Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10181 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/04/2010), n.10181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25675-2006 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL

MIGNOLA 11, presso lo studio dell’avvocato MARANDO FRANCESCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MIGLIACCIO BENINO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5926/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 14/10/2005 r.g.n. 10492/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il giudice d’appello di Napoli ha ritenuto la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulati fra V.V. da una parte, e la Poste Italiane s.p.a.

dall’altra;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la V. affidato ad un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso;

successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa;

Considerato che dal verbale di conciliazione sopra indicato risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale; ad avviso del Collegio il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);

in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere;

avuto riguardo alla materia del contendere stimasi compensare integralmente tra le suddette parti le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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