Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10182 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10182
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 4909/2010 proposto da:
T.A.M. (OMISSIS), TO.RA.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA PRESSO LA CORTE
DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’Avvocato DE FRANCESCO
Biagio giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO AMBIENTI ARREDAMENTO SNC DI FRANCESCO GIAMMARRUCO
&
RAFFAELE TOMMASI & DEI SOCI illimitatamente responsabili
G.
F. e T.R., in persona del curatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 79, presso lo
studio dell’avvocato GALEANI ROBERTO, rappresentate e difesi
dall’avvocato MIGNONE Carlo giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
e contro
R.B.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 524/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del
20/5/09, depositata l’01/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
Con atto di citazione notificato il 3 maggio 2000 la curatela del fallimento Ambienti Arredamento s.n.c. e dei singoli soci G.F. e To.Ra. conveniva quest’ultimo ed il coniuge T.A.M. dinanzi al Tribunale di Lecce, svolgendo domanda revocatoria ordinaria, ex art. 2901 cod. civ., del fondo patrimoniale da essi costituito con atto pubblico 12 settembre 1996, sull’unico cespite immobiliare del To..
Costituendosi ritualmente, i convenuti contestavano il fondamento dalla domanda.
Dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle figlie minori To.Ca. e To.Na., rappresentate da un curatore speciale, che pure si costituivano chiedendo il rigetto della domanda, il Tribunale di Lecce con sentenza 6 giugno 2006 dichiarava l’inefficacia verso la massa dell’atto di disposizione.
Il successivo gravame dei sigg. To. e T. era respinto dalla Corte d’appello di Lecce con sentenza 1 ottobre 2009.
La corte territoriale motivava:
che il fondo patrimoniale era atto a titolo gratuito, anche se effettuato da entrambi i coniugi, e poteva essere quindi revocato sulla base dei pregiudizio alle ragioni dei creditori, sussistente laddove esso rendesse più difficile la soddisfazione dei creditori;
che non poteva essere revocata in dubbio la preesistenza del credito, alla luce della relazione peritale, basata sulle risultanze del bilancio e delle scritture contabili della società e di una precedente istanza di fallimento; oltre che della pendenza di numerose azioni esecutive immobiliari, in gran parte promosse prima dell’istituzione del fondo patrimoniale.
Avverso la sentenza, notificata il 3 dicembre 2009, il To. e la T. proponevano ricorso per cassazione, articolato in due motivi e notificato l’1 febbraio 2010.
Resisteva con controricorso la curatela del fallimento Ambienti Arredamento s.n.c. e dei singoli soci G.F. e To.Ra..
Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione delle risultante probatorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
ha sentenza impugnata appare, infatti, congruamente motivata ed immune da vizi logici laddove ha accertato la preesistenza dei debiti alla istituzione del fondo patrimoniale e la sussistenza dell’eventus damni.
– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’adunanza Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorati, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011