Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10180 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15696/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIBERTA’

20, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA LAVIENSI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE, DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 23 aprile 2015, la Corte di appello di Potenza confermava la decisione del primo giudice di rigetto dell’opposizione proposta da P.G. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 819 del 25.10.2010 emessa nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza, per un importo di Euro 19.550,00, per avere, in qualità di amministratore del condominio “(OMISSIS)” impiegato due lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonchè per aver omesso di istituire i regolamentari libri matricola e paga;

che ad avviso della Corte territoriale: era infondata l’eccezione di difetto di potestà sanzionatoria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per essere competente alla emissione delle ordinanze-ingiunzione l’Agenzia delle Entrate – eccezione sollevata in primo grado e sulla quale il Tribunale non si era pronunciato – in quanto, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, i poteri di vigilanza in materia di rapporti di lavoro e la connessa potestà sanzionatoria erano divenuti di competenza del Ministero del Lavoro e delle sue articolazioni territoriali, ai sensi del citato D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 16; erano inammissibili i motivi di appello sub a) e sub d) per violazione dell’art. 434 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile “ratione temporis” alla controversia de quo;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il P. affidato a tre motivi cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali resiste con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il P. ha depositato memoria ex art. 380 c.p.c., in cui vengono mosse critiche alla predetta proposta e si insiste per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità della impugnata sentenza pur avendo rilevato l’omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla eccezione di difetto di potestà sanzionatoria da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e per essersi arbitrariamente sostituita al primo giudice nel dichiarare infondata detta eccezione;

– con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del “..D.L. n. 12 del 2002, D.Lgs. n. 124 del 2004 e della L. n. 689 del 1981, art. 1” (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la competenza alla irrogazione delle sanzioni era l’Agenzia delle Entrate e solo a seguito del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248, della Direzione Provinciale del Lavoro; si evidenzia, inoltre, la illegittimità della sanzione irrogata in applicazione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, art. 1, comma 1, come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36-bis, comma 7, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 1, comma 1, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2014 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 36-bis, comma 7, lett. a) nella parte in cui stabilisce:

“L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a Euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”;

– con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1130 c.c. del CCNL per i Dipendenti da proprietari di fabbricati (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto il giudice del gravame “conformandosi all’errato convincimento operato dal giudice di prime cure, non ha riconosciuto il contraddittorio comportamento tenuto dal personale del Ministero del Lavoro che da un lato riporta nelle motivazioni che i lavoratori occupati sono dipendenti da proprietari di fabbricati e dall’altro contesta all’odierno ricorrente una non meglio specificata responsabilità”, sottolineandosi, altresì, come l’amministratore del condominio si limiti ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea condominiale;

che il primo motivo è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di ricorso in cassazione avverso la sentenza di appello che abbia omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, qualora il vizio di questa, laddove esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative degli artt. 353 e 354 c.p.c., ed il giudice di appello abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente alla omessa dichiarazione di nullità (Cass. n. 18578 del 21/09/2015; Cass. n. 27777 del 21/11/2008);

che il secondo motivo è infondato in quanto:

– è pacifico, nel caso in esame, che le violazioni contestate siano state constatate nel 2008 (il verbale di contestazione risulta essere stato notificato al P. il 7 luglio 2008) ragion per cui, in applicazione del disposto del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7 bis, conv. in L. n. 248 del 2006, nella formulazione all’epoca vigente (“L’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell’Agenzia delle Entrate ed è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni ad eccezione del comma 2 dell’art. 16”) la competenza alla irrogazione della sanzione amministrativa era la Direzione Provinciale del Lavoro (la parola “constatate” è stata, poi, sostituita con quella “commesse” solo dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 4, comma 3, cd. Collegato Lavoro);

– non ricorre la illegittimità della sanzione irrogata ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2002, art. 1, comma 1, come sostituito dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36-bis, comma 7, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2006, art. 1, comma 1, non concernendo la sentenza n. 254/2014 della Corte Costituzionale la sanzione amministrativa applicata al P. prevista dall’art. 36 bis, comma 7, lett. a), bensì solo le sanzioni civili;

che il terzo motivo è inammissibile in quanto non conferente con la motivazione dell’impugnata sentenza avendo la Corte di appello ritenuto inammissibili perchè non contenenti alcuna censura specifica alla decisione impugnata tanto il motivo di appello con il quale erano stati richiamati “tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado, insistendo per il loro accoglimento..” che quello con il quale erano state riproposte le medesime argomentazioni formulate con il ricorso in opposizione;

che i rilievi contenuti nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., non valgono a inficiare la proposta del relatore che è pienamente condivisa dal Collegio per le ragioni sopra esposte;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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