Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10181 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5196 – 2019 R.G. proposto da:

Avvocato P.G., – c.f. (OMISSIS), – avvocato

M.R., – c.f. (OMISSIS), – ai sensi dell’art. 86 c.p.c., da se

medesimi rappresentati e difesi; elettivamente domiciliati in Roma,

alla via Tuscolana, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Marco Pepe.

– ricorrenti –

contro

F.F., – c.f. (OMISSIS), – S.E., – c.f. (OMISSIS)

-;

– intimati –

avverso l’ordinanza in data 4.1.2019 del Tribunale di Mantova, udita

la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2020

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale di Mantova l’avvocato P.G. e l’avvocato M.R. esponevano di aver rappresentato ed assistito, dinanzi al Tribunale di Mantova, F.F. ed S.E. in un giudizio civile che aveva costoro opposto ad “Unicredit” s.p.a.; che il compenso ad essi dovuto era rimasto insoluto.

Chiedevano ingiungersi alle controparti il pagamento della complessiva somma di Euro 14.524,12.

2. Con decreto n. 1896/2017 l’adito tribunale pronunciava l’ingiunzione.

3. Con atto di citazione notificato il 23.1.2018 F.F. ed S.E. proponevano opposizione.

Chiedevano, nel merito, revocarsi l’ingiunzione ed, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto d’opera per grave inadempimento dei ricorrenti nonchè pronunciarsi condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di Euro 6.055,34, quale ammontare delle spese sostenute, per la soccombenza, nel giudizio che li aveva opposti ad “Unicredit”.

4. Si costituivano l’avvocato P.G. e l’avvocato M.R.. Instavano, pregiudizialmente, per la declaratoria di inammissibilità, nel merito, per il rigetto dell’opposizione.

5. Con ordinanza in data 4.1.2019 il Tribunale di Mantova, respinta ogni ulteriore domanda, revocava l’ingiunzione, dichiarava risolto il contratto d’opera intellettuale intercorso tra gli opponenti e gli opposti per grave inadempimento di questi ultimi, condannava gli opposti alle spese di lite.

6. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l’avvocato P.G. e l’avvocato M.R.; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni statuizione anche in ordine alle spese di lite.

F.F. ed S.E. non hanno svolto difese.

7. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza di ambedue i motivi di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

8. I ricorrenti hanno depositato memoria.

9. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che con la comparsa di costituzione innanzi al Tribunale di Mantova avevano eccepito che le controparti avrebbero dovuto proporre l’opposizione con ricorso non già con citazione e che in ogni caso avrebbero dovuto depositare la citazione entro il termine per l’opposizione all’ingiunzione.

Deducono in particolare che avevano addotto che il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 15 e 19.12.2017, sicchè entro, rispettivamente, il 24.1.2018 ed il 28.1.2018 le controparti avrebbero dovuto notificare l’opposizione ed iscrivere a ruolo la causa, causa iscritta a ruolo, viceversa, l’1.2.2018.

Deducono che in ordine a siffatta eccezione il Tribunale di Mantova ha del tutto omesso di pronunciarsi.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 641 – 645 c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14.

Deducono che l’eccezione era senz’altro da accogliere, pur ad ammettere che il Tribunale di Mantova l’abbia tacitamente respinta.

Deducono in particolare che le controparti avrebbero dovuto depositare, a pena di inammissibilità, l’opposizione, ai fini dell’iscrizione a ruolo, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

11. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

Ciò viepiù che i ricorrenti, all’esito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, hanno, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non esplicano alcun rilievo segnatamente alla luce della più recente elaborazione giurisprudenziale – di cui in seguito – di questa Corte.

Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – da disaminare contestualmente siccome significativamente connessi – sono dunque privi di fondamento e vanno respinti.

12. Con precipuo riferimento al primo motivo è da premette che, in sostanza, nonostante l’indicazione di cui alla rubrica, i ricorrenti lamentano propriamente un’omessa pronuncia.

In questi termini è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. Cass. 23.1.2009, n. 1701; Cass. 26.9.2013, n. 22083, secondo cui il vizio di omissione di pronuncia non è configurabile su questioni processuali; cfr. Cass. 25.1.2018, n. 1876).

13. Con precipuo riferimento al secondo motivo del pari è sufficiente, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento all’insegnamento di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui l’opposizione ex art. 645 c.p.c., avverso l’ingiunzione ottenuta dall’avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, art. 633 c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, proposta con atto di citazione, anzichè con ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni – di cui all’art. 641 c.p.c., – dal di della notificazione dell’ingiunzione di pagamento; in tale evenienza, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorchè erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1, (cfr. Cass. 26.9.2019, n. 24069; Cass. (ord.) 13.11.2020, n. 25670).

14. In questo quadro – dato atto che con ordinanza in data 24.7.2018 il tribunale lombardo ha disposto il mutamento di rito (cfr. ordinanza impugnata, pag. 2) – si osserva, conclusivamente, quanto segue.

A nulla rileva che il Tribunale di Mantova abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’opposizione.

A nulla rileva che gli opponenti abbiano proposto l’opposizione con citazione e non già con ricorso.

E’ sufficiente evidentemente che nel termine di quaranta gli opponenti abbiano – così come indiscutibilmente hanno (“(…), date entro cui gli opponenti avrebbero dovuto non solo notificare l’atto di opposizione, ma anche iscrivere a ruolo la causa”: così ricorso, pag. 6) – notificato l’opposizione; più esattamente per nulla era necessario che entro lo stesso termine gli opponenti provvedessero anche ad iscrivere la causa a ruolo.

A nulla rileva quindi che hanno iscritto la causa a ruolo l’1.2.2018.

15. F.F. ed S.E. non hanno svolto difese.

Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va pertanto assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, con vincolo solidale, da parte dei ricorrenti, P.G. e M.R., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso D.P.R. cit., ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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