Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1018 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 20/01/2021), n.1018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24364-2019 proposto da:

O.O.E., rappresentato e difeso dall’Avvocato VITTORIO

MANFIO, presso il cui studio a Padova, via Tommaseo 13,

elettivamente domicilia per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 5547/2019 del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato

il 4/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere DONGIACOMO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Venezia, con il decreto in epigrafe, ha respinto il ricorso con il quale O.O.E., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

O.O.E., con ricorso notificato il 2/8/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentandola nullità della sentenza impugnata per motivazione omessa o solo apparente, in violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e art. 132 c.p.c., n. 4 e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto, con pronuncia ultra petitum in mancanza di motivo di opposizione sul punto, che il racconto del richiedente risultava inverosimile, contraddittorio e privo di riscontri e, quindi, non credibile, laddove, esaminando le stesse dichiarazioni, la commissione le aveva ritenute nel complesso credibili.

1.2. La motivazione addotta, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, si riduce ad affermazioni assertive ed apodittiche lì dove ha evidenziato che il ricorrente aveva riferito “in maniera poco verosimile” che, a causa delle accuse allo stesso mosse di stupro, erano stati prima picchiati e poi prelevati dalla polizia i suoi familiari, nonostante che le accuse erano state mosse nei confronti dello stesso ricorrente e di suo fratello, senza, tuttavia, spiegare le ragioni di tale scarsa verosimiglianza.

1.4. La motivazione, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, è del tutto apparente anche nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto, in forma assertiva, che fossero poco credibili le dichiarazioni rese dal richiedente in ordine al rischio di essere sottoposto al suo rientro alla pena di morte ovvero a trattamenti inumani o degradanti, lì dove lo stesso aveva riferito “credo che mi faranno arrestare, lo temo la stazione di polizia”, non essendo comprensibile il ragionamento che è alla base di tale conclusione, che si riduce, pertanto, ad un’espressione assertiva.

1.5. Il decreto impugnato, poi, ha proseguito il ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto che il richiedente non aveva dedotto di poter subire un danno grave ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), ha omesso di esaminare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo nel quale, al contrario, il richiedente, quando aveva dichiarato “credo che mi faranno arrestare, lo temo la stazione di polizia… lo so come sono le prigioni in Nigeria”, aveva in effetti dedotto il rischio di essere arrestato per la falsa accusa di violenza sessuale e di subire, nelle carceri della Nigeria, trattamenti inumani o degradanti. Del resto, come emerge dalle fonti indicate nel ricorso di primo grado, nella regione di provenienza del ricorrente, e cioè l’Edo State, vi è una situazione di violenza indiscriminata la cui allegazione il decreto impugnato ha omesso di prendere in esame.

1.6. Il decreto impugnato, infine, ha concluso il ricorrente, incorre nel medesimo vizio motivazionale nella parte in cui ha ritenuto che il richiedente non aveva rappresentato i rischi specifici ai quali, ai fini previsti dall’art. 14, lett. c), sarebbe esposto in caso di rimpatrio, laddove, al contrario, il richiedente, nel ricorso introduttivo, aveva espressamente dedotto il rischio di essere coinvolto nello stato di diffusa ed indiscriminata violenza che, come emerge dal report di EASO del giugno 2017, caratterizza il suo Paese d’origine.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, della L. n. 39 del 1990, art. 1, comma 5 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente fosse “inverosimile, contraddittorio e privo di riscontri e, dunque, non credibile”.

2.2. Così facendo, in effetti, ha osservato il ricorrente, il tribunale ha violato i criteri che, in materia di protezione internazionale, presiedono alla valutazione della prova ed relativo onere. La L. n. 39 del 1990, art. 1, comma 5, infatti, prevede che l’istanza dev’essere documentata solo in quanto possibile lasciando aperta la possibilità di accertamenti da parte della commissione e dell’autorità giudiziaria. Il tribunale, invece, si è limitato a contestare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal ricorrente senza neppure esaminare le fonti aggiornate.

2.3. Il decreto, inoltre, ha proseguito il ricorrente, limitandosi ad affermare che il racconto svolto dal richiedente fosse “inverosimile, contraddittorio e privo di riscontri e, dunque, non credibile”, ha violato i criteri normativi di valutazione della prova previsti dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, in relazione all’esame dei fatti e delle circostanze ivi indicate, posto che le dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione personale innanzi alla commissione sono coerenti e logiche, connotate da particolari sulla sua vicenda personale attestanti il grave pericolo di persecuzione nel suo Paese ed il fondato timore per la propria incolumità in ragione del rischio di essere arrestato in conseguenza di un’accusa ingiusta ed essere incarcerato nelle carceri nigeriane.

2.4. Il decreto impugnato, infine, ha concluso il ricorrente, ha violato il D.Lgs. n. 251 cit., art. 3, comma 5, non avendo considerato nè valutato, alla luce dei criteri stabiliti da quest’ultima norma, i numerosi riscontri documentali prodotti dal richiedente, limitandosi ad affermare apoditticamente ed immotivatamente che le dichiarazioni rese dal ricorrente non erano credibili perchè prive di riscontri. Le lacune probatorie del racconto del richiedente, infatti, possono essere superate dalla valutazione che il giudice di merito è tenuto a compiere in ordine alle circostanze indicate dalle lett. da a) ad e) della norma citata e con l’esercizio del potere d’indagine previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

3.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati in tutte le censure in cui risultano articolati.

