Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1018 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA

VETERE, in persona del Procuratore della Repubblica pro tempore;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 1^

Sezione penale, in data 6 novembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 17 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – in composizione monocratica – in data 26 ottobre 2006, con la quale veniva rigettata l’opposizione proposta dal medesimo, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170, contro il decreto di pagamento degli onorari – a favore dell’Avv. Salvatore Imposimato, difensore di ufficio dell’imputato latitante S. M. – pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 1 giugno 2006. Occorre premettere che, in tema di spese di giustizia ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l’opposizione al provvedimento del giudice introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 3 settembre 2009, n. 19161).

Tanto premesso, il proposto ricorso – privo, tra l’altro, del quesito di diritto a corredo del motivo, prescritto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – deve essere dichiarato improcedibile, perchè non è stata depositata la richiesta alla cancelleria del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ..

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio non condivide la conclusione di improcedibilità alla quale è pervenuto il relatore;

che, successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente o-rientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di opposizione da un giudice penale, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, in conformità dell’orientamento allora dominante nella giurisprudenza di questa Corte;

che, in continuità con l’indirizzo inaugurato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627, va escluso, alla luce del principio costituzionale del giusto processo, che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184-bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili;

che, pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, la parte va, d’ufficio, rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte assegna alla parte ricorrente: (a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

(b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Rinvia la causa a nuovo ruolo previo ulteriore esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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