Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1018 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.17/01/2017),  n. 1018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29436-2015 proposto da:

VIRNO S.R.L., C.F e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELIA MERCEDE 11 (ST. LEG. CANNATA ANGELICI E ASS.TI), presso lo

studio dell’avvocato ROSANNA RICCI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4176/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA;

udito l’Avvocato Fanio Bagliani (delega Avvocato Rosanna Ricci), per

la ricorrente, che si riporta agli scritti difensivi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Virno s.r.l. di avvisi di accertamento, emessi a seguito di verifica da parte della Guardia di Finanza e relativi ad IVA, IRAP e IRES degli anni 2005, 2006 e 2007, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, confermando le riprese a tassazione dei ricavi come accertati, ma depurati dall’iva che andava scorporata dal totale lordo delle vendite.

Avverso la sentenza la Società ricorre con unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, la ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo la ricorrente, premesso che l’intera vicenda in oggetto scaturiva da una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, censura l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Regionale nel non tenere in conto la circostanza che l’inidoneità degli elementi di prova raccolti dall’Amministrazione era già stata dichiarata, con riferimento ad altra annualità, dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno con sentenza n. 1723, depositata il 22 aprile 2014, e costituente, in mancanza di impugnazione, giudicato vincolante.

2. La censura non è fondata. Costituisce, invero, orientamento assolutamente consolidato di questa Corte quello per cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta fa stato con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta (ad es. le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (cfr. ex multis, Cass. n. 20029 del 30/09/2011; n. 18907 del 2011 e, di recente, n. 6953 del 08/04/2015).

Si è, poi, ribadito (v. Cass. n. 12763 del 06/06/2014) che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per identità di soggetti, “causa petendi” e “petitum”, per la cui valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione – ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche.

Alla luce di tali principi, correttamente il Giudice di appello non ha tenuto conto del giudicato costituito dalla sentenza della Commissione provinciale resa per l’annualità 2009.

Ed invero, oltre alla differenza di anno dell’accertamento, detta pronuncia (come riportata in ricorso) non ha compiuto un accertamento sui fatti (quali risultanti dalla verifica della Guardia di Finanza) ma ha annullato l’atto impositivo sulla base della valutazione in diritto di inidoneità probatoria di detti fatti.

Fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della pronuncia di questa Corte, citata a conforto in ricorso, nella quale il giudicato concerneva l’illegittimità ex nuce dell’attività investigativa della Guardia di Finanza.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

In ossequio al principio di soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il corso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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