3.2. In tema di protezione internazionale, infatti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto che può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per l’omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una diversa ricostruzione dell’accaduto ovvero per la mancanza di motivazione nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e che determinano la nullità della pronuncia per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

3.3. Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che il racconto svolto dal richiedente fosse “inverosimile, contraddittorio e privo di riscontri e, dunque, non credibile”: il richiedente, infatti, ha osservato il tribunale, aveva riferito che, a causa delle accuse di stupro mosse nei suoi confronti, i suoi familiari erano stati dapprima picchiati e poi prelevati dalla polizia, “nonostante la ragazza avesse chiaramente individuato quali suoi violentatori il ricorrente e il fratello”; inoltre, ha aggiunto il tribunale, l’insussistenza e la non credibilità del racconto sono corroborate anche dal fatto che tutta la famiglia del ricorrente, compreso il fratello accusato quanto lui della violenza sessuale, fosse ancora in Nigeria.

3.4. Ora, a fronte di tale apprezzamento da parte del giudice di merito, nient’affatto precluso dalla difforme valutazione svolta sul punto dalla commissione territoriale, il ricorrente non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, nell’accertamento svolto in ordine all’attendibilità della sua narrazione, sia stato omesso dal giudice di merito, nè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risulterebbero esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, nè, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.), limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

3.5. Ed è, peraltro, noto che l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare tanto il riconoscimento dello status di rifugiato, quanto la concessione della protezione sussidiaria dallo stesso invocata ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. a) e b).

3.6. Il tribunale, del resto, ha, in modo comprensibile, oltre che logico e coerente, indicato le ragioni per le quali (non importa se a ragione o torto) ha escluso, in fatto, oltre alla credibilità soggettiva del richiedente, la sussistenza stessa dei presupposti necessari tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato, non risultando integrata alcuna delle fattispecie di persecuzione, quanto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, così come previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c), sul rilievo, per un verso, che il richiedente non aveva dedotto alcunchè in ordine al concreto rischio di essere sottoposto al suo rientro alla pena di morte ovvero a trattamento inumani o degradanti, non potendosi ritenere credibile quanto in merito dedotto dal ricorrente, e, per altro verso, che la zona di provenienza del ricorrente, e cioè l’Edo State, non risultava interessata da violenza derivante da conflitto armato, ribadendo l’inattendibilità della vicenda narrata dal ricorrente.

3.7. Si tratta, com’è evidente, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

In effetti, il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 18353 del 2006): ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione sociopolitica o normativa del Paese di provenienza è, dunque, rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico – fisica (Cass. n. 30105 del 2018, la quale ha ritenuto che il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; conf., Cass. n. 10177 del 2011).

Nello stesso modo, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.

Nel caso di specie, invece, come detto, non è risultato accertato, in punto di fatto, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale: in effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090de1 2019; Cass. n. 14006de1 2018).

3.8. Nè, infine, può rilevare l’invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale.

In presenza di dichiarazioni che siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, infatti, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità (nella specie, neppure dedotta) di fornire riscontri probatori.

In materia di protezione sussidiaria, inoltre, il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sussiste solo se reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, imponendo al giudice di verificarese nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente ma non anche di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall’art. 3 cit., comma 5.

4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè, infine, la violazione degli artt. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4, per motivazione omesso o solo apparente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria sul rilievo che il ricorrente non aveva allegato o dimostrato circostanze di particolare vulnerabilità, come ragioni di salute e traumi pregressi.

4.2. Così facendo, ha osservato il richiedente, il tribunale, senza alcuna motivazione, ha omesso di esaminare non solo la vicenda personale del ricorrente ed il suo più volte manifestato timore di essere arrestato ed incarcerato in condizioni disumane e degradanti, quali emergono dalla copiosa documentazione allegata al ricorso introduttivo, ma neppure le condizioni di integrazione che il ricorrente ha documentato producendo documentazione attestante la frequenza al corso di formazione e l’attestazione del Parroco di frequentazione della Chiesa.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

5.3. Nel caso di specie, il decreto impugnato ha rigetto la domanda di protezione umanitaria rilevando, in sostanza, che il richiedente, per un verso, non aveva dedotto o dimostrato alcuna specifica situazione, per ragioni di salute o traumi pregressi, che potesse giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e, per altro verso, non aveva allegato alcune documentazione che potesse dimostrare la su integrazione lavorativa in Italia.

5.4. Ritiene la Corte che, a fronte di tali affermazioni, deve escludersi, intanto, che la decisione assunta dal decreto risulti privo di motivazione o sia supportata da una motivazione solo apparente, tale essendo, invero, solo quella che, seppur graficamente esistente, risulti del tutto inidonea ad assolvere alla specifica funzione di esplicitare le ragioni della decisione, laddove, al contrario, le ragioni esplicitate nel provvedimento impugnato consentono senzàaltro di far conoscere il ragionamento (corretto o meno non importa) seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

5.5. Peraltro, una volta escluso che il decreto impugnato sia stato utilmente censurato per difetto di motivazione o per motivazione apparente, l’accertamento in fatto che lo stesso ha operato può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto, non avendo il ricorrente, pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

5.6. D’altra parte, come di recente evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa (nella specie, peraltro, come rileva il tribunale, rimasta indimostrata, non avendo l’istante prodotto documentazione a tal fine idonea) in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito, essendosi limitato ad una generica mozione protettiva (Cass. n. 8367 del 2020).

6. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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