Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10180 del 18/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10180 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 350-2010 proposto da:
PEDRINI LUIGI PDRLGU32T13A794W, BERTOCCHI GIUSEPPA
BRTGPP37T58E509P, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO CARLO FELLI;
– ricorrenti –

2015
1166

contro

MANIFATTURA LOMBARDA SPA 00878880160, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo
studio dell’avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 18/05/2015

\

e difende unitamente all’avvocato YVONNE MESSI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 995/2008 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 20/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato PAFUNDI Gabriele, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GOBBI Goffredo, difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

udienza del 17/04/2015 dal Consigliere Dott. GAETANO

Pedrini-Manifattura Lombarda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – La spa Manifattura Lombarda , con atto notificato in data 15 gennaio
1997 conveniva avanti al Tribunale di Bergamo Luigi Pedrini e Giuseppa

Costi 3, confinante con il terreno dei convenuti, deduceva che costoro
avevano costruito un fabbricato in aderenza all’immobile di loro proprietà, in
violazione con quanto previsto nel Regolamento edilizio del Comune di Leffe,
che per la zona industriale in questione, prescriveva la distanza minima di 10
metri fra le costruzioni e comunque inibiva l’edificazione a distanza inferiore a
metri 3 dal confine. Chiedeva pertanto la società attrice la condanna dei
convenuti alla demolizione della loro costruzione oltre al risarcimento del
danno.
Si costituivano i convenuti contestando la domanda attrice, sostenendo che il
loro fabbricato era legittimo in quanto poteva essere costruito in aderenza,
atteso che ciò non era esplicitamente inibito dai menzionato Regolamento
edilizio.
2 — L’adito Tribunale accoglieva la domanda attrice condannando i convenuti
ad arretrare il proprio fabbricato in modo da ottemperare alla minima distanza
dal confine,oltre al risarcimento del danno.
Avverso la sentenza proponevano appello i Pedrini-Bartocchi e ne chiedevano
integrale riforma con il rigetto della domanda attrice; resisteva l’appellata e

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ est. dr. G. A

s se-

3

Bertocchi, e premesso di essere proprietaria di un immobile sito in Leffe, via

l’adita Corte d’Appello di Brescia con sentenza n. 995/08 depositata in data
20.11.2008, rigettava l’appello, condannando gli appellanti al pagamento delle
spese del grado. La Corte distrettuale, seguendo l’indirizzo giurisprudenziale
di questa S.C. che citava, riteneva che quando i regolamenti edilizi

confine, non poteva — come nel caso di specie – ritenersi consentita ( salvo
diversa previsione ) la costruzione in aderenza o in appoggio, atteso che
l’imposizione di un distacco assoluto dal confine mirava a tutelare interessi
generali del territorio, e non solo ad evitare la formazione d’intercapedine
nocive all’igiene, alla salute ed alla sicurezza.
3 — Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i Pedrini – Bertocchi sulla
base di sulla base di 2 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.; resiste
con controricorso la spa Manifattura Lombarda.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il 1° motivo del ricorso

denunziando

la violazione degli artt.

873,874,875 e 877 c.c. deduce che il regolamento edilizio , prescrivendo all’art.
29,6° comma lett.c) soltanto la distanza minima di dieci metri tra i fabbricati,
non escludeva la facoltà di costruire in aderenza.
A corredo del motivo viene posto il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte se il diritto del proprietario confinante di costruire in aderenza al
confine sussiste quando il regolamento edilizio fissa la distanza tra le
costruzioni senza vietare le costruzioni in aderenza o sul confine.”

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr. G. .

rsese-

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stabiliscano espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal

La doglianza non ha pregio.
In conformità con la più recente giurisprudenza di questa Corte ( alla quale si
aderisce), si deve ritenere che il criterio della prevenzione, di cui agli artt. 873 e
875 c.c. può essere derogato dal regolamento comunale edilizio, ma ove

confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in
appoggio; in tale ipotesi il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza
regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del
confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal
confine, poiché detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti
l’onere della creazione della zona di distacco ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23693
del 06/11/2014; in senso conf. : Cass. n. 22896 del 30/10/2007).
Nella fattispecie

può dunque ritenersi che il regolamento edilizio del Comune

di Leffe all’epoca vigente, in relazione a quanto previsto nel combinato disposto
degli artt. 29 e 36, vietava l’edificazione a distanza inferiore a m. 3 dal confine.
Invero, l’art. 36 prevede un distacco minimo assoluto della costruzione dal
confine ( ” la minore distanza in assoluto dal confine e da un fabbricato
adiacente, misurata nel loro punto più vicino all’erigendo edificio, non deve
comunque essere inferiore a mt. 3,00 salvo diversi valori stabili da norme di zona
nel Programma di Fabbricazione’) ; ciò che fa ritenere vietata la costruzione in
aderenza o in appoggio.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est. dr.

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questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal

2 – Con il 2° motivo, l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione ex
art. 6 del PIP – Piano per gli Insediamenti Produttivi – e lamenta che lo strumento
urbanistico non consentiva la costruzione in aderenza sotto il diverso profilo che
l’art.6 del PIP consentiva la realizzazione di costruzioni adiacenti lungo I linea di

memoria di replica depositata in appello il 6 ott. 2008. lI motivo è corredato del
seguente quesito di diritto:
” Dica la Corte se il Piano per gli Insediamenti Produttivi è uno strumento
urbanistico integrativo delle norme del codice civile che disciplinano la materia
delle distanze e se, in quanto tale, consente l’applicazione del principio codicistico
della prevenzione”.
La doglianza è inammissibile, prospettando una questione di diritto nuova (
peraltro contestata espressamente dalla controricorrente, secondo cui la
costruzione non si trovava in zona PIP), il cui esame impone una accertamento di
fatto non consentito in sede di legittimità ( condizioni oggettive e soggettive di
applicabilità delle norme PIP ).
3 – Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato.

Per il criterio della

soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., le spese processuali, sono poste a carico
della ricorrente e sono regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
che liquida in € 3.700,000, di cui € 200,00 per spese.

Corte Suprema di Cassazione — Il sez. eiv. – est

G A. Buisese-

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confine di due lotti contigui e deduce di avere sollevato la questione nella

In Roma li 17 aprile
2015

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