Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10180 del 30/04/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 10180 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO
SENTENZA
I
sul ricorso 28093-2008 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale
rappresentante 212 tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2013
1022
avvocati FABIANI GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TADRIS
PATRIZIA, giusta delega in atti;
– ricorrente
contro
CALDANA LETIZIA;
Data pubblicazione: 30/04/2013
- intimata
–
avverso la sentenza n. 1376/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 03/12/2007 R.G.N. 1393/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
udito l’Avvocato MARITATO LELIO per delega DE ROSE
EMANUELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE ; che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
CURZIO;
Ragioni della decisione
1. L’INPS ha corrisposto alla signora Letizia Caldana l’indennità di maternità per
relativa al quarto mese successivo al parto, sostenendo che la lavoratrice non
poteva fruire del c.d. periodo flessibile di maternità.
2. Tanto il Tribunale di Lucca <- la Corte d'appello di Firenze hanno dato torto
all'Istituto, accogliendo il ricorso della lavoratrice.
3. L'INPS ricorre per cassazione denunziando violazione degli artt. 16 e 20 del
t.u. in materia di maternità e della paternità. La lavoratrice non si è difesa.
4. Il ricorso non è fondato.
5. In base all'art. 16 del testo unico sulla maternità e la paternità (decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151) l'astensione obbligatoria dal lavoro, in caso
di gravidanza, riguarda i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre
mesi successivi alla nascita.
6. L'art. 20 del medesimo testo unico, intitolato ° flessibilità del congedo di
maternità:' consente una deroga. La norma così recita: "Ferma restando la
durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e
nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente
ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che
tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
7. La norma prevede quindi la possibilità di far slittare il periodo di astensione dal
lavoro, lavorando sino ad un mese prima del parto, ma astenendosi dal lavoro
comunque per cinque mesi complessivi. Tale facoltà è sottoposta alla
Ricorso n. 28093.08
Udienza 20 marzo 2013 ,r\
Pietro Curzio, este i l'astensione obbligatoria dal lavoro, ma ha detratto una parte della somma, condizione che il medico specialista e il medico competente attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
8. Nel caso in esame la data presunta del parto era il 13 agosto 2002. La signora
Caldana, insegnante dell'Istituto Cavanis, ha continuato a lavorare oltre il maternità, con richiesta di congedo flessibile, il 2 luglio 2002 ed allegando le
certificazioni mediche, attestanti l'assenza di rischi per sé e per il nascituro,
datate 27 giugno 2002. Quindi domanda e certificazioni sono state presentate
circa un mese e mezzo prima della data presunta del parto. Il rettore
dell'Istituto ha respinto la domanda assumendo che la stessa non poteva essere
accolta in quanto la documentazione non era stata presentata preventivamente,
come previsto dalla circolare INPS n. 43 del 7 luglio 2000. L'INPS non ha
corrisposto alla lavoratrice l'indennità per il periodo relativo al quarto mese
successivo la parto (dal 26 novembre al 26 dicembre).
9. La scelta non è conforme alla legge.
10.11 testo unico vieta di adibire le donne al lavoro nel periodo precedente e
successivo al parto, che ordinariamente è di due mesi più tre mesi.
il .Purché non vi siano rischi per la mamma ed il nascituro, tale periodo può
essere spostato ai sensi dell'art. 20, divenendo di un mese precedente al parto
e quattro mesi successivi.
12.La normativa è volta unicamente a garantire la donna ed il nascituro.
13.Chi adibisce la donna al lavoro in questi periodi è sottoposto alla sanzione
penale dell'arresto sino a sei mesi (art. 18).
14.In caso di congedo flessibile la legge prevede che le certificazioni mediche
devono essere preventive. La conseguenza è che se la donna viene adibita al
lavoro oltre il settimo mese in assenza di tale certificazione si applica la Ricorso n. 28093.08
Udienza 20 marzo 2013
Pietro Curzio, este
2 periodo di astensione obbligatoria presentando domanda per congedo di sanzione dell'art. 18, sempre che chi adibisce la donna al lavoro sia
consapevole dello stato di gravidanza.
15.Le regole e le sanzioni sono queste. Non ne sono previste altre. Tanto meno
sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, 16.Se accade, come nel caso in esame, che il certificato venga presentato oltre il
settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro,
salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la
retribuzione e quindi l'INPS non corrisponderà la indennità di maternità per
l'ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la
lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell'ottavo mese usufruirà
dell'astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo
dall'INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è
disponibile.
l 7.La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro
nell'ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze
previste dal testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della
indennità di maternità.
18.La riduzione della indennità da cinque mesi complessivi a quattro che l'INPS
ha ritenuto di operare, non ha fondamento legislativo e si risolve in una
sanzione, a carico della lavoratrice, estranea alle regole ed alle finalità della
normativa a tutela delle lavoratrici madri.
19.Per tali ragioni il ricorso dell'INPS deve essere rigettato. Nulla sulle spese
perché l'intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Ricorso n. 28093.08
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