsi del tutto irrilevante (…) che non fosse stata fornita alcuna prova del “limite imposto alla società opposta” e del suo superamento, nonchè della relativa comunicazione” (così sentenza d’appello, pag. 6).

E ciò – ha soggiunto la corte di merito – “in quanto non è possibile configurare alcun diritto ad ottenere la remunerazione di prestazioni eseguite oltre il tetto di spesa (…) al di là del fatto che ci sia stato o meno uno sforamento del limite specificamente fissato per ciascuna struttura accreditata” (così sentenza d’appello, pag. 6).

14. Su tale scorta si osserva quanto segue.

Il motivo di ricorso, nel passaggio in cui è prefigurata tout court la violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, è avulso e non si correla alla ratio decidendi.

Il motivo di ricorso, nella parte in cui si deduce sic et simpliciter che non può essere condiviso l’assunto della corte distrettuale, secondo cui il superamento del tetto di spesa determinerebbe l’esclusione dal pagamento di qualsivoglia prestazione resa nel periodo di riferimento, è indiscutibilmente generico (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi fondanti il ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; Cass. 11.6.2003, n. 9371).

15. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della s.r.l. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, “Istituto Juventus” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Azienda Sanitaria Locale (OMISSIS)”, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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