Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10181 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10181 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 25986-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
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contro
ASIREG SOC. CONSORZIO PER L’AREA SVILUPPO INDUSTRIALE
in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, ,
presso lo studio dell’avvocato NATALE CARBONE, che le

rappresenta e difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- controricorrente

avverso

la

sentenza

a$ 16 CAJn-Al
COMM.TRIB.REG.TST

n.
di

185/2012
REGGIO

della
CALABRIA,

depositata il 28/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Dott.

LAURA

TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto raccoglimento e in subordine accoglimento
delle spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARBONE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 01/03/2016 dal Consigliere

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RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza n.185/05/12,
depositata il 28.06.2012 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado
che aveva accolto il ricorso dell’Ente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale
della Provincia di Reggio Calabria,

proposto avverso il diniego all’istanza di

rimborso n. 24924 del 10.03.2009, sulla richiesta di sollecito, dallo stesso Ente

all’anno 1993.
2. Il giudice di appello ha motivato la decisione sostenendo che la domanda di

rimborso era stata tempestivamente e regolarmente presentata, per cui .l’Ufficio
aveva l’obbligo di provvedere così come stabilito dalll’art.30, comma 2, del DPR
n.633/1972, ricorrendone tutti i presupposti. Ha escluso che il provvedimento di
diniego potesse trovare giustificazione nella mancata allegazione della dichiarazione
del quadro VR.
Ha ritenuto altresì infondate tutte le altre eccezioni sollevate dall’Agenzia con
l’appello.
3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; il
contribuente si è costituito con controricorso, corroborato da memoria ex art.378
cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va esaminata ed accolta per quanto di ragione l’eccezione di
inammissibilità del ricorso per mancanza di una o più pagine dell’atto di gravame
notificato, sollevata dal controricorrente.
1.2. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con principio a cui intende
darsi seguito, la mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso per cassazione
notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della
notifica la comprensione dell’atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie
della difesa e del contraddittorio/( Cass. nn. 24656/2013, 1213/2010, 2649/1984,
2201/1966).
1.3. La disamina sull’ammissibilità va quindi compiuta in concreto, per verificare se
ed in che misura tale compronnissione vi sia stata.

R.G.N. 25986/2012
Cons. est. Laura Tricorni

inoltrata in data 26.02.2009 relativa alla liquidazione del rimborso IVA afferente

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Nel caso in esame, il ricorso notificato e depositato nel fascicolo di ufficio risulta
privo di alcune pagine. L’esposizione del fatto e dello sviluppo processuale della
vicenda in esame è accompagnata dalla trascrizione della sentenza impugnata, che
si interrompe nella parte finale; quindi, prosegue con l’esposizione del secondo
motivo.
1.4. Orbene la mancanza delle pagine relative al primo motivo di ricorso determina

dell’oggetto della doglianza e dei principi di diritto che si pretendono violati; cbgilóri
può quindi essere scrutinato e va dichiarato inammissibile.
1.5. Risultano invece complete le pagine relative al secondo motivo di ricorso che
appare comprensibile, sulla scorta di quanto risultante dalle pagine introduttive del
ricorso e dalla sentenze, nonché per l’autosufficienza della doglianza prospettata
con esatta perimetrazione, contrariamente a quanto assume il controricorrente in
maniera assertiva.
2.1, Si deve quindi passare all’esame del secondo motivo di ricorso con il quale la
Agenzia ha censurato per motivazione carente e perplessa (art.360, gomma 1, n.5,
cpc) la decisione della CTR nella parte, diversa da quella relativa alla mancata
presentazione del Modello VR, con cui ha ritenuto di non accogliere l’appello
dell’Ufficio.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. Osserva la Corte che la Commissione Regionale, in proposito, si è limitata a
dichiarare la infondatezza delle eccezioni proposte dall’appellante Agenzia in ordine
alla produzione della polizza fideiussoria e della documentazione circa la presunta
adesione dell’Ente al condono tombale previsto dalla L. n.439/1991, nonché alla
mancata produzione dei documenti in seguito all’istanza di rimborso avanzata in
data 06.05.2007, senza esplicitare in alcun modo il percorso logico giuridico seguito
e la ratio della sua decisione, necessari a vagliarne la fondatezza; ha inoltre escluso
l’intervenuta prescrizione del diritto al rimbor s o in considerazione delle diverse
richieste di rimborso e contestuale messa in mora avanzate all’Agenzia delle entrate
di Reggio Calabria, senza tuttavia svolgere una compiuta ricostruzione degli eventi
interruttivi.
2.1. Conclusivamente il ricorso va accolto sul secondo motivo, inammissibile il
primo; la sentenza impugnata va cassata nei limiti del motivo accolto e, non

R.G.N. 25986/2012
Cons. est. Laura Tricorni

‘,assenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per una precisa cognizione

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potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR della Calabria in altra
composizione per il riesame e la statuizione anche sulla spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione,
accoglie il ricorso sul secondo motivo, inammissibile il primo;

altra composizione per il riesame e la statuizione anche sulle spese dei giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 1 marzo 2016.

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Calabria in

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