Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10180 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10180 Anno 2016
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 24424-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
755

contrv
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA DI REGGIO
CALABRIA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato NATALE
CARBONE, che lo rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 18/05/2016

margine;
controricorrente

la
sentenza
c141(ACALAInm
Z.DIST.
COMM.TRIB.REG

n.

avverso

di

79/2012
REGGIO

della
CALABRIA,

depositata Z1 13/06/2012;

udienza del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso e in subordine
accoglimento delle spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato CARBONE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

3

RITENUTO IN FATTO
1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza n.79/07112,
depositata il 13.06.2012 e notificata il 23.07.2012, confermava la sentenza di
primo grado che aveva accolto il ricorso dell’Ente Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale della Provincia di Reggio Calabria, proposto avverso il diniego all’istanza
di rimborso n. 24916 del 10.03.2009, relativo ad un credito IVA di €.2.065.827,60

2. Il giudice di appello ha motivato la decisione sostenendo che la domanda di
rimborso era stata tempestivamente e regolarmente presentata, per cui .l’Ufficio
aveva l’obbligo di provvedere così come stabilito dalll’art.30, comma 2, del DPR
n.633/1972, ricorrendone tutti i presupposti. Ha escluso che il provvedilryrto di
diniego potesse trovare giustificazione in ragione della mancata allegazione della
dichiarazione del quadro VR.
3. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cessazione affidato a due motivi; il
contribuente si è costituito con controricorso, corroborato da memoria ex art.378
cpc.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.132, comma 2,
n.4, cpc (art.360, comma 1, n.4, cpc), sostenendo che la sentenza non esplicita le
ragioni circa la ritenuta non obbligatorietà della dichiarazione di cui al quadro VR.
1.2 Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione
dell’art.30, comma 2, e dell’art.38 bis, comma 1, del DPR n.633/1972 (art.360,
comma, n.3, cpc), e sostiene che la CTR ha errato nel ritenere fondata la pretesa al
diritto al rimborso, in quanto la stessa era pregiudicata dalla irritualità della
domanda, non accompagnata dalla compilazione del modello VR, che costituiva
adempimento indispensabile e non mera formalità.
c.Ant
1.3. I due motivi

,

no essere trattati congiuntamente, sono infondati e vanno

respinti.
1.4. Come questa Corte ha già affermato con condiviso principio, in tema di IVA,
l’esposizione di un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi fa sì che non
occorra, da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro
adempimento, dovendo solo attendere che l’Amministrazione finanziaria eserciti, sui

R.G.N. 24424/2012
Cons. est. Laura Tricomi

afferente l’anno 1999.

4

dati esposti in dichiarazione, il potere-dovere di controllo secondo la procedura di
liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, attraverso lo
strumento della rettifica della dichiarazione. Ne consegue che il relativo credito del
contribuente è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è
applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto
costitutivo del diritto ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio

8813/2013, 206781201.4, 20255/2015).
1.5. Premesso che nella sentenza gravata è contenuto l’accertamento di fatto, non
contestato dalla ricorrente, che la contribuente aveva manifestato la propria volontà
di ottenere il rimborso dell’IVA esponendola nella dichiarazione, la decisione della
dkrisulta conforme al principio di diritto prima ricordato.
2.1. Conclusivamente il ricorso va rigettato su entrambi i motivi.
2.2. Le spese di giudizio della fase di legittimità seguono la soccombenza nella
misura liquidata in dispositivo.

La Corte di cessazione,
rigetta il ricorso sui due motivi;
condanna la Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità che liquida nel compenso di E.13.000,00, oltre accessori e spese borsuali
per £.150,00.
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 1 marzo 2016.

al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (Gess. nn. 768412012,

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