Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10180 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

R.L. e T.F., elettivamente domiciliati in

Roma, Via A. Friggeri 106 presso l’avv. Michele Tamponi,

rappresentati e difesi dall’avv. CESARONI Massimo giusta delega in

atti;

– ricorrenti –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia 48,

presso l’avv. Francesca Morlino, rappresentato e difeso dall’avv.

PAPARO Sergio giusta delega in atti;

– resistente –

avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento

n. 13815/09 in data 4.3.2010.

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 31.3.2011 dal

Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., rilevava quanto segue: ” R.L. e T.F. hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, contrastato con memoria da M.A. che fra l’altro ne rilevava l’inammissibilità, con riferimento all’ordinanza con la quale il Tribunale di Firenze aveva sospeso il procedimento dagli stessi promosso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., al fine di ottenere la restituzione di un immobile asseritamente di loro proprietà.

In particolare il tribunale rilevava l’esistenza dei presupposti per disporre la detta sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, in ragione della contemporanea pendenza in appello di un giudizio, definito in primo grado in senso sfavorevole per il M., con il quale questi aveva chiesto che fosse accertata la sua qualità di proprietario del medesimo immobile, per averlo acquisito per successione dalla madre C.W..

La correttezza della detta decisione veniva tuttavia contestata dai ricorrenti che, dopo aver evidenziato come nella specie fosse proponibile il regolamento di competenza, deducevano l’erroneità della disposta sospensione sotto il duplice profilo della insussistenza dei relativi presupposti, trattandosi nella specie di evocazione da parte del M. di una decisione negativa, e della palese infondatezza della domanda formulata nel giudizio pendente in appello (petitio haereditatis).

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo ammissibile ma manifestamente infondato.

Sul primo punto si osserva infatti che si è già pronunciata questa Corte nel senso indicato, con decisioni cui si rinvia (C. 05/15794, C. 05/671). Quanto al merito, osserva il relatore che sussistono i requisiti per l’applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, essendo stato configurato un rapporto di pregiudizialità fra le due cause pendenti in gradi diversi (quella pregiudicante in appello) ed essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice l’opportunità o meno di disporre la sospensione del giudizio.

Non è poi superfluo rilevare, quanto al prospettato esito negativo per il M. del giudizio pregiudicante, che l’assunto è espressione di un convincimento della parte non suffragato da specifici riscontri e che la detta valutazione del giudice del merito non è sindacabile in sede di legittimità”.

Tali rilievi sono stati contrastati dai ricorrenti con memoria, con la quale è stata in particolare sostenuta l’inapplicabilità dell’art. 337 c.p.c., comma 2, al caso di specie, in cui non vi sarebbe autorità di sentenza potenzialmente condizionante il giudizio in corso, atteso che nel primo grado di giudizio la domanda era stata respinta.

Osserva in proposito il Collegio che questa Corte ha recentemente affrontato nuovamente la questione relativa all’ammissibilità del regolamento di competenza nel caso di sospensione del processo pronunciata ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, concludendo in senso positivo per effetto della constatata attribuzione al giudice del processo in cui è sollecitato il detto provvedimento di un potere di sospensione facoltativo e discrezionale, rispetto al quale il sindacato di questa Corte, investita con ricorso per regolamento, è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici sulla cui base il giudice del merito ha esercitato il potere discrezionale a lui spettante, nonchè dell’esistenza di una motivazione non meramente apparente (C. 10/23977).

Sulla scorta dell’affermazione dei detti principi, condivisa dal Collegio, il ricorso in esame deve essere accolto.

Ed infatti, considerato che l’art. 337 c.p.c., comma 2, subordina la sospensione del processo all’autorità di una sentenza, anche se non passata in giudicato, mentre nella specie non è configurabile l’autorità di una sentenza da far valere essendosi definito il giudizio di primo grado con una sentenza di rigetto (p. 2 del contestato provvedimento), se ne deve dedurre che non ricorre il necessario presupposto che avrebbe potuto legittimare l’emissione dell’ordinanza di sospensione.

L’ordinanza del Tribunale di Firenze oggetto di esame deve essere dunque cassata, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della circostanza che l’istanza di sospensione ed il provvedimento conseguentemente emesso sono intervenuti in data antecedente alla pubblicazione della sopra citata sentenza n. 23977 (avvenuta il 25.11.2010), che ha esaurientemente affrontato i punti relativi al rapporto fra l’art. 337 c.p.c. e l’art. 42 c.p.c. ed ai limiti dell’intervento di questa Corte, fino ad allora non compiutamente ricostruiti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento di sospensione e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